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1) DI DETERMINARE, per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

-     4,7 %0  per abitazione principale (e per una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento)

-     7,0 %0  ordinaria

-     5,2 %0  per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale ai sensi della L. 09.12.98 n. 431, art. 2, commi 3, 4 e 5 (cosiddetto “Canale agevolato”) e successive integrazioni, ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell’anno successivi a quello di stipulazione del contratto);

 

2) DI DARE ATTO che il contribuente per poter usufruire dell’aliquota agevolata al 5,2%0 deve entro il 30 novembre presentare all’ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l’anno d’imposta, oltre a un documento che attesti l’uso di abitazione principale da parte del conduttore;

 

3) DI DARE ATTO, altresì, che i possessori degli immobili che intendono fruire dell’aliquota per   abitazione principale in caso di comodato gratuito ai genitori o ai figli devono presentare entro il 30 giugno dell’anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, specifica comunicazione all’ufficio Tributi, riportante, tra le altre informazioni, gli estremi del contratto di registrazione;

 

4) DI MANTENERE per l'anno 2006 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale, come previsto dalla L. 662/96, art. 3 comma 55 a € 113,62 e la detrazione per abitazione principale nella misura di € 154,94 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti:

 

A. Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:

 

a)   che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull’intero territorio nazionale;

b)   che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

c)   che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell’importo della pensione minima sociale del capofamiglia;

 

B. Portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:

 

a)   soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b)   che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c)   che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d)   che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a € 10.329,00 lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status;

 

C. Soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria  da parte dell’ufficio comunale “Assistenza”, da presentare presso l’ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno  dell’anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:

 

a) reddito minimo vitale;

 

5) DI DARE ATTO, che il contribuente per applicare la detrazione d’imposta di € 154,94 deve presentare presso l’ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno di riferimento i seguenti documenti:

 

·    Pensionati titolari di pensione minima INPS:

     a) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

     b) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

 

·    Portatori di handicap:

     a) certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% all’01.01 dell’anno cui si riferisce l’imposta (2006);

     b) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata  parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

     c) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

 

·   Soggetti titolari di assistenza sociale:

     a) relazione del Servizio Assistenza del comune;

     b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;

     c) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata  parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

     d) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

e che, comunque, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa

comprovante quanto dichiarato;

 

6) DI DARE ATTO che, in riferimento alle aree fabbricabili, i valori medi  venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, ai fini della definizione della stima di mercato per l’anno 2006 verranno determinati dalla Giunta Comunale entro e non oltre il 30.04.2006;

 

7) DI STIMARE  in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Consorzio ANCI-CNC relativo agli introiti della prima rata 2005, nonché rispetto all’effettivo incasso verificatosi nel corso del 2005, il gettito complessivo presunto dell'imposta in € 3.300.000,00, comprensivo delle minori entrate dovute alla detrazione prima casa definita nella misura di € 113,62= ed alla ulteriore detrazione di € 154,94=, comprensivo  dell’incremento relativo al maggior valore che alcune aree hanno avuto ai sensi del nuovo Piano Regolatore, approvato nel corso del 2000 e comprensivo altresì delle minori entrate relative alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli, registrato;

 

8) DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

 

9) DI PUBBLICARE per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.97 n. 446 e s.m, secondo le istruzioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 3/DPF-4864 del 16.04.2003 (GU n. 123 del 29.05.2003).