Contratto
nazionale di lavoro
Per
il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per
attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al
minuto di pane, generi alimentari e vari.
Addì,
19 luglio 2005
TRA
·
la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed
Affini rappresentata dal Presidente Edvino Jerian, dal Vicepresidente
Luigina Barabino, da Angelo Civaschi, da Claudio Fierro, Antonio
Ventura, Franco Santini, Marco Zelco, Roberto Alvaro, Carlo Pasquali.
E
·
la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Nazionale Augusto
Cianfoni, da Giovanni Mattoccia e Attilio Cornelli;
·
la UILA-UIL
rappresentata dal Responsabile di settore Guido Majrone, da Antonio
Mattei e Maurizio Vezzani;
accordo
Contrattuale
19 luglio 2005
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Parti convengono che rimangono immodificati i seguenti articoli del
testo contrattuale siglato in data 2 giugno 2000.
Le Parti convengono altresì di procedere all’integrazione complessiva
del testo di Accordo di rinnovo del 19/7/2005 con le parti immodificate
di seguito elencate del testo contrattuale del 2/6/2000 nonché di
provvedere alla rinumerazione dell’articolato complessivo risultante.
Art. 1 Sfera di
applicazione |
Non
modificato |
Art.
2 Procedure
per il rinnovo del CCNL
|
|
" |
Art.
3 Informazione
e confronto
|
|
" |
Art.
4 Strumenti
nazionali
|
|
" |
Art.
5 Osservatorio
Nazionale del Settore Panificazione
|
|
" |
Art.
6 Commissione
Paritetica Nazionale
|
|
" |
Art.
7 Commissione
Paritetica Nazionale - Procedure
|
|
" |
Art.
7 bis R.S.U.
nelle aziende con più di 15 dipendenti
|
|
" |
Art.
8 Diritti di
informazione
|
|
" |
Art.
9 Secondo
livello di contrattazione
|
|
" |
Art. 10 Contrattazione
di II° livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo
industriale |
" |
Art.
11 Esame
congiunto territoriale (regionale o provinciale)
|
|
" |
Art.
12 Commissioni
Paritetiche territoriali (regionali o provinciali)
|
|
" |
Art. 12 bis Sicurezza nei luoghi di lavoro - Regolamento per l’elezione e
l’attività dei delegati dei lavoratori alla sicurezza (RLS). |
" |
Art. 13 Tempo
determinato |
Modificato |
Art.
14 Contratti
di formazione e lavoro
|
|
Abrogato |
Art.
15 Contratto
di inserimento
|
|
Modificato |
Art.
15 bis Somministrazione
di lavoro
|
|
Modificato (lav.
temp) |
Art.
16 Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori |
" |
Art.
16 bis Diritto
di Assemblea
|
|
Nuovo
inserimento |
Art.
17 Convenzioni
INAIL
|
|
Non
modificato |
Art.
18 Contributi
sindacali
|
|
" |
Art.
19 Aspettative
per cariche sindacali e pubbliche elettive
|
|
" |
Art.
20 Permessi
sindacali
|
|
" |
Art.
21 Permessi sindacali relativamente ai lavoratori dipendenti da panifici ad
indirizzo produttivo industriale |
" |
Art.
22 Classificazione
del personale
|
|
" |
Art.
23 Classificazione
del personale dipendente da panifici ad
indirizzo produttivo industriale |
" |
Art.
24 Composizione
delle squadre nella panificazione
|
|
" |
|
Modificato |
Art.
26 Esclusione
delle quote di riserva
|
|
Non
Modificato |
|
" |
Art.
28 Disciplina dell’apprendistato
|
|
" |
|
" |
Art.
30 Fissazione
dell’orario
|
" |
Art.
31 Flessibilità dell’orario di lavoro
|
" |
Art.
32 Lavoro a tempo parziale
|
Modificato |
Art.
33 Lavoro straordinario
|
Modificato |
Art.
34 Lavoro notturno e lavoratore notturno
|
Non
Modificato |
Art.
34 bis Lavoro notturno e lavoratore notturno - Maggiorazioni
|
" |
Art.
35 Lavoro festivo e domenicale
|
" |
Art.
35 bis Flessibilità dell’orario di lavoro
domenicale
|
" |
Art.
36 Cumulabilità delle maggiorazioni
|
" |
Art.
37 Ferie
|
Modificato |
Art.
38 Festività nazionali ed infrasettimanali
|
" |
Art.
39 Congedo matrimoniale
|
Non
Modificato |
Art.
40 Lavoratori studenti
|
" |
Art.
41 Chiamata alle armi
|
Abrogato |
Art.
42 Richiamo alle armi
|
" |
Art.
43 Assicurazioni sociali
|
Non
Modificato |
Art.
44
Infortuni sul lavoro relativamente ai lavoratori
dipendenti da panifici ad indirizzo
produttivo industriale
|
" |
Art.
45 Trattamento di malattia e di infortunio
|
Modificato |
Art.
45 bis Disposizioni
relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro
|
Non
Modificato |
Art.
45 ter
Malattia insorta durante le ferie
|
" |
Art.
46 Periodo di conservazione del posto
|
" |
Art.
47
Casse mutue per l’integrazione del trattamento
economico di malattia e di
infortunio |
" |
Art.
48 Gravidanza e puerperio
|
" |
Art. 49 Paghe base nazionali
|
Modificato |
Art.
50
Paghe base nazionali dei lavoratori dipendenti da
panifici ad indirizzo produttivo industriale
|
" |
Art.
51
Scatti di anzianità per i lavoratori dipendenti da
panifici ad indirizzo
produttivo industriale
|
" |
Art.
52 Ex indennità di contingenza ed E.D.R.
|
" |
Art.
52 bis Una tantum
|
" |
Art.
53
13ª e 14ª mensilità
|
Non
Modificato |
Art.
54
Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
|
" |
Art.
55
Trattamento di fine rapporto
|
" |
Art.
55 bis TFR -
Anticipazioni
|
Nuovo
Inserimento |
Art.
56
Prestazioni integrative
|
Non
Modificato |
Art.
57
Disciplina dei turnisti panettieri
|
" |
Art.
58
Disciplina del lavoro dei minori
|
" |
Art.
59
Assenze
|
" |
Art.
60
Diritti e doveri
|
" |
Art.
61
Provvedimenti disciplinari
|
" |
Art.
62
Parità uomo-donna
|
" |
Art.
63
Molestie sessuali
|
" |
Art.
64
Lavoratori extracomunitari
|
Modificato |
Art.
65
Mancanza di energia elettrica
|
Non
Modificato |
Art.
66
Trasferimento di azienda o ramo di azienda
|
Modificato |
Art.
