"ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 IN DATA 04.04.2008  ADOTTATA DAL COMUNE DI PONTENURE - PROVINCIA DI PIACENZA - IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2008"

 

 

.......O M I S S I S  .....

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

.......O M I S S I S ........

 

DELIBERA

 

1)      DI CONFERMARE ED APPROVARE le aliquote ICI per l'anno 2008, nelle misure seguenti:

­         al 5,60‰ l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);

­         al 7‰ l'aliquota per gli alloggi non locati;

­         al 4‰ l'aliquota per le unità oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o  inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

­         al 4‰ per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 – comma 3 – della legge 9.12.1998, n. 431.

 

2)      DI CONFERMARE ED APPROVARE  in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

3)      DI DARE ATTO, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 5,  che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.