COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

                                                                       

PROVINCIA DI PIACENZA

 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39 DELL’8/03/2006

AD OGGETTO: “CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2006”

 

OMISSIS

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

OMISSIS

 

DELIBERA

 

1)   DI CONFERMARE per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

 

a)   4,75 per mille per l’abitazione principale;

 

b) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

 

 

2)   DI CONFERMARE anche per l’anno 2006 - ai sensi dell’art.55 comma 3 del D. Lgs.504/1992 e successive modificazioni e integrazioni – le seguenti detrazioni per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d’imposta ad abitazione principale:

 

A)    da € 103,30 a € 154,94 alle seguenti condizioni:

1)               Possessori di un’unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle

categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito:

 

Redditi massimi per appartenere alla fascia

 

 

                            Reddito annuo/1 componente                                                          5.559,00

                            Reddito annuo/2 componenti                                                         10.561,22

                            Reddito annuo/3 componenti                                                       € 15.008,05

                            Reddito annuo/4 componenti                                                       € 18.899,03

                            Reddito annuo/5 componenti                                                       € 22.790,01

 

 

Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2006 per i redditi dell'anno 2005. Il reddito è quello di tutto il nucleo familiare.

2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta- auto certificazione dovrà essere presentata al Comune - Ufficio Tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata R.A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31.05.2006 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2006. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2006, già tenere conto della detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d’ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n° 504/92;

 

 

B)    da € 103,30 a € 206,59 alle seguenti condizioni:

1) Giovani coppie - di nuova costituzione  di età fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;

2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'Istituto di Credito o Ente Erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al Comune - Ufficio Tributi  oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30.11.2006 ed avrà valore per il periodi di imposta ICI anno 2006 e 2007.

I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate ICI 2006 già tenere conto della detrazione richiesta.

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e ad effettuare accertamenti d’Ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 

 

 

3)   DI RENDERE pubbliche, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento;

 

 

OMISSIS