Accantonamenti e contributi
- Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività
retribuite
- Accantonamento per malattie e infortunio
- Accantonamento per ferie
- Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno
- Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
- Trattenute sindacali
- Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento
- Note per la corretta compilazione delle denunce
mensili
- Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
- Contributi Casse Edili - Conti Correnti
1 Accantonamento per ore ordinarie lavorate e
festività retribuite
I datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili
gli importi dovuti ai propri dipendenti a titolo di gratifica natalizia
(10%), permessi individuali e ex festività del 4 novembre (5.625%),
festività del 2 Giugno (045%)
Al lavoratore spetta pertanto il 16,075%, ma l'importo accantonato
alla Cassa Edili viene depurato in via convenzionale delle ritenute
previdenziali e fiscali e risulta pari al 12,58% del salario relativo
alle ore di lavoro ordinarie lavorate o retribuite per festività,
comprensivo di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore
e superminimi.
2 Accantonamento per malattie e infortunio
Anche per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia e infortunio
i datori di lavoro devono accreditare in busta e accantonare alle
Casse Edili, il trattamento di cui al punto 1, calcolato per l'orario
contrattuale in atto o per il minor orario previsto dal rapporto individuale
di lavoro.
Il trattamento in parola spetta all'operaio non in prova per l'intero
periodo di conservazione del posto (nove mesi consecutivi o, nel caso
di più malattie o ricadute, nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi).
L'accantonamento deve essere fatto per intero anche qualora il lavoratore
percepisca il 50% della retribuzione.
Le ore di carenza di malattia/infortunio non devono essere indicate
sul modello di versamento denuncia.
3 Accantonamento per ferie
Nei periodi di ferie godute e di ferie non godute per interruzione
del rapporto di lavoro, matura la gratifica natalizia, e pertanto
i datori di lavoro devono accreditare in busta ai lavoratori dipendenti
il l0% del salario contrattuale ed accantonare alla Cassa Edili il
7,83%.
4 Anticipazione per riposi annui e festività
2 Giugno
In caso di permessi per i quali è prevista la retribuzione, i datori
di lavoro anticipano direttamente in busta paga ai lavoratori un importo
corrispondente al salario perso.
In occasione della ricorrenza della festività del 2 giugno,
i datori di lavoro corrispondono il trattamento economico previsto
a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più
il relativo accantonamento in Cassa Edili. Gli importi di queste anticipazioni
(permessi individuali e 2 giugno) vengono recuperati dai datori lavoro
sui versamenti mensili alla Cassa Edili e da questa trattenuto ai
lavoratori in occasione della liquidazione annuale.
5 Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
La liquidazione dell'Accantonamento viene effettuata dalla Cassa Edili
nel periodo dall'1 al 20 dicembre di ogni anno. In questa occasione
vengono normalmente pagate le somme accantonate per i periodi dall'ottobre
dell'anno precedente al settembre successivo.
Le somme poste in pagamento vengono inviate dalle Casse Edili ai lavoratori
beneficiari, a mezzo posta, mediante assegno bancario non trasferibile,
o a richiesta dei lavoratori tramite bonifico bancario, accompagnate
da una distinta che riporta tutti i dati relativi ai singoli versamenti
e anticipazioni dei datori di lavoro e le trattenute sindacali.
6 Trattenute sindacali
In occasione della liquidazione vengono trattenute:
- ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega, un contributo
sindacale il cui importo, secondo i calcoli delle Organizzazioni
Sindacali, è corrispondente all' 1% del salario;
- a tutti gli altri, la quota di adesione contrattuale provinciale,
corrispondente allo 0,40% del salario.
Le suddette trattenute, previo ragguaglio della percentuale, vengono
calcolate sull'intero importo accantonato, al lordo delle anticipazioni
per riduzione d'orario.
7 Percentuale dei contributi e delle quote di
accantonamento
IMPORTANTE: Il contributo R.L.S.T. dello
0.15% è dovuto solo dalle aziende che occupano fino a 15* dipendenti e che
non hanno al loro interno il R.L.S.T.