67
Indumenti di lavoro
|
Non
Modificato |
Art.
68
Decorrenza e durata
|
Modificato |
Art.
69
Disposizioni finali
|
Non
Modificato |
TITOLO
III : MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, con la
sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e
potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile
ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze
rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive
ed occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al
personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
La presente disciplina sostituisce ad ogni effetto quanto previsto
dall’art. 17 “Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni
precedenti la chiusura degli esercizi” del CCNL stipulato il 15 maggio
1991.
Art.
13 – Tempo determinato
Il ricorso al contratto
a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal
D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dalle ulteriori norme di legge
regolanti tale tipologia contrattuale.
I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi
all’esecuzione del lavoro.
Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima
dell’inizio della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto
dall’art.1 comma 4 del Dlgs n. 368/2001, e dovrà essere consegnato in
copia al lavoratore entro gg. 5 dall’inizio della prestazione.
Il testo contrattuale, fermo restando il rispetto dei restanti
presupposti di legge disciplinati dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
dovrà indicare espressamente le ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione
del termine.
IL numero dei contratti a tempo determinato non potrà superare i
seguenti limiti:
lavoro
a tempo indeterminato |
lavoro
a tempo determinato |
da 1 a 10 |
3 unità |
da 11 a 25 |
30% |
da 26 a 40 |
8 unità |
da 41 a 60 |
20% |
da 61 a 80 |
12 unità |
da 81 e oltre |
15% |
Per
il calcolo degli scaglioni del comma precedente, la base di computo è
costituita dai lavoratori a tempo indeterminato iscritti a libro
matricola all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo
determinato.
Sono esenti dalle limitazioni quantitative sopra disciplinate
le tipologie contrattuali previste dall’art. 10, n. 7, punti da
a) a d) e dall’art. 10 n. 8 del D.lgs 368/2001.
Ai sensi dell’art. 10 lett. a) del D.lgs 368/2001 la fase di avvio di
nuove attività è determinata in mesi 24 a far data dalla
prima assunzione relativa all’unità produttiva interessata.
Ferme restando le esenzioni sopra menzionate, le aziende a
conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato
possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.
Fatte salve le prime tre assunzioni, nell’ ipotesi di ulteriori
assunzioni di lavoratori con contratto a termine per attività di
carattere stagionale, i datori di lavoro formuleranno prioritariamente
proposta occupazionale ai lavoratori con i quali nella stagione
precedente sia intercorso contratto di lavoro a termine alle medesime
condizioni e che abbiano espresso, entro 30 giorni dalla cessazione
contrattuale, richiesta di eventuale riassunzione a termine.
Art.
15 Contratto di inserimento
I contratti di inserimento possono essere stipulati ai sensi degli
artt. 54 – 59 del D.lgs. 276/03 e,
per la parte non difformemente disciplinata dal presente
contratto, ai sensi dell’Accordo Interconfederale dell’11.2.2004.
Per quanto rileva ai fini del presente Contratto, possono assumere –
tra gli altri - con tale tipologia contrattuale:
a)
le imprese;
b)
i consorzi tra imprese;
c)
i gruppi di imprese
Possono essere assunti con contratto di inserimento o reinserimento:
a)
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b)
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c)
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di
un posto di lavoro;
d)
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e)
donne di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui
tasso di occupazione femminile, determinato
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro della
Economia e delle Finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10%
quello maschile;
f)
persone affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
Qualora nei diciotto mesi precedenti l’assunzione sia venuto a scadere
più di un contratto di inserimento, le imprese, i consorzi tra imprese
o i gruppi di imprese per poter assumere con contratto di inserimento o
reinserimento, devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a
scadere nell’arco temporale sopra specificato.
Nelle imprese del settore industriale tale percentuale è incrementata
al 70%.
A tal fine non si computano
-
i lavoratori che si siano dimessi;
-
i lavoratori licenziati per giusta causa;
-
i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
-
i lavoratori che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-
i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a 4 contratti;
Si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto
di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato nel corso del
contratto di inserimento/reinserimento.
L’assunzione delle categorie di persone indicate all’art. 54, punto
1 lett. a-f , deve avvenire mediante stipula di contratto in forma
scritta nel quale deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore, da
allegarsi al contratto previa sottoscrizione del lavoratore stesso nel
caso di redazione in atto separato, nel cui ambito dovranno essere
specificati:
a)
la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del
contratto;
b)
la durata e le modalità della formazione,
da svolgersi a cura del datore di lavoro o di tutor da menzionare nel
progetto. Quest’ultimo dovrà avere inquadramento contrattuale almeno
pari al livello da conseguire dal lavoratore al termine del contratto di
inserimento o reinserimento.
La formazione dovrà essere
impartita con le seguenti modalità:
almeno 24 ore complessive di formazione, effettuate anche con
modalità e-learning, che dovranno essere ripartite tra formazione
antinfortunistica, da impartirsi necessariamente nella fase iniziale del
rapporto, disciplina del rapporto di lavoro con elementi di conoscenza
del contratto collettivo (diritti e doveri del lavoratore),
addestramento specifico connesso alle mansioni;
*
Inoltre,
nel contratto dovranno essere specificati:
-
la durata, che deve essere ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed
un massimo di 18 mesi, ed in particolare
1.
ai livelli A3 e B3, livelli IV e V la durata massima sarà di 12
mesi;
2.
ai livelli A2 e B2 livelli IIIA e IIIB la durata massima sarà di
15 mesi;
3.
ai livelli A1 e B1 I e II livello la durata massima sarà di 18
mesi;
La durata massima è di 36 mesi per i lavoratori di cui all’art. 54,
comma 1, lett. f. Il contratto è prorogabile entro i limiti di durata
massima complessiva sopra citati, ma non è rinnovabile tra le stesse
parti.
-
Contratti
di reinserimento
Per i lavoratori che
nell’arco dei 12 mesi precedenti abbiano avuto, nell’ambito di
aziende operanti nel medesimo settore della panificazione, esperienze di
lavoro dipendente non inferiori a mesi 3 continuativi,
con documentato inquadramento contrattale omogeneo a quello
offerto dalla nuova azienda, la durata del contratto non potrà eccedere
i 9 mesi.
-
L’orario
di lavoro, da
determinarsi in base alle vigenti disposizioni di legge ed alla
regolamentazione prevista dal presente contratto nazionale di lavoro, in
funzione che si tratti di contratto a tempo pieno o tempo parziale.
