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Accantonamenti e contributi


  1. Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività retribuite
  2. Accantonamento per malattie e infortunio
  3. Accantonamento per ferie
  4. Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno
  5. Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
  6. Trattenute sindacali
  7. Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento
  8. Note per la corretta compilazione delle denunce mensili
  9. Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
  10. Contributi Casse Edili - Conti Correnti

1 Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività retribuite

I datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse Edili gli importi dovuti ai propri dipendenti a titolo di gratifica natalizia (10%), permessi individuali e ex festività del 4 novembre (5.625%), festività del 2 Giugno (045%)
Al lavoratore spetta pertanto il 16,075%, ma l'importo accantonato alla Cassa Edili viene depurato in via convenzionale delle ritenute previdenziali e fiscali e risulta pari al 12,58% del salario relativo alle ore di lavoro ordinarie lavorate o retribuite per festività, comprensivo di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore e superminimi.

2 Accantonamento per malattie e infortunio

Anche per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia e infortunio i datori di lavoro devono accreditare in busta e accantonare alle Casse Edili, il trattamento di cui al punto 1, calcolato per l'orario contrattuale in atto o per il minor orario previsto dal rapporto individuale di lavoro.
Il trattamento in parola spetta all'operaio non in prova per l'intero periodo di conservazione del posto (nove mesi consecutivi o, nel caso di più malattie o ricadute, nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi).
L'accantonamento deve essere fatto per intero anche qualora il lavoratore percepisca il 50% della retribuzione.
Le ore di carenza di malattia/infortunio non devono essere indicate sul modello di versamento denuncia.

3 Accantonamento per ferie

Nei periodi di ferie godute e di ferie non godute per interruzione del rapporto di lavoro, matura la gratifica natalizia, e pertanto i datori di lavoro devono accreditare in busta ai lavoratori dipendenti il l0% del salario contrattuale ed accantonare alla Cassa Edili il 7,83%.

4 Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno

In caso di permessi per i quali è prevista la retribuzione, i datori di lavoro anticipano direttamente in busta paga ai lavoratori un importo corrispondente al salario perso.
In occasione della ricorrenza della festività del 2 giugno, i datori di lavoro corrispondono il trattamento economico previsto a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più il relativo accantonamento in Cassa Edili. Gli importi di queste anticipazioni (permessi individuali e 2 giugno) vengono recuperati dai datori lavoro sui versamenti mensili alla Cassa Edili e da questa trattenuto ai lavoratori in occasione della liquidazione annuale.

5 Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori

La liquidazione dell'Accantonamento viene effettuata dalla Cassa Edili nel periodo dall'1 al 20 dicembre di ogni anno. In questa occasione vengono normalmente pagate le somme accantonate per i periodi dall'ottobre dell'anno precedente al settembre successivo.
Le somme poste in pagamento vengono inviate dalle Casse Edili ai lavoratori beneficiari, a mezzo posta, mediante assegno bancario non trasferibile, o a richiesta dei lavoratori tramite bonifico bancario, accompagnate da una distinta che riporta tutti i dati relativi ai singoli versamenti e anticipazioni dei datori di lavoro e le trattenute sindacali.

6 Trattenute sindacali

In occasione della liquidazione vengono trattenute:
  • ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega, un contributo sindacale il cui importo, secondo i calcoli delle Organizzazioni Sindacali, è corrispondente all' 1% del salario;
  • a tutti gli altri, la quota di adesione contrattuale provinciale, corrispondente allo 0,40% del salario.
Le suddette trattenute, previo ragguaglio della percentuale, vengono calcolate sull'intero importo accantonato, al lordo delle anticipazioni per riduzione d'orario.

7 Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento


IMPORTANTE:
Il contributo R.L.S.T. dello 0.15% è dovuto solo dalle aziende che occupano fino a 15* dipendenti e che non hanno al loro interno il R.L.S.T. * Il numero dei dipendenti si rileva al 31/12 di ogni anno e comprende anche gli impiegati.


