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1) DI MANTENERE INVARIATE E DETERMINARE, per l'anno 2009, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

-     4,7 %0  per abitazione principale (e per una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento) solo per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli)

-     7,0 %0  ordinaria

-     5,2 %0  per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale ai sensi della L. 09.12.98 n. 431, art. 2, commi 3, 4 e 5 (cosiddetto “Canale agevolato”) e successive integrazioni, ed eventuale relativa pertinenza (detta aliquota vale per i mesi dell’anno successivi a quello di stipulazione del contratto);

-     5,2 %0 per le unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di Giunta Comunale n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, (con il quale si aderiva alla costituzione dell’Agenzia per la Locazione della Provincia di Piacenza);

 

2) DI DARE ATTO che il contribuente per poter usufruire della aliquota agevolata al 5,2%0 nel caso di contratto d’affitto con “Canale agevolato”, deve entro il 30 novembre presentare all’ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l’anno d’imposta, oltre a un documento che attesti l’uso di abitazione principale da parte del conduttore;

 

3) DI DARE ATTO che il contribuente per poter usufruire della aliquota agevolata al 5,2%0 nel    caso di contratto di locazione stipulato dall’Agenzia per la Locazione della Provincia di Piacenza, ai sensi della convenzione surrichiamata, deve entro il 30 novembre presentare all’ufficio Tributi copia del contratto stipulato;

 

4) DI DARE ATTO, altresì, che i possessori degli immobili che intendono fruire dell’aliquota del 4,7 %0 in caso di comodato gratuito ai genitori o ai figli devono presentare entro il 30 giugno dell’anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, specifica comunicazione all’ufficio Tributi, riportante, tra le altre informazioni, gli estremi del contratto di registrazione;

 

5) DI MANTENERE per l'anno 2009 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale, come previsto dalla L. 662/96, art. 3 comma 55 a € 113,62;

 

6) DI DARE ATTO che, in riferimento alle aree fabbricabili, i valori medi  venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, ai fini della definizione della stima di mercato per l’anno 2009 verranno determinati dalla Giunta Comunale entro e non oltre il 30.04.2009;

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