-
Il
periodo di prova, la
cui clausola dovrà specificare le mansioni da svolgere nel corso del
periodo di prova e la
durata della prova stessa, che comunque non potrà eccedere quella
prevista dal presente contratto collettivo per la categoria ed il
livello di inquadramento da conseguire a seguito del compiuto
svolgimento del contratto di inserimento.
-
L’inquadramento
contrattuale del lavoratore,
che durante il contratto di inserimento non potrà essere inferiore per
più di due livelli alla categoria spettante, ai sensi della vigente
contrattazione collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e
funzioni costituenti espresso obiettivo del contratto di inserimento
sottoscritto.
Nel
corso del contratto di reinserimento, l’inquadramento
contrattuale del lavoratore non potrà essere inferiore di più di un
livello alla categoria spettante, ai sensi della vigente contrattazione
collettiva, ai lavoratori addetti alle mansioni e funzioni costituenti
espresso obiettivo del contratto di reinserimento sottoscritto.
La regolamentazione contrattuale sopra trascritta al fine di disciplinare
l’inquadramento dei lavoratori all’atto dell’assunzione con
contratto di inserimento/reinserimento è applicabile anche alle
lavoratrici di cui al punto sub e) del comma 1,
art. 54 d.lgs. 276/03 e successive modificazioni ed integrazio
-
Il
trattamento di malattia ed infortunio
non sul lavoro
Il periodo di conservazione del posto di lavoro per i casi di malattia
ed infortunio è pari a 100 giorni di assenza, anche non continuativi, per
i contratti di 18 mesi e lo è di 80 giorni per tutti gli altri contratti.
Trascorsi i predetti archi temporali sarà facoltà dell’azienda
risolvere il rapporto di lavoro.
-
Il
trattamento economico e normativo
del personale assunto con contratto di inserimento o reinserimento,
compatibilmente con la natura e la speciale disciplina del contratto, non
comporterà l’esclusione dai benefici connessi a eventuali servizi
aziendali o indennità sostitutive degli stessi
regolamentati dalla contrattazione collettiva anche
aziendale, né dalle maggiorazioni contrattualmente previste in
relazione alle effettive modalità di erogazione della prestazione (
lavoro festivo, notturno, etc).
Anzianità
di servizio: Nel caso
di trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto di
inserimento o reinserimento, il periodo lavorativo regolamentato da detta
tipologia contrattuale sarà computato nell’anzianità di servizio ai
fini degli istituti di legge e di contratto, con espressa esclusione degli
aumenti periodici di anzianità o delle eventuali clausole contrattuali
che prevedano promozioni automatiche collegate alla permanenza del
lavoratore per un determinato, arco temporale, nel livello di
inquadramento.
Attestazione
dell’attività svolta: Al termine del contratto di
inserimento/reinserimento la direzione aziendale attesterà l’attività
prestata e le competenze acquisite nel “libretto formativo del
cittadino” o, nelle more dell’operatività della relativa normativa,
con atto redatto dal datore di lavoro o da suo incaricato che sarà
consegnato al lavoratore unitamente alle spettanze di fine rapporto.
Art. 15 bis
- Somministrazione di lavoro
a) a tempo determinato
Le imprese possono ricorrere al contratto di somministrazione a
tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività
dell’utilizzatore. Il ricorso a contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato è altresì ammesso per:
a.
esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il
ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le
vigenti disposizioni contrattuali;
b.
esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o
predeterminati nel tempo;
c.
temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti
produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo
necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
d.
aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di
mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o
anche indotte dall’attività di altri settori;
e.
esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o
delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e
specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere
eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
f.
sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei;
g.
manutenzione straordinaria e mantenimento e ripristino della
funzionalità degli impianti;
I lavoratori somministrati a tempo determinato non potranno
superare in media trimestrale
il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto
nell’impresa. La limitazione non opera per i contratti di
somministrazione relativi al caso sub f.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui
sopra è arrotondata all’unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti
percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la
possibilità di intrattenere fino a 5
contratti per il settore della panificazione industriale e 3 per il
settore non industriale.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in
mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali
firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata
dall’azienda utilizzatrice entro i cinque giorni successivi alla stipula
del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda
utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata
degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Al fine di procedere al monitoraggio circa la diffusione del ricorso al
lavoro temporaneo, l’Associazione imprenditoriale fornirà, una volta
all’anno, all’Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi ai
motivi, alle qualifiche ed alle durate medie dei contratti di lavoro
temporaneo stipulati nel territorio di competenza.
Art. 16 bis
Il diritto di assemblea è disciplinato dalla Legge 20-5-1970,
n. 300. Quale condizione di miglior favore, in presenza dei presupposti di
legge, vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 12 ore annue
retribuite da usufruirsi da parte delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Art.
25 Assunzione
L'assunzione in servizio verrà
effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni prestatore d'opera deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla
sua qualifica e categoria, così come convenuto al momento dell'assunzione
o successivamente e risultante da atto scritto in relazione alla pluralità
delle mansioni. In casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse
e retribuito in relazione alle mansioni effettivamente prestate.
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti
documenti:
a)
documenti di iscrizione ad Enti di previdenza ed assistenza ove
prescritti;
b)
libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
c)
stato di famiglia aggiornato e documenti di attribuzione del numero
di codice fiscale;
Il datore di lavoro potrà inoltre richiedere altri documenti utili in
relazione alle mansioni cui il lavoratore viene assegnato, (es.
certificato penale per il cassiere, ecc).
E' fatto obbligo al lavoratore dichiarare al datore di lavoro la propria
residenza e dimora nonché notificare tempestivamente i successivi
mutamenti.
TITOLO
IX: Apprendistato
Art.
28 disciplina dell’apprendistato
PREMESSA
Le parti, alla luce del
disegno normativo che, attraverso la revisione e razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le
direttive dell’Unione Europea, ha condotto all’emanazione dell’art.
16 della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione
dell’occupazione e del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni
ed integrazioni, riconoscono nel contratto di apprendistato uno strumento
prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento
della prestazione lavorativa, nonché per il collegamento tra il sistema
di istruzione obbligatorio ed universitario ed il mondo produttivo.
Ferme restando le disposizioni in materia di
diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle
Regioni, anche all’esito della completa attuazione della legge 53/2003.
Nelle more dell’emanazione da parte di tutte le Regioni della
regolamentazione dei profili formativi e, con riferimento
all’apprendistato di tipo a) e c), della regolamentazione relativa alla
durata massima delle predette tipologie contrattuali, le parti concordano
la seguente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato
definito professionalizzante, al fine di favorire l’incontro di domanda
ed offerta di lavoro nel settore ai sensi della normativa dettata dall’art. 49, comma 5 bis
del d.lgs 10/9/2003 n. 276.