 

Imprese private

 
Percentuali contributi
 
DESTINAZIONE A CARICO AZIENDE A CARICO LAVORATORI TOTALI
APE 5% 0 5%
Cassa edili 1,80% 0,40% 2,20%
Ente scuola e CTP 0,50% 0 0,50%
Quota Prov.le DD.LL. 0,36% 0 0,36%
Quota Naz.le paritetica 0,17% 0,17% 0,34%
Fondo incentiv. al lavoro 0,30% 0 0,30%
TOTALE 8,13% 0,57% 8,70%
   
 
Percentuali accantonamento
 
Gratifica Natalizia Riposi Annui e 2 Giugno TOTALE
LORDO NETTO LORDO NETTO LORDO NETTO
10% 7,83% 6,075% 4,75% 16,075% 12,58%

 

 

Cooperative aderenti ass.ni provinciali

 
Percentuali contributi
 
DESTINAZIONE A CARICO AZIENDE A CARICO LAVORATORI TOTALI
APE
5%
0
5%
Cassa edili
2,03%
0,40%
2,43%
scuola edili e CIT
0,50%
0
0,50%
Contributo Naz. 0 0,17% 0,17%
Mancato Accantonamento
0,65%
0
0,30%
Fondo Incentiv. al Lavoro 0,30% 0 0,30%
TOTALI
8,48%
0,57%
9,05%

 

 

Cooperative non aderenti ass.ni provinciali

 
Percentuali contributi
 
DESTINAZIONE A CARICO AZIENDE A CARICO LAVORATORI TOTALI
APE
5%
0
5%
Cassa edili
2,03%
0,40%
2,43%
Scuola Edili e CTP
0,50%
0
0,50%
CTP      
Contributo Nazionale
0
0,17%
0,17%
Fondo Incentiv. al lavoro 0,30% 0 0,30%
TOTALI
7,83%
0,57%
8,40%
   
 
Percentuali accantonamento
 
Gratifica Natalizia
Riposi Annui
TOTALE
LORDO NETTO LORDO NETTO LORDO NETTO
10%
7,83%
6,075%
4,75%
16,075%
12,58%
 

Attenzione!!!
Solo per le cooperative non aderenti alle associazioni provinciali è fatto obbligo di versare l'accantonamento in Cassa Edili, mentre il mancato accantonamento è stato eliminato.

 

 

Aziende di fornitura lavoro temporaneo 

 
Percentuali contributi
 
DESTINAZIONE A CARICO AZIENDE A CARICO LAVORATORI TOTALI
APE
5%
0
5%
Cassa Edili
1,80%
0,40%
2,20%
Formazione Professioale
3,87%
0
3,87%
Quota Pro.le D.L.
0,36%
0
0,36%
Quota Naz. Par. 0,17% 0,17%
0,34%
Fondo Incentiv. al Lavoro 0,30% 0 0,30%
Fondo Sospensione del Lavoro 0,30% 0 0,30%
       
Totali 11,80% 0,57% 12,37%
   
 
Percentuali accantonamento
 
Gratifica Natalizia
Riposi Annui
TOTALE
LORDO NETTO LORDO NETTO LORDO NETTO
10%
7,83%
6,075%
4,75%
16,075%
12,58%

 

8 Note per la corretta compilazione delle denunce mensili

Nota 1
Per ogni lavoratore, soprattutto la prima volta che compare in denuncia, occorre comunicare tutti i dati anagrafici
Nome e Cognome
Comune e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo (No da libretto di lavoro)
C.A.P. e Località
Si rammenta che il CODICE FISCALEè un elemento ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, in mancanza del quale non potremo liquidare ai lavoratori le loro spettanze di Anzianità Professionale Edile o altro. La qualifica va espressa secondo la codifica Cassa Edili riportata sul retro del modello di denuncia mensile.
Si raccomanda di aggiornare sempre gli indirizzi dei lavoratori.

Nota 2
Sul modello di denuncia mensile, vogliate riportare la data di licenziamento per quei lavoratori non più in forza, ma ancora prestampati sul modello.
Nota 3
NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ANTICIPI PER RIPOSI RETRIBUITI:

L'anno edile non corrisponde all'anno solare.

Il periodo edile va dal 1° OTTOBRE dell'anno precedente al 30 SETTEMBRE dell'anno in corso.
(es.: ANNO EDILE 2004: DAL 01/10/2003 AL 30/09/2004).

