STRALCIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 2/2/2011

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Anche per l’anno 2011 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e

A/9.Per i restanti immobili sono applicabili le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

Per l’anno 2011, sono confermate le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria: 7 %o (sette per mille);

b) aliquota agevolata: 6 %o (sei per mille)

per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti

concordati con le Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998 e s.m.i., e per unità

immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e

mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di

proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attività,

rispettivamente, commerciale e artigianale; per le suddette unità è necessario, a pena di

esclusione, che venga presentata al Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il

31/12/2011, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello in distribuzione

presso il Servizio stesso;

c) aliquota ridotta: 4,95 %o (quattro virgola novantacinque per mille)

solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti

passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, appartenente alla

categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

d) aliquota maggiorata: 9 %o (nove per mille)

soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da

almeno due anni dall’inizio del possesso.

DETRAZIONI (solo per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9)

Per l’anno 2011, è confermata la detrazione ordinaria di € 103,29 da effettuare sull’imposta dovuta.

Detta detrazione spetta al soggetto passivo, distintamente, sia per l’unità immobiliare destinata ad

abitazione principale, che per quella ad essa equiparata (art. 6 del Regolamento ICI).

La detrazione effettiva non deve superare l’importo dell’imposta calcolata sulla rendita catastale,

aumentata del 5%, dell’abitazione principale.