Le parti si danno, altresì, atto che la normativa contrattuale in tema di
apprendistato dovrà essere coordinata con la regolamentazione dei profili
formativi emanata dalle singole Regioni.
Il
contratto di apprendistato è disciplinato dalla vigente normativa di
legge alla quale le parti operano espresso riferimento. Pertanto le norme
contrattuali di seguito trascritte non intendono apportare deroghe
pattizie alla normativa di legge con riferimento a facoltà e prerogative
per le quali non sono consentite deroghe da parte dell’autonomia
contrattuale.
Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario
un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione
oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento
iniziale e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, nonché il
piano formativo individuale.
Contratto
di apprendistato professionalizzante – limiti di età
Il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa fra
i 18 ed i 29 anni e 364 giorni, ovvero a partire dal compimento dei 17
anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge n. 28 marzo 2003 n. 53, ed è finalizzato alla qualificazione
dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione
di conoscenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legislazione vigente
è possibile instaurare rapporti di apprendistato con giovani in
possesso di titolo di studio, anche post – obbligo o di attestato di
qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Apprendistato
- sfera di applicazione
L'apprendistato
professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese
nel gruppo A e nel gruppo B, dal primo al terzo livello delle rispettive
classificazioni del personale, con esclusione delle figure professionali
A4 e B4.
Durata
dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha le seguenti durate in relazione
alle qualifiche da conseguire:
A1, B1, ………………
………………. 72 mesi per le imprese artigiane
I e II livello……………………………..60 mesi per i panifici ad
indirizzo industriale.
A2, B2, livelli IIIA e IIIB…...………..…48 mesi
A3, B3, livelli IV e
V……….……..........40 mesi
Il datore di
lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per
l’impiego di cui al Decreto legislativo n.469/97, i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro
per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo
sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla
cessazione stessa.
Riconoscimento
dei precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato
effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini
del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché
l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa,
tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti
convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che
i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di
istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato
professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali,
sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in
conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione
dell’articolo 2, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276,
la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente
effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Proporzione
numerica
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di
occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei
lavoratori specializzati e qualificati in
servizio presso l’azienda stessa.
Il datore di lavoro che non ha
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha
meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Nelle imprese artigiane trovano applicazione, in deroga a quanto previsto
nei capoversi precedenti, le disposizioni di cui all’art. 4 della L.
8/8/1985, n. 443.
Periodo
di prova
Si applica la
normativa contrattuale prevista dall’art. 27 in relazione ai lavoratori
non apprendisti. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso. Compiuto il periodo di
prova l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Trattamento
normativo
L’apprendista ha diritto,
durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo
previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica di
inquadramento, fatte salve le deroghe previste da norme di legge e di
contratto.
Durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del presente CCNL, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
La promozione automatica al livello intermedio interverrà, a far data dal
mese successivo a quello di compimento, delle scadenze temporali di
seguito specificate:
A1, B1………………………..………...43 mesi per le imprese
artigiane;
I e II livello………………………..…….36 mesi per i
panifici ad indirizzo industriale;
A2, B2, livelli IIIA e IIIB…...………...…30 mesi;
A3, B3, livelli IV e
V……….……...........24 mesi.
Fatte
salve specifiche previsioni di legge o del presente CCNL, gli apprendisti
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Il datore di lavoro
non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo, ferma restando la facoltà per il
medesimo di recedere dal rapporto contrattuale al termine del periodo di
apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c..
Trattamento
economico
Le retribuzioni degli
apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in
corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini
della determinazione della retribuzione, la percentuale si applica sui
seguenti elementi retributivi propri del lavoratore non apprendista avente
inquadramento corrispondente a quello al conseguimento del quale è
finalizzato il contratto: paga base, ex indennità di contingenza, E.D.R.,
eventuali elementi derivanti dalla contrattazione di II livello:
Ø
65%....................primi dodici mesi;
Ø
80%....................dal tredicesimo al ventiquattresimo mese;
Ø
90%.................... dal venticinquesimo al quarantottesimo
mese.
Ø
95%....................dal quarantanovesimo fino alla cessazione
del contratto.
Il compenso dell’apprendista non può essere computato secondo tariffe
di cottimo.
Principi
generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
Per formazione formale si intende l’esito di un percorso con
obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di
formazione interna, secondo percorsi di formazione strutturati on the job
ed in affiancamento, o esterna presso struttura accreditate, finalizzato
all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto
l’istituto, le eventuali competenze trasversali – di base da acquisire
sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione,
in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione,
avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute
in ingresso.
L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto
anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di
e-learning.
Formazione:
durata
L’impegno formativo
dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato
professionalizzante, in un monte di formazione interna o esterna
all’azienda, di 120 ore per anno.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente
impegno formativo e/o specifiche modalità di svolgimento della formazione
interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi,
tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali
dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come
quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano
ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di
formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui
al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Formazione:
contenuti
Le attività formative sono
articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a
carattere professionalizzante.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà
effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e
tecnico-professionali.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire
gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di
contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante
esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti
obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
ambientale ed igiene
-
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Con riferimento alla disciplina formativa le parti convengono che i
contraenti del contratto di apprendistato, ai fini della formulazione del
piano individuale di formazione, applicheranno la normativa regionale o
provinciale emanata, anche in via sperimentale, per l’apprendistato
professionalizzante. In assenza della relativa normativa regionale o
provinciale, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 49 d.lgs. 276/03, le
parti potranno determinare il contenuto della formazione ai sensi del
presente contratto collettivo e del rinvio che le parti stipulanti
operano, alla luce della circolare n. 30/2005 del Ministero del Lavoro, ai
DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 ed ai moduli formativi elaborati da
ISFOL sulla scorta della predetta normativa per affine settore
merceleogico.
Inoltre le Parti, considerato il
carattere sperimentale del presente accordo, convengono sulla opportunità
di costituire un gruppo di lavoro paritetico nell’ambito dell’
Osservatorio Nazionale e strutture bilaterali per l’aggiornamento dei
contenuti dell’attività formativa degli apprendisti.
Tutor
Il datore di lavoro provvederà
a nominare un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate in
relazione al percorso formativo concordato ed alla qualifica di
destinazione dell’apprendista.
Norma
transitoria
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni
di cui al ccnl 2 giugno 2000.
Rinvio
alla legge
Per
quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato
e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Resta ferma la
disciplina assistenziale e previdenziale prevista dalla L.19/1/1955 n. 25,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Dichiarazioni
a verbale
Le parte si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero
disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non
compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno
tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Art.
