Rinnovato il 16.07.04
(articoli estratti)
Art. 22 Classificazione del personale
I^ Area
2° livello:
trattoristi e conduttori di macchine
agricole di elevata potenza destinate a svolgere particolari operazioni
colturali che richiedono specifica professionalità.
II^ Area
1° livello:
conduttori di trattori di non
elevata potenza e di mezzi meccanici semplici che non richiedono
particolare professionalità; operai polifunzionali; carrellisti.
III^ Area
2° livello:
addetti per la prima volta ai lavori
agricoli che non richiedono particolari qualificazioni e limitatamente
alla prima assunzione.
IMPEGNO
A VERBALE
In riferimento alla nuova figura di “operai polifunzionale” introdotta
col presente contratto e inquadrata al 1° livello II^ Area, le parti
contraenti si impegnano a verificare, alla data del 31 dicembre 2005,
quale sia stato il numero di operai assunti con tale qualifica dalle
aziende nonché l’incidenza delle diverse mansioni svolte. Tutto ciò
finalizzato a valutare se procedere ad un eventuale, diverso
inquadramento.
Agli operai a tempo indeterminato, già inquadrati come trattoristi, alla
data della stipula del presente CPL, viene preservato il livello
economico già acquisito.
Tenuto conto del diffondersi di nuove attività agricole complementari ad
esempio l’agriturismo e quindi della necessità di prevedere un
inquadramento specifico degli operai addetti a tali nuove mansioni, le
parti firmatarie assumono impegno di monitorare tali nuove realtà onde
pervenire ad una classificazione che sia più specifica e conforme a tali
nuove figure di lavoratori.
Art. 11 Assunzioni
Agli operai assunti con
la qualifica di “operaio polifunzionale” di cui all’area 2^ livello 1°
verrà assicurata una garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative
annue.
Art. 39
Retribuzione
I salari contrattuali vigenti alla data del 31.12.2003 sono
incrementati, per ciascun livello professionale, dal 1° luglio 2004 del
3% e a decorrere dal 1° livello 2005 del 2,7%.
Art. 56 Cassa Integrazione Salari
Agli operai a tempo indeterminato che beneficieranno del trattamento
della cassa integrazione salari, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’integrazione all’indennità di legge nella misura del
20% della somma dei salari giornalieri tabellari, relativi alla qualfica
di appartenenza.
Art. 68 Delegato di Azienda
RSU: prevedere l’attuazione del Regolamento sulla costituzione della RSU
come previsto dal CCNL all’allegato n. 9
RSA: nelle aziende che occupano più di 40 dipendenti sarà eletto un
secondo delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto e rappresentate in azienda.
TABELLE PAGA DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO
INDETERMINATO - PROVINCIA DI FOGGIA
VALIDITA’ 01.07.2004
Area I^ livello
1° salario contrattuale 1.256,28
Area I^ livello 2° salario contrattuale 1.205,31
Area I^ livello 3° salario contrattuale 1.158,15
Area II^ livello 1° salario contrattuale 1.102,86
Area II^ livello 2° salario contrattuale 997,43
Area III^ livello 1° salario contrattuale 810,58
Area III^ livello 2° salario contrattuale 670,26
TRATTENUTE
PREVIDENZIALI 8,54% SU SALARIO LORDO - CAC 0,14% SU SALARIO LORDO –EXTRALEGEM
0,25% SUL SALARIO LORDO
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