C.P.L.: Foggia, 16 luglio 2004

Rinnovato il 16.07.04
(articoli estratti)
 

Art. 22 Classificazione del personale
I^ Area
2° livello:
trattoristi e conduttori di macchine agricole di elevata potenza destinate a svolgere particolari operazioni colturali che richiedono specifica professionalità.

II^ Area
1° livello:
conduttori di trattori di non elevata potenza e di mezzi meccanici semplici che non richiedono particolare professionalità; operai polifunzionali; carrellisti.

III^ Area
2° livello:
addetti per la prima volta ai lavori agricoli che non richiedono particolari qualificazioni e limitatamente alla prima assunzione.

 IMPEGNO A VERBALE
In riferimento alla nuova figura di “operai polifunzionale” introdotta col presente contratto e inquadrata al 1° livello II^ Area, le parti contraenti si impegnano a verificare, alla data del 31 dicembre 2005, quale sia stato il numero di operai assunti con tale qualifica dalle aziende nonché l’incidenza delle diverse mansioni svolte. Tutto ciò finalizzato a valutare se procedere ad un eventuale, diverso inquadramento.
Agli operai a tempo indeterminato, già inquadrati come trattoristi, alla data della stipula del presente CPL, viene preservato il livello economico già acquisito.
Tenuto conto del diffondersi di nuove attività agricole complementari ad esempio l’agriturismo e quindi della necessità di prevedere un inquadramento specifico degli operai addetti a tali nuove mansioni, le parti firmatarie assumono impegno di monitorare tali nuove realtà onde pervenire ad una classificazione che sia più specifica e conforme a tali nuove figure di lavoratori. 

Art. 11 Assunzioni

Agli operai assunti con la qualifica di “operaio polifunzionale” di cui all’area 2^ livello 1° verrà assicurata una garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue.

Art. 39 Retribuzione

I salari contrattuali vigenti alla data del 31.12.2003 sono incrementati, per ciascun livello professionale, dal 1° luglio 2004 del 3% e a decorrere dal 1° livello 2005 del 2,7%.

Art. 56 Cassa Integrazione Salari

Agli operai a tempo indeterminato che beneficieranno del trattamento della cassa integrazione salari, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’integrazione all’indennità di legge nella misura del 20% della somma dei salari giornalieri tabellari, relativi alla qualfica di appartenenza.

Art. 68 Delegato di Azienda

RSU: prevedere l’attuazione del Regolamento sulla costituzione della RSU come previsto dal CCNL all’allegato n. 9
RSA: nelle aziende che occupano più di 40 dipendenti sarà eletto un secondo delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e rappresentate in azienda.


TABELLE PAGA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - PROVINCIA DI FOGGIA

VALIDITA’ 01.07.2004

Area     I^  livello   1°      salario contrattuale     1.256,28
Area     I^  livello   2°      salario contrattuale     1.205,31
Area     I^  livello   3°      salario contrattuale     1.158,15
Area   II^  livello   1°      salario contrattuale      1.102,86
Area   II^  livello   2°      salario contrattuale         997,43
Area  III^  livello   1°      salario contrattuale         810,58
Area  III^  livello   2°      salario contrattuale         670,26 

TRATTENUTE PREVIDENZIALI 8,54% SU SALARIO LORDO - CAC 0,14% SU SALARIO LORDO –EXTRALEGEM 0,25% SUL SALARIO LORDO