29 Orario di lavoro
L’orario normale di
lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
1.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 la
durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per
ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
2.
La
durata media dell’ orario di lavoro di cui al punto 1 deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non
superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il
predetto calcolo potrà essere variato dalla contrattazione collettiva di
secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto, a fronte di
specifiche ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro da enunciarsi
formalmente nei verbali di accordo.
3.
Ai
sensi dell’art. 4, comma 5 del Dlgs.66/03, per le unità produttive che
occupano più di dieci dipendenti le aziende comunicano alla competente
DPL il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ove intervenuto
mediante ricorso al lavoro straordinario, alla scadenza del periodo
semestrale di cui al punto sub 2 che precede.
4.
La
durata massima per singola settimana dell’orario di lavoro non potrà
superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario,
salvo diverso accordo di secondo livello fra le Parti stipulanti il
presente contratto.
5.
Fermo restando l'orario normale di lavoro come definito al comma 1,
tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi
retribuiti.
6.
Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi
di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità
dell'attività produttiva.
7.
Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi
di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità
dell'attività produttiva.
Art.
30 Fissazione dell'orario
1.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente
contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro
secondo le esigenze produttive dell'azienda.
2.
Resta inteso che, per
quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di
orario flessibile, esso decorrerà dalla prima ora successiva all'orario
definito e comunicato ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali.
Art.
31 Flessibilità dell'orario
di lavoro
1.
Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della
panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella
disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle
variazioni di intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare
massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, l'azienda
potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all'articolazione
prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell’orario
contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali e fino ad un massimo di
96 ore annuali.
2.
Nell'ambito del II livello di contrattazione possono essere
realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente
comma.
3.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei
precedenti commi, l'azienda
riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi
di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con
la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento
dell'orario contrattuale.
4.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa
all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in
quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi
verranno riconosciute
ulteriori 9 ore di permessi annuali
che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in
regime di flessibilità.
5.
Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il
programma annuale di applicazione della flessibilità all’Osservatorio
Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì
tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso.
Ai fini dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al
presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la
data di avvio del programma stesso.
Art
32 Lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con
orario che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro ai sensi
dell’art. 29.
Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale sono le seguenti:
Ø
orizzontale: quello in cui la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero;
Ø
verticale: quello in cui l’attività lavorativa sia svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno;
Ø
misto: quello che si svolge secondo una combinazione del
lavoro parziale orizzontale e verticale.
L'instaurazione del rapporto
a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, presuppone la
volontà delle parti e dovrà risultare da atto scritto. La forma scritta
è prevista anche per la formalizzazione della volontà delle parti, da
convalidarsi da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio, con l’assistenza di un RSA/RSU o di rappresentante
territoriale delle OO.SS - se richiesto dal lavoratore - , di trasformare
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovranno essere indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità
da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda;
3) il trattamento economico e
normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della
prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7,
d.lgs. 61/2000 e successive modificazioni.
Reversibilità
e precedenze
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, con l’eccezione del diritto
alla trasformazione per i lavoratori affetti da patologie oncologiche,
disciplinato dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 61/2000, la reversibilità
della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle
esigenze aziendali, quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da
svolgere, presuppone la volontà delle parti. Queste ultime potranno
concordare termini e condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno
del dipendente, con facoltà dell’azienda di assumere a termine altro
personale per il completamento del normale orario di lavoro per l’arco
temporale interessato delle intese.
Il datore di lavoro, che intenda
effettuare assunzione di personale a tempo parziale, fornirà tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta da affiggersi in luogo accessibile a tutti
nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione l’eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a
tempo pieno.
Il contratto individuale di lavoro può prevedere un diritto di precedenza
in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista
l’assunzione.
Relazioni
sindacali
Il
datore di lavoro informa – per il tramite dell’Associazione datoriale
- con cadenza annuale, le rappresentanze sindacali aziendali, o in
mancanza, le OS territoriali,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia
e il ricorso al lavoro supplementare.
Periodo
di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 4, lett. a) del d. lgs. 61/2000 le parti prevedono
che nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si
applicano le stesse disposizioni previste dall’art. 46 del presente
contratto, e pertanto il comporto è fissato in 180 giorni, anche in caso
di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo
non superiore nell’arco dell’anno solare
alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un
anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di
lavoro in esse prevista.
Lavoro supplementare e
straordinario
In considerazione
delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che
caratterizzano il settore, il datore di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per
quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto
rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni di lavoro supplementare rispetto alla prestazione lavorativa
concordata per:
Ø
sostituzione di lavoratori assenti;
Ø
punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato
indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere
con il normale organico aziendale;
Ø
esecuzione di servizi definiti definiti e predeterminati nel tempo
cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
Ø
necessità di sostituzione di titolari, soci, familiari e
collaboratori in genere per i quali non vige rapporto di lavoro
subordinato.
Ai sensi del secondo e terzo comma dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, sono autorizzate
prestazioni di lavoro supplementare sino alla concorrenza dell’orario
normale di cui all’art. 29 e seguenti del presente CCNL.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento
di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle
eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente
contratto.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in
ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a
tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di
lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate ai sensi della
vigente disciplina legale e contrattuale per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una percentuale di
maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto
pari al 5%. Le parti concordano che
la maggiorazione fissata è omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza
della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti (es. TFR).
Clausole flessibili ed
elastiche
In applicazione di
quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del
d. lgs. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti del
contratto individuale di lavoro, con specifico patto scritto – anche
contestuale al contratto di lavoro - e con espressa indicazione della
data, potranno prevedere clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione
delle clausole flessibili od elastiche.
Su richiesta del lavoratore, questi dovrà essere assistito dal componente
della rappresentanza sindacale aziendale dal medesimo lavoratore indicato.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le
ragioni di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo specificate al
punto che precede (lavoro supplementare e straordinario), possono essere
stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa non
potranno eccedere i limiti fissati in materia di lavoro straordinario.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere
modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Il termine di preavviso è di almeno due giorni.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di
clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la
variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola
maggiorazione del 2 % da
calcolare sulla retribuzione oraria derivante dall’applicazione delle
paghe base nazionali di cui agli artt. 49 e 50 del presente CCNL.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche
che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione
perché non compensate, in tutto o in parte da equivalente riposo
compensativo, verranno retribuite con una maggiorazione alternativamente
del 10%, 15%, 20%, della retribuzione oraria, calcolata sulle paghe base
nazionali di cui agli artt. 49 e 50 del presente CCNL secondo le seguenti
modalità:
-
10% se prestato con preavviso di 8 giorni;
-
15% se prestato con
preavviso di 5 giorni;
-
20% se prestato con preavviso di 2 giorni.