* Il numero dei dipendenti si rileva al 31/12 di ogni anno e comprende anche
gli impiegati. |
| |
Imprese private
|
| |
Percentuali contributi
|
| |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
| APE |
5% |
0 |
5% |
| Cassa edili |
1,80% |
0,40% |
2,20% |
| Ente scuola e CTP |
0,50% |
0 |
0,50% |
| Quota Prov.le DD.LL. |
0,36% |
0 |
0,36% |
| Quota Naz.le paritetica |
0,17% |
0,17% |
0,34% |
| Fondo incentiv. al lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
| TOTALE |
8,13% |
0,57% |
8,70% |
|
| |
|
| |
Percentuali accantonamento
|
| |
| Gratifica Natalizia |
Riposi Annui e 2 Giugno |
TOTALE |
| LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
| 10% |
7,83% |
6,075% |
4,75% |
16,075% |
12,58% |
|
| |
Cooperative aderenti ass.ni provinciali
|
| |
Percentuali contributi
|
| |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
| APE |
5%
|
0
|
5%
|
| Cassa edili |
2,03%
|
0,40%
|
2,43%
|
| scuola edili e CIT |
0,50%
|
0
|
0,50% |
| Contributo Naz. |
0 |
0,17% |
0,17% |
| Mancato Accantonamento |
0,65%
|
0
|
0,30%
|
| Fondo Incentiv. al Lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
| TOTALI |
8,48%
|
0,57%
|
9,05%
|
|
| |
Cooperative non aderenti ass.ni provinciali
|
| |
Percentuali contributi
|
| |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
| APE |
5%
|
0
|
5%
|
| Cassa edili |
2,03%
|
0,40%
|
2,43%
|
| Scuola Edili e CTP |
0,50%
|
0
|
0,50%
|
| CTP |
|
|
|
| Contributo Nazionale |
0
|
0,17%
|
0,17%
|
| Fondo Incentiv. al lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
| TOTALI |
7,83%
|
0,57%
|
8,40%
|
|
| |
|
| |
Percentuali accantonamento
|
| |
|
Gratifica Natalizia
|
Riposi Annui
|
TOTALE
|
| LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
|
10%
|
7,83%
|
6,075%
|
4,75%
|
16,075%
|
12,58%
|
|
| |
Attenzione!!!
Solo per le cooperative non aderenti alle associazioni provinciali
è fatto obbligo di versare l'accantonamento in Cassa Edili,
mentre il mancato accantonamento è stato eliminato.
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| |
Aziende di fornitura lavoro temporaneo
|
| |
Percentuali contributi
|
| |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
| APE |
5%
|
0
|
5%
|
| Cassa Edili |
1,80%
|
0,40%
|
2,20%
|
| Formazione Professioale |
3,87%
|
0
|
3,87%
|
| Quota Pro.le D.L. |
0,36%
|
0
|
0,36%
|
| Quota Naz. Par. |
0,17% |
0,17% |
0,34%
|
| Fondo Incentiv. al Lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
| Fondo Sospensione del
Lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
| |
|
|
|
| Totali |
11,80% |
0,57% |
12,37% |
|
| |
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| |
Percentuali accantonamento
|
| |
|
Gratifica Natalizia
|
Riposi Annui
|
TOTALE
|
| LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
|
10%
|
7,83%
|
6,075%
|
4,75%
|
16,075%
|
12,58%
|
|
8 Note per la corretta compilazione delle denunce
mensili
Nota 1
Per ogni lavoratore, soprattutto la prima volta che compare in denuncia,
occorre comunicare tutti i dati anagrafici
Nome e Cognome
Comune e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo (No da libretto di lavoro)
C.A.P. e Località
Si rammenta che il CODICE FISCALEè un elemento ASSOLUTAMENTE
INDISPENSABILE, in mancanza del quale non potremo liquidare ai
lavoratori le loro spettanze di Anzianità Professionale Edile o altro.
La qualifica va espressa secondo la codifica Cassa Edili riportata
sul retro del modello di denuncia mensile.
Si raccomanda di aggiornare sempre gli indirizzi dei lavoratori.
Nota 2
Sul modello di denuncia mensile, vogliate riportare la data di
licenziamento per quei lavoratori non più in forza, ma ancora
prestampati sul modello.
Nota 3
NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ANTICIPI PER RIPOSI RETRIBUITI:
L'anno edile non corrisponde all'anno solare.
Il periodo edile va dal 1° OTTOBRE dell'anno precedente al 30 SETTEMBRE
dell'anno in corso.
(es.: ANNO EDILE 2004: DAL 01/10/2003 AL 30/09/2004).
