INFORMATIVA ICI ANNO 2009

ALIQUOTE

·          5,00 per mille su abitazione principale* e relative pertinenze (per le fattispecie ancora imponibili)

·         5,00 per mille  terreni agricoli

·         5,00 per mille aree fabbricabili;

·         7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria;

·         6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale  e relative pertinenze;

·         3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

Con deliberazione n.04 del 23.03.2009 si è provveduto alla modifica del Regolamento Comunale ICI.

Dal 01.01.2009 sono considerate abitazioni principali  ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del vigente regolamento ICI:

a)      l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)      unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c)      alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari ;

d)      unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

e)        l’abitazione del coniuge separato non assegnatario solo ove ricorrano le condizioni prescritte dal comma 3-bis dell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992

 

Dal 01.01.2009 sono considerate assimilate all’ abitazioni principali  ai sensi dell’ art. 6 del vigente regolamento ICI:

  1. Ai sensi dell’art.59, primo comma, lettera d) del D.lgs.4468/97, pertinenze dell’abitazione principale  (box, garage, cantina, soffitta, ecc…), purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa.
  2. ai soli fini dell’aliquota ridotta e detrazione, sono equiparate all’abitazione principale:

·l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3.     ai soli fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale;

·         L’abitazione concessa in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, dal possessore ai propri genitori o ai propri figli, occupata come abitazione principale dagli stessi. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell’esenzione, mediante produzione di copia del contratto di comodato debitamente registrato.

Riferimenti normativi:

D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 126

Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008

Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009

 

Modalita’ di versamento

Il pagamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:

· sul c/c postale n. 88620687 intestato al Equitalia Emilia Nord Spa

· utilizzando il modello F-24

Gragnano Tr., 02.05.2009