Le maggiorazioni previste non rientrano nella retribuzione di fatto ed
escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito
dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro
istituto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole
flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve
prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante
il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le
ragioni di cui all’art. 3, comma 10, del d. lgs. 61/2000.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano
decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere
accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà
del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento
in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso
di almeno un mese.
Principio
di non discriminazione
Il
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi
per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo, per il solo
motivo di lavorare a tempo parziale. Le parti, sul punto, richiamano
espressamente i principi applicativi dettati dall’art. 4, comma 2,
lettere a) e b) del d.lgs. 61/2000.
Computabilità
dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini dell’applicazione di norme di legge e di contratto, i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno così come definito ai sensi dell’art. 29 del presente
contratto; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni
di orario eccedenti degli orari individuati a tempo parziale
corrispondente ad unità intere di orari a tempo pieno.
Art
33 Lavoro straordinario
1
Ad eccezione del caso di cui all’art. 31 (flessibilità), è
considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
2
Ai sensi
dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66,
il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nel limite di 270
ore annue, incrementabile mediante accordo di secondo livello fra le
parti stipulanti il presente contratto, in presenza di comprovate esigenze
tecnico – produttive.
3
Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di
corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con una maggiorazione
del 30% sulla retribuzione normale.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove
non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 34
Lavoro notturno e lavoratore notturno
E’ definito periodo
di lavoro notturno quello svolto dalle ore 22 alle ore 5.
E’ considerato lavoratore notturno il lavoratore o la lavoratrice che
svolga almeno tre ore del suo normale orario di lavoro in via non
eccezionale durante tale periodo.
Inoltre, è considerato lavoratore notturno colui che presta il proprio
lavoro per almeno tre ore nel periodo considerato per un minimo di 80
giornate all’anno.
Le cause di eccezionalità protratte per un periodo non superiore a
quattro mesi per le quali un lavoratore non è comunque definito
lavoratore notturno sono:
- sostituzione di lavoratori in ferie o in malattia che svolgano la
propria attività durante il periodo notturno;
- intervenute carenze di personale adibito al lavoro notturno coperte
temporaneamente da prestazioni notturne di altri lavoratori in forza
all’azienda;
- punte di maggiore intensità produttiva che rende necessario ricorrere a
prestazioni notturne.
Nel caso in cui un lavoratore notturno non risulti più idoneo alle
prestazioni notturne e qualora sia dimostrabile da idonea certificazione
medica che tale causa di inidoneità sia direttamente imputabile alla
prestazione notturna, il datore di lavoro si adopererà per assegnare il
lavoratore a mansioni diurne.
Per le imprese con un massimo di 5 dipendenti, ove tale trasferimento
a mansioni diurne non risulti oggettivamente possibile per la mancanza in
azienda di ruoli da assegnare, il datore di lavoro comunicherà alla
Commissione paritetica territoriale tale circostanza.
La Commissione attiverà le opportune procedure, che dovranno concludersi
entro tre mesi dalla data di comunicazione, per individuare soluzioni che
possano consentire un ricollocamento del lavoratore anche in altre entità
aziendali del settore.
In relazione all’art. 4 comma 1 del D. lgs. 532/99, si individua in tre
mesi il periodo di riferimento sul quale calcolare come media il limite di
8 ore.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Considerate le caratteristiche delle aziende del settore e le
peculiarità che in tali aziende assume il lavoro notturno, le Parti si
danno reciprocamente atto della oggettiva grave difficoltà di individuare
soluzioni praticabili specie per quanto riguarda i limiti di orario
giornaliero di lavoro che il D.Lgs. 66/2003 prevede per i lavoratori
definiti come notturni. A tal fine le Parti si attiveranno presso le sedi
competenti per richiedere una sospensione delle sanzioni connesse
all’applicazione dell’art. 1 D.Lgs. 66/2003 in attesa di individuare
più idonee soluzioni.
Art.
37 – Ferie
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà
concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26
lavorativi.
Le ferie sono irrinunciabili
nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo.
Tale periodo va goduto almeno
per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore,
nel corso dell’anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità
di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un
rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro,
è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei
limiti previsti dalla legge.
Il periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 del
D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 non può essere sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto.
Le ferie non possono decorrere da
un giorno festivo e non possono essere date in periodi di preavviso o di
malattia.
Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo
al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze
previste dalla legge per le festività.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero
la frazione di mese superiore a 15 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l’anzianità di
servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie,
al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per
l’anno di competenza.
38
Festività nazionali ed infrasettimanali
Per le festività
nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si
fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge.
Le festività nazionali ed infrasettimanali, annualmente in numero di 11,
sono le seguenti:
Capodanno, Epifania, Lunedì dopo Pasqua, Assunzione di M.V., Ognissanti,
Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano e il Patrono della città (che
sarà sostituito con altra ricorrenza qualora coincida con una festività
sopra elencata), 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.
Il lavoro eseguito in tali giorni sarà retribuito in relazione
all’effettiva prestazione con la maggiorazione prevista per il lavoro
festivo di cui all’art. 35.
Per le festività che hanno cessato di essere tali in base alla legge 5
marzo 1977, n. 54, viene stabilito quanto segue:
1)
la ex festività del 4 novembre da diritto al lavoratore al
trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica;
2)
le ulteriori 4 festività (S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini,
SS. Pietro e Paolo) saranno usufruite come giornate di riposo
compensativo, pari a complessive 32 ore, il cui utilizzo sarà concordato
con il datore di lavoro.
Art. 45
Trattamento di malattia e di infortunio
Per le prime tre
giornate di malattia non indennizzate dal competente Istituto, verrà
corrisposto al lavoratore, malato per un periodo superiore a 5 giorni, da
parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse.
Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 5 giorni, le prime tre
giornate saranno compensate con il 100% della retribuzione normale.
I trattamenti di cui sopra potranno essere erogati dalle Casse Mutue
integrative di cui all’art. 47 ove esistenti.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle
provincie, per il personale impiegatizio, non fruente di assistenza
economica da parte dell’Ente mutualistico, nel caso di anzianità di
servizio fino a 10 anni compiuti spetta l’intera retribuzione per il
primo mese e la metà di essa per i successivi due mesi; nel caso di
anzianità di servizio oltre 10 anni, spetta l’intera retribuzione nei
primi due mesi e la metà di essa per i successivi quattro mesi.