Poiché nella quota del 12,58% versata in C.E. a titolo di gratifica
natalizia è compresa già la percentuale per permessi e riposi retribuiti,
al 30 Settembre di ogni anno edile i permessi non utilizzati si azzerano
perché verranno liquidati ai lavoratori con l'assegno che la Cassa
Edili invierà nel mese di dicembre.
Non ci sono mai, perciò, residui di permessi riferiti agli anni
edili passati.
E' buona norma controllare - ogni volta che viene utilizzato un permesso
- che ci sia copertura con l'accantonamento positivo versato dal
1° Ottobre fino a quel momento, tenendo conto che la Cassa Edili
trattiene già sugli accantonamenti una percentuale del 8,60% relativa
alla eventuale delega sindacale firmata dal lavoratore stesso alle
00. SS. territoriali, o del 3,60% per adesione contrattuale se non
ha firmato la delega.
Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese e dei consulenti,
affinché non si verifichi che a dicembre, un lavoratore anzichè ricevere
l'assegno della gratifica natalizia dalla Cassa Edili, si ritrovi
a dover restituire somme di denaro per aver percepito quote di anticipazioni
maggiori delle quote accantonate dalle imprese a suo nome.
Nota 4
La percentuale dell'accantonamento (16,075% lordo, 12,58% netto) non
comprende la quota relativa alle ferie. Solo in occasione del godimento,
l'impresa è tenuta a retribuire le ferie al lavoratore ed a versare
alla Cassa la quota della gratifica natalizia (10% lordo, 7,83% netto)
relativa alle ore di ferie liquidate.
Tale accantonamento è dovuto anche nel caso vi siano ferie non
godute in seguito a licenziamento o dimissione del lavoratore.
Le ore di ferie e l'importo relativo devono essere indicate rispettivamente
in col. 7 e col. 12 della denuncia mensile.
Sull'imponibile relativo non va applicato nessun contributo.
9 Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO
N. 314/97, SULLA BASE, DELLE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 4.3.99 N. 55 E TENUTO CONTO DEI RISULTATI
GESTIONALI DELLE CASSE EDILI, SI RITIENE DI DARE LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE:
1) NON SONO SOGGETTI A IMPOSIZIONE FISCALE (IRPEF), IN QUANTO NON
DESTINATI A PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, I SEGUENTI CONTRIBUTI:
A) contributo A.P.E. del 5%,
B) contributo scuola edile e C.T.P. del 0,50%,
C) contributi nazionali e provinciali (0,70% aziende private,
0,82% Cooperative aderenti, 0,17% Cooperative non aderenti),
D) contributo R.S.L.T. dello 0,15%,
E) il contributo cassa edili a carico delle aziende (dell1.80%
per le aziende private e del 2,03% per le aziende Cooperative)
F) il fondo incentivazione al lavoro dello 0,30%
2) RIMANE SOGGETTO A IMPOSIZIONE FISCALE IL SOLO CONTRIBUTO
CASSA EDILE A CARICO DEL LAVORATORE DELLO 0,40%.
IN SOSTANZA, DAL 1 GENNAIO 1999 E SINO AD ULTERIORI COMUNICAZIONI,
NELL'IMPONIBILE FISCALE COSTITUITO DALLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
SARA' COMPRESO UN CONTRIBUTO DELLO 0,40% POSTO A SUO CARICO.
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10 Contributi Casse Edili - Conti Correnti
I versamenti vanno effettuati entri il giorno 20 del mese successivo
a cui si riferisce il periodo da versare,
tramite banca o conto corrente postale.
Le nostre coordinate sono le seguenti:
CASSA EDILI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
VIA SANTI 14 -41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268
(MODELLO DENUNCIA MENSILE ROSA) |
| CIN |
ABI |
CAB |
NUMERO DI CONTO CORRENTE |
| I |
02008 |
12930 |
000001172375 |
|
BANCA: UNICREDIT BANCA SPA |
AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE |
| c.c.p. n. 17337411 |
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CASSA EDILI
ED AFFINI
VIA SANTI 14 -41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268
(MODELLO DI DENUNCIA VERDE) |
| CIN |
ABI |
CAB |
NUMERO DI CONTO CORRENTE |
| S |
02008 |
12930 |
000002863051 |
|
BANCA: UNICREDIT BANCA SPA |
AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE |
| c.c.p. n. 16228413 |
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