Comune di Gossolengo

– Provincia di Piacenza –

 

 

OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2008.

 

 

ESTRATTO della deliberazione di Consiglio Comunale  n. 008 del 06.03.2008

 esecutiva ai sensi di legge.

 

 

“OMISSIS”

 

 

D E L I B E R A

 

a) di confermare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

 

-          aliquota ordinaria pari al  6,80 per mille (sei virgola ottanta per mille);

-          aliquota ridotta pari al 5,50 per mille (cinque virgola cinquanta per mille), da applicare esclusivamente alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gossolengo;

 

b) di confermare la detrazione spettante per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 103,30;

 

c) di prendere atto che:

-          ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 e succ. modificazioni ed integrazioni, co. 2 bis – dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae  un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad Euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno  durante il quale si protrae la destinazione di abitazione pincipale.

-          ai sensi dell’art. 8 succitato, co. 2 ter – l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categorie catastali A1, A8 ed A9;

-          nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione, deve essere incluso anche il valore delle sue pertinenze in quanto, come dispone l’art. 817 del Codice Civile, queste sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale;

 

-          non si possono ricomprendere tra “l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” anche le tipologie di abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali ai sensi dell’art. 59, co. 1, lett e) del D. Lgs. 446/’97 (concesse in uso gratuito a parenti in linea retta);

-          ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92, co. 3 bis, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,  determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui  all’art. 8, commi 2 e 2/bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.