PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

 

Codice Ente 33042

[PP1] ORIGINALE

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 13

in data: 14.03.2009

 

Trasmessa al Co.Re.Co.

Il      = =     prot. n.    = = 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OGGETTO:

I.C.I.  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2009.          

 

 

 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 09.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

 

All'appello risultano:

 

1 – GALLINARI SABRINA

P

 

  8 - BRAGHIERI CLAUDIO

P

 

2 – MAGNANI ALBERTO

P

 

  9 - LABO' AMANZIO

P

 

3 – BARBA MAURO

P

 

10 - TANZI ANNA Ved.CUMINETTI

P

 

4 – SCHIAFFONATI EMANUELA

P

 

11 - MARCHESI CANZIO

P

 

5 – LOSI ROSANNA

P

 

12 - RIVA GIUSEPPE

P

 

6 – BOTTANI GIULIO CLAUDIO

A

 

13 - MARAZZI ANGELA

P

 

7 – FALAGUASTA PAOLO

P

 

 

 

 

           

            Totale presenti  12     

            Totale assenti     1

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLINARI SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


 N.  13  in data 14.03.2009

I.C.I.  IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2009.         

 

___________________________

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione nei contenuti di merito e tecnici, che conferma precedente aliquota;

 

La Consigliera Tanzi Anna non obietta sulla conferma, ma approfondisce l’applicazione del regolamento, che la maggioranza voleva modificare ma a causa la ferma opposizione della minoranza non è stato modificato, evitando danno alla cittadinanza. Evidenzia comunque che la delibera di Giunta n. 21 del 04.02.2009 aumenta il valore delle aree con aumento implicito della aliquota, scelta inopportuna stante pure la situazione di crisi con danno per imprese e cittadini. Contesta l’affermazione che l’ICI rimanga inalterata;

 

Il Consigliere Braghieri Claudio contesta l’affermazione di “fasullo” in quanto sono modificati parametri e il regolamento non è stato modificato per impedimento dovuto alla legge nazionale. Segnala che l’opposizione della minoranza non era nel senso affermato, mentre la maggioranza voleva incidere sui redditi alti. Afferma che la modifica dei valori catastali incide sui redditi alti e non sul cittadino ordinario con reddito medio, introitando danaro per nuovi servizi;

 

La Consigliera Tanzi Anna replica che la maggioranza non ha modificato il regolamento precedente solo per un dovere di legge, mentre con la progettata modifica si voleva incidere negativamente su una popolazione con redditi bassi obbligata a mantenere discendenti e ascendenti nella propria abitazione come sostegno e quindi sulla economia locale;

 

Il Consigliere Braghieri Claudio contesta il riferimento ai parenti vicini ritenendola strumentale e rivendica motivazioni di equità sociale;

 

L’Assessore Magnani Alberto sottolinea che l’aliquota non viene modificata e in particolare si è tenuti a osservare un dovere di legge, mentre la maggioranza lavora al di là della imminente campagna elettorale. Rivendica la necessità di chiedere tributi per l’efficacia del sistema;

 

Il Sindaco ribatte che si è voluto adeguare l’aliquota a ciò che viene applicato ordinariamente. Sottolinea che la maggioranza non ha modificato il regolamento e che l’aiuto dei parenti stretti è dovere morale e non servizio sociale;

 

L’Assessore Magnani Alberto ritiene che occorre mettere le mani nelle tasche giuste degli italiani, contestando l’accusa di mettere le mani nelle tasche dei sarmatesi;

 

ESAURITA la discussione;

 

VISTO l’art. 1, comma 156, L. 296/06 con cui si demanda l’attribuzione al consiglio comunale della delibera sulle aliquote ICI;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del  21.12.2007, esecutiva, avente ad oggetto: “I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote, riduzioni e agevolazioni  per l’anno 2008”;

 

VISTA la legge 23.10.1992 n. 421 contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il Titolo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 attuativo della delega, e successive modificazioni;

 

VISTO il Decreto del Consiglio dei  Ministri,  in data 21 maggio 2008, che ha approvato l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e  riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.).  Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non  si   applica  la  ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.