Per quanto attiene il trattamento economico nel caso di infortunio
sul lavoro, intendendosi per tale quello riconosciuto dal competente
Istituto in base alle vigenti disposizioni legislative, le parti fanno
riferimento alle norme di legge e alle disposizioni applicative
dell’Istituto interessato.
Le indennità a carico dell’Istituto assicuratore saranno anticipate a
condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia
garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’Istituto.
Al lavoratore apprendista in malattia, alla luce
dell’inapplicabilità del regime dell’indennità e delle integrazioni
previste per le restanti figure contrattuali, sarà erogata dal datore di
lavoro una indennità per i primi tre giorni pari al 50% del minimo
contrattuale. Sarà altresì erogata per le giornate dalla 4° alla 9°
una indennità pari al 25% del minimo contrattuale.
Art. 49
Paghe base nazionali
Il trattamento
economico dei lavoratori di cui al presente contratto dovrà sempre
comprendere:
a)
paga base;
b)
indennità di contingenza all’1/11/91;
c)
Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Nel caso di corresponsione di retribuzione in natura, vitto e/o alloggio,
i contratti integrativi prevederanno i singoli valori di computo.
Il trattamento economico sarà regolato come segue:
PAGHE
BASE NAZIONALI PANIFICI ARTIGIANI
A2
da 1/8/05
incremento di
€30,00
da 1/11/05 incremento di
€ 29,00
I
minimi di cui sopra sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore
mensili e sono comprensivi della contingenza maturata al 31.1.1977.
La quota oraria si ricava dividendo le retribuzioni per 173.
Resta inteso che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di agosto 2005,
l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
A livello provinciale o regionale le retribuzioni di fatto percepite nelle
province dai singoli lavoratori e superiori ai minimi nazionali saranno
riproporzionate dividendo l’ammontare comunque derivante percepito
mensilmente depurato delle incidenze per le varie maggiorazioni
straordinarie, notturne e festive, per le ore di lavoro effettivamente
prestate nel mese.
In sede locale ci si accorderà per la razionale regolamentazione delle
eventuali "differenze salariali residue" in più rispetto alla
tabella di cui sopra.
A titolo di chiarimento, si precisa che le suddette paghe base nazionali
sono comprensive degli aumenti salariali che sono stati definiti nelle
seguenti misure e con le seguenti decorrenze, a tutto il personale
qualificato:
……………………………………………
Gli
aumenti salariali di cui al presente articolo possono essere assorbiti,
fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con
clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di
anticipazione sul presente contratto.
Art.
50 Paghe base nazionali dei
lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo
produttivo industriale
Il trattamento economico dei
lavoratori dipendenti da panifici ad indirizzo produttivo industriale dovrà
comprendere:
a) paga base;
b) indennità di contingenza all’1/11/91;
c) premio di produzione nazionale;
d) scatti di anzianità.
Le paghe base nazionali, riferite ad una prestazione di 173 ore mensili
comprensive della contingenza maturata al 31.1.1977, sono le seguenti:
PAGHE BASE NAZIONALI PANIFICI
INDUSTRIALI
Livello 3° B
da 1/8/05 incremento
di €
40,00
da 1/11/05 incremento di
€ 30,00
Resta
inteso che, a decorrere dalle retribuzioni del mese di agosto 2005,
l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
A titolo di chiarimento, si precisa che le suddette paghe base nazionali
sono comprensive degli aumenti salariali che sono stati definiti nelle
seguenti misure e con le seguenti decorrenze, a tutto il personale
qualificato:
……………………………………………..
Il
premio di produzione nazionale è determinato in cifra come da tabella
seguente a far data dal 1.8.1995:
Art.
51 Scatti di anzianità
per i lavoratori dipendenti da panifici ad
indirizzo produttivo industriale
A decorrere dal 1° gennaio
1983 per ogni biennio di effettivo servizio prestato nella stessa azienda,
gli operai e gli impiegati, hanno diritto a maturare cinque aumenti
biennali di anzianità fissati nella misura del 5% da calcolarsi sul solo
minimo tabellare del livello di appartenenza.
Gli scatti di anzianità
decorreranno dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il
biennio.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali
aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di
anzianità maturati o da maturare.
Gli scatti di anzianità continueranno a maturare ed a rivalutarsi secondo
l’attuale sistema normativo fino alla scadenza del prossimo biennio
economico del contratto fissata al 31 luglio 1997.
A quella data gli importi maturati verranno congelati in cifra pari ognuno
al 5 per cento dei minimi tabellari del livello di appartenenza.
Con effetto dal 1° agosto 1997 tali scatti verranno corrisposti in cifra
fissa secondo la seguente tabella:
SCATTI DI ANZIANITA’ PER
PANIFICI INDUSTRIALI
Gli
scatti di anzianità già acquisiti e corrisposti in busta paga alla data
del 31.7.97 verranno congelati in cifra fissa e dovranno essere erogati
senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti, fermo restando il
numero massimo indicato al primo comma del presente articolo.
Nel caso in cui a livello territoriale, alla data del 31 luglio 1997,
dovessero risultare minimi tabellari diversi, il calcolo degli scatti in
cifra fissa dovrà essere su questi effettuato con i criteri indicati dal
presente articolo.
Art. 52
Ex indennità di contingenza ed E.D.R.
L'ex indennità di
contingenza sarà computata con i criteri previsti dalla legge 38/86 e
successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che la quota oraria si ricava dividendo il valore mensile per
173.
I valori della ex indennità di contingenza sono i seguenti:
SEGUONO
TABELLE………………….
Per
il personale dipendente da panifici ad indirizzo produttivo industriale i
valori dell’ex indennità di contingenza sono i seguenti:
EX
INDENNITA’ DI CONTINGENZA PER PANIFICI INDUSTRIALI
L’elemento
distinto della retribuzione (EDR), pari a Euro 10,33, continuerà ad
essere erogato nella misura e con le modalità attualmente in vigore.
Art.
52 bis Una tantum
Per il periodo dal 1° marzo
2004 al 31 luglio 2005, anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali,
a tutto il personale in forza alla data del 1° agosto 2005 assunto
antecedentemente al 1° marzo 2004 verrà erogato un importo "una-tantum"
complessivo di 150,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro
100,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005
e di euro 50,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre
2005.
Per le aziende ad indirizzo industriale l’"una-tantum"
complessiva è fissata in 170,00 euro lorde da corrispondersi nella misura
di euro 110,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005
e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre
2005.
Gli importi così determinati verrà integrato degli eventuali importi
I.V.C. dovuti e non ancora corrisposti.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli
apprendisti, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Per il personale assunto successivamente al 1° marzo 2004 ed in in forza
alla data del 1° agosto 2005, l’importo una tantum di cui sopra verrà
erogato pro quota mensile, intendendosi per mese intero la frazione di
mese superiore a 15 giorni. Analogamente si procederà per i casi in cui
non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e
di contratto, ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità.
