ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 23 DEL 18.03.2008

ADOTTATA CONSIGLIO COMUNALE DEL

COMUNE DI CERVIA (PROVINCIA. DI RAVENNA)

IN MATERIA DI

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008

 

Proroga per l’anno 2009 ex art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006

(Finanziaria 2007)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

….omissis….

DELIBERA

 

1.      di determinare, per l’anno 2008, le aliquote da applicare ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

§          5 per mille alle unità adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta fino al 1° grado e collaterale fino al 2° grado) che la occupano, e alle relative pertinenze;

§          7 per mille alle unità abitative escluse dall'applicabilità dell'aliquota del 5 per mille e alle relative pertinenze;

§          6,80 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di fissare, per l’anno 2008 in € 103,29 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di elevare, per l’anno 2008, a € 258,23 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti ICI, in situazioni di particolare disagio economico - sociale, facenti parte di nuclei familiari cosi come di seguito riepilogati:

 

a)     FAMIGLIE DI PENSIONATI – nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 01/01/2008 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno 2007 non superiore a € 7.230,40 aumentato di € 5.164,57 per ogni componente oltre il primo;

 

b)    FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP – nuclei familiari che includano portatori di handicap (ex art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) con attestato di invalidità civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno 2007, non superiore a € 7.230,40 pro-capite;

 

c)     FAMIGLIE ASSISTITE – nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti all’01/01/2008;

 

Considerati i seguenti principi:

-         il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2007;

-         per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2007 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 01/01/2008;

-         il soggetto passivo richiedente e i componenti della sua famiglia non devono essere proprietari, né titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) di altri immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale e ai suoi servizi pertinenziali (garage, posto macchina, cantina …);

-         restano escluse dall’agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville);

-         il soggetto passivo interessato è tenuto ad attestare, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini di legge, l’esistenza, alla data del 01/01/2008, dei requisiti e delle condizioni personali richieste per beneficiare dell’agevolazione;

-         tali dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e controlli da parte del Servizio Tributi – Recupero Evasione, con la possibilità di richiesta, qualora si renda necessario, di ulteriore e specifica documentazione probatoria;

-         in caso di comproprietà e contitolarità sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi tutti diritto alla maggior detrazione, la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta separatamente da ciascun soggetto;

 

….omissis….

 

N.B.: Per effetto della proroga, i riferimenti temporali di cui sopra, anche in relazione all’imponibile IRPEF, slittano di un anno; il 2008 è da intendersi quindi come 2009, mentre il 2007 è da intendersi invece quale 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documenti\DELIBERE\ICI\Aliquota ICI 2008 ESTRATTO_proroga 2009.doc