Poiché nella quota del 12,58% versata in C.E. a titolo di gratifica natalizia è compresa già la percentuale per permessi e riposi retribuiti, al 30 Settembre di ogni anno edile i permessi non utilizzati si azzerano perché verranno liquidati ai lavoratori con l'assegno che la Cassa Edili invierà nel mese di dicembre.
Non ci sono mai, perciò, residui di permessi riferiti agli anni edili passati.

E' buona norma controllare - ogni volta che viene utilizzato un permesso - che ci sia copertura con l'accantonamento positivo versato dal 1° Ottobre fino a quel momento, tenendo conto che la Cassa Edili trattiene già sugli accantonamenti una percentuale del 8,60% relativa alla eventuale delega sindacale firmata dal lavoratore stesso alle 00. SS. territoriali, o del 3,60% per adesione contrattuale se non ha firmato la delega.

Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese e dei consulenti, affinché non si verifichi che a dicembre, un lavoratore anzichè ricevere l'assegno della gratifica natalizia dalla Cassa Edili, si ritrovi a dover restituire somme di denaro per aver percepito quote di anticipazioni maggiori delle quote accantonate dalle imprese a suo nome.
Nota 4
La percentuale dell'accantonamento (16,075% lordo, 12,58% netto) non comprende la quota relativa alle ferie. Solo in occasione del godimento, l'impresa è tenuta a retribuire le ferie al lavoratore ed a versare alla Cassa la quota della gratifica natalizia (10% lordo, 7,83% netto) relativa alle ore di ferie liquidate.
Tale accantonamento è dovuto anche nel caso vi siano ferie non godute in seguito a licenziamento o dimissione del lavoratore.
Le ore di ferie e l'importo relativo devono essere indicate rispettivamente in col. 7 e col. 12 della denuncia mensile.
Sull'imponibile relativo non va applicato nessun contributo.

9 Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali

IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 314/97, SULLA BASE, DELLE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 4.3.99 N. 55 E TENUTO CONTO DEI RISULTATI GESTIONALI DELLE CASSE EDILI, SI RITIENE DI DARE LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE:

1) NON SONO SOGGETTI A IMPOSIZIONE FISCALE (IRPEF), IN QUANTO NON DESTINATI A PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, I SEGUENTI CONTRIBUTI:

A) contributo A.P.E. del 5%,
B) contributo scuola edile e C.T.P. del 0,50%,
C) contributi nazionali e provinciali (0,70% aziende private, 0,82% Cooperative aderenti, 0,17% Cooperative non aderenti),
D) contributo R.S.L.T. dello 0,15%,
E) il contributo cassa edili a carico delle aziende (dell’1.80% per le aziende private e del 2,03% per le aziende Cooperative)
F) il fondo incentivazione al lavoro dello 0,30%

2) RIMANE SOGGETTO A IMPOSIZIONE FISCALE IL SOLO CONTRIBUTO CASSA EDILE A CARICO DEL LAVORATORE DELLO 0,40%.

IN SOSTANZA, DAL 1 GENNAIO 1999 E SINO AD ULTERIORI COMUNICAZIONI, NELL'IMPONIBILE FISCALE COSTITUITO DALLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE SARA' COMPRESO UN CONTRIBUTO DELLO 0,40% POSTO A SUO CARICO.

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10 Contributi Casse Edili - Conti Correnti

I versamenti vanno effettuati entri il giorno 20 del mese successivo a cui si riferisce il periodo da versare,
tramite banca o conto corrente postale.
Le nostre coordinate sono le seguenti:


CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA
VIA SANTI 14 -41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268

(MODELLO DENUNCIA MENSILE ROSA)
CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE
I 02008 12930 000001172375

BANCA: UNICREDIT BANCA SPA

AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE
c.c.p. n. 17337411

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CASSA EDILI ED AFFINI
VIA SANTI 14 -41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268

(MODELLO DI DENUNCIA VERDE)
CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE
S 02008 12930 000002863051

BANCA: UNICREDIT BANCA SPA

AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE
c.c.p. n. 16228413

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