Per il personale assunto successivamente alla data del 1° agosto 2005,
non si darà luogo alla corresponsione dell’una tantum.
L’una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun
istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Art
55 bis -Trattamento di fine rapporto – Anticipazioni
La richiesta di
anticipazione sul trattamento di fine rapporto,
fermi restando i limiti previsti dalla L. 297/1982 deve essere
giustificata dalla documentata necessità di:
1.
eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2.
costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per
sé o per i figli.
Quale condizione di miglior favore, definita ex art.1 Legge 297/1982,
l’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima
casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre,
ove non abbia il verbale di assegnazione:
-
l’atto costituito della cooperativa;
-
dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa,
autenticata dal notaio, che il socio ha versato o dove versare l’importo
richiesto per la costruzione sociale;
-
dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di
assegnazione;
impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della
quota.
Art.
64 Lavoratori extracomunitari
Per
i lavoratori extracomunitari le parti potranno concordare convenzioni (ex
art. 17 della legge 56/87) che prevedano anche periodi di formazione
preventiva ed interventi degli Enti locali.
Al fine di agevolare i lavoratori
extracomunitari nei ricongiungimenti familiari è consentito agli stessi,
fatte salve le esigenze tecnico-produttive dell’azienda e previa formale
richiesta e autorizzazione, di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei
permessi retribuiti maturati ai sensi del
presente contratto.
Art.
66 - trasferimento di azienda o di ramo d’azienda
Ai casi di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda si applicano
l’art. 2112 cc e successive modificazioni ed integrazioni e l’art. 47
della L. 428/90.
Art.
68 Decorrenza e durata
In applicazione di quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo
nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte retributiva.
Esso, per la parte normativa, avrà vigore fino a tutto il 29 febbraio
2008. Per la parte retributiva avrà vigore fino al 28 febbraio 2006.
Per quanto concerne gli incrementi economici e le intervenute
modifiche della normativa la decorrenza è stabilita a far data dal 1°
agosto 2005.
Il contratto si intenderà
rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre
mesi prima della scadenza con raccomandata AR.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che
non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Art. 69
Disposizioni finali
Qualora le
sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero con altre
Associazioni di datori di lavoro di aziende del settore della
panificazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal
presente contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella
loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni
interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime
caratteristiche e che siano rappresentate dalle Associazioni firmatarie.
NOTA A VERBALE
A far data dal
28/2/2006 le Parti si impegnano a trattare i seguenti istituti
contrattuali:
1.
Casse Mutue nazionali;
2.
Enti bilaterali;
3.
Straordinario domenicale;
4.
Orario multiperiodale;
5.
Previdenza integrativa;
6.
Secondo livello economico di contrattazione.
In particolare le Parti firmatarie del presente Accordo auspicano e
convengono di adoperarsi reciprocamente
affinché tali strumenti vengano adottati nell’ambito di un unico
tavolo contrattuale per l’intera categoria.
ACCORDO
RINNOVO CCNL PANIFICATORI 19 LUGLIO 2005
TABELLE
RETRIBUTIVE:
PAGHE
BASE NAZIONALI PANIFICI ARTIGIANI
|
Minimi |
Minimi |
|
Qualifiche |
Tabellari |
Tabellari |
Parametri |
|
dal 1/8/2005 |
dal 1/11/2005 |
Accordo 2000 |
TABELLA GRUPPO
A |
€ |
€ |
|
|
|
|
|
A1 Super |
834,46 |
872,02 |
193 |
A1 |
734,31 |
767,40 |
170 |
A2 |
647,26 |
676,26 |
149 |
A3 |
550,39 |
575,30 |
128 |
A4 |
489,16 |
511,15 |
113 |
|
|
|
|
TABELLA GRUPPO
B |
|
|
|
|
|
|
|
B1 |
810,26 |
846,85 |
188 |
B2 |
546,59 |
571,11 |
126 |
B3 |
485,47 |
507,27 |
112 |
B4 |
430,70 |
450,16 |
100 |
INCREMENTI
RETRIBUTIVI PANIFICI ARTIGIANI
|
Incrementi |
Incrementi |
Incrementi |
Qualifiche |
Decorrenti |
Decorrenti |
TOTALI |
|
dal 1/8/2005 |
dal 1/11/2005 |
|
TABELLA GRUPPO
A |
€ |
€ |
|
|
|
|
|
A1 Super |
38,86 |
37,56 |
76,42 |
A1 |
34,23 |
33,09 |
67,32 |
A2 |
30,00 |
29,00 |
59,00 |
A3 |
25,77 |
24,91 |
50,68 |
A4 |
22,75 |
21,99 |
44,74 |
|
|
|
|
TABELLA GRUPPO
B |
|
|
|
|
|
|
|
B1 |
37,85 |
36,59 |
74,44 |
B2 |
25,37 |
24,52 |
49,89 |
B3 |
22,55 |
21,80 |
44,35 |
B4 |
20,13 |
19,46 |
39,60 |
PAGHE
BASE NAZIONALI PANIFICI INDUSTRIALI
|
Minimi |
Minimi |
|
Qualifiche |
Tabellari |
Tabellari |
Parametri |
|
dal 1/8/2005 |
dal 1/11/2005 |
Accordo 2000 |
LIVELLI |
€ |
€ |
|
|
|
|
|
1° |
925,88 |
964,09 |
200 |
2° |
854,70 |
889,86 |
184 |
3° A |
788,67 |
820,96 |
169 |
3° B |
734,40 |
764,40 |
157 |
4° |
618,58 |
643,99 |
133 |
5° |
549,22 |
571,96 |
119 |
6° |
463,46 |
482,57 |
100 |
INCREMENTI
RETRIBUTIVI PANIFICI INDUSTRIALI
|
Incrementi |
Incrementi |
Incrementi |
Qualifiche |
Decorrenti |
Decorrenti |
TOTALI |
|
dal 1/8/2005 |
dal 1/11/2005 |
|
LIVELLI |
€ |
€ |
€ |
|
|
|
|
1° |
50,96 |
38,22 |
89,17 |
2° |
46,88 |
35,16 |
82,04 |
3° A |
43,06 |
32,29 |
75,35 |
3° B |
40,00 |
30,00 |
70,00 |
4° |
33,89 |
25,41 |
59,30 |
5° |
30,32 |
22,74 |
53,06 |
6° |
25,48 |
19,11 |
44,59 |
|