 

VISTO l’art. 3, commi 48-59, della legge 23.12.1996 n. 662;

 

VISTO l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

DATO ATTO che:

·        Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;

·        Soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, nonché i locatari con riguardo agli immobili concessi in locazione finanziaria;

·        L’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

·        L’aliquota, con riferimento al valore degli immobili, è stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

RAVVISATA la necessità di incentivare anche per l’anno 2009 l’esecuzione, da parte dei proprietari, di interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o di quelle di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico di Sarmato, ovvero l’esecuzione di interventi tesi alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti, fissando per tali soggetti un’aliquota agevolata del 4 per mille, da applicarsi, in coerenza con il disposto di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/1997, agli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;

 

VALUTATO che, in conseguenza della determinazione delle predette aliquote, può, sulla base dei dati relativi al valore degli immobili esistenti nel territorio di Sarmato, prevedersi un’entrata I.C.I. per Euro 622.000,00 ed un’entrata per accertamenti, controlli e liquidazioni ICI degli anni precedenti pari a 20.000,00 euro;

 

RITENUTO di individuare funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;

 

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 12, Astenuti n. 4 (Consiglieri Tanzi Anna, Marchesi Canzio, Riva Giuseppe e Marazzi Angela), Votanti n. 8, Voti contrari n. 0;

D E L I B E R A
  1. Di  determinare per l’anno 2009 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

·        ALIQUOTA ORDINARIA           6,0 per mille

·        ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA SOLA PERTINENZA  5,2 x mille

·        ALIQUOTA AGEVOLATA         4,0 per mille a favore dei proprietari che effettuino gli interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449, meglio specificati in narrativa;

 

  1. Di  determinare la detrazione per ABITAZIONE PRINCIPALE in             103,29 euro

 

  1. di dare atto della RIDUZIONE dell’imposta nella misura del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione che deve essere presentata dal proprietario entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni e comunque entro la scadenza della rata di saldo dell’anno impositivo.

 

  1. di dare atto delle seguenti AGEVOLAZIONI:

detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale nella misura di € 150,00 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso sei seguenti particolari requisiti:

·        Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:

a)      Pensionati con età superiore a 65 anni alla data del 31/12/2007;

b)      che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c)      che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d)      che il reddito annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell’importo della pensione minima sociale del capofamiglia;

 

· Portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:

a)    soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b)    che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c)    che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d)    che il reddito annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a 10.329,00 euro;

 

·        Soggetti titolari di assistenza sociale a seguito di istruttoria da parte dell’ufficio comunale “Assistenza sociale”, aventi i seguenti requisiti

a)      Reddito minimo vitale

 

  1. di dare atto che il contribuente per applicare la detrazione d’imposta di € 150,00 deve presentare presso l’ufficio tributi del comune entro il 30 giugno dell’anno di riferimento i seguenti documenti:

·        Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima

a)      autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

b)      autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

c)      dichiarazione dei Redditi  o CUD dell’anno precedente

 

·        Portatori di handicap

a)      certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% all’01.01 dell’anno cui si riferisce l’imposta (2009);

b)      autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata  parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

c)      autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

d)      dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente

 

·        Soggetti titolari di assistenza sociale

a)      relazione del Servizio Assistenza del comune;

b)      autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;

c)      autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata  parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

d)      autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;

e)      dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente

 

Comunque, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

 

  1. di designare nella persona della Signora Agueriti Rag.Orietta, la Responsabile cui vengono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

 

IL RESPONSABILE DEL

 

SERVIZIO TECNICO

 

 

 

  AGUERITI ORIETTA__________________________

 

                       

 

 

 


 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

  GALLINARI SABRINA

__________________________

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

  CORTI DR.ENRICO

 

__________________________

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune, come prescritto dall’art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal …………………. al ………..……….

 

Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

  CORTI DR.ENRICO

_________________________

 

 

 

 

                         

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

 

Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

CORTI DR.ENRICO

________________________

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…........................ al n ……................... in seguito:

 

¨ - A denuncia di vizio di legittimità/competenza.

 

¨ - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta

e che:

¨ - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

 

¨ - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….……..

 

Addì, .....................                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

CORTI DR.ENRICO

_______________________