Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese

 

 

D E L I B E R A

 

1)  Di confermare per l’anno d’imposta 2006 le aliquote I.C.I applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

n    per le abitazioni principali 5,50 per mille nonché per le pertinenze così come stabilito dall’articolo 30 comma 12 legge 488/99;

n    per uso gratuito a parenti di primo grado come abitazione principale 5,50 per mille;

per pertinenze all’abitazione principale  uso gratuito a parenti di primo grado 5,50 per mille;

n     

N.B. Il contratto di comodato registrato, per uso gratuito ai parenti di 1° grado come abitazione principale è obbligatorio.

 

n    per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale 6,75 per mille

 

2)  di confermare per l’anno 2005 la detrazione per la sola abitazione principale in € 103,29 con i termini e le modalità del Dlgs 504/92 come novellato.

3)  di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per le abitazioni principali in uso gratuito a parenti di 1° grado in € 103,29;

 

4)  di confermare altresì le seguenti ulteriori detrazioni:

 

a)  portatori di handicap                                                                      €  258,23

b)  disoccupati                                                                                     €  258,23

c)  lavoratori posti in cassa integrazione                                                €  258,23

d)  per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale,

    previo accertamento documentale da parte degli organi

    di assistenza sociale                                                                         €  258,23

e) per nuclei familiari che si insediano in unità immobiliari

    di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro

    anni di possesso)                                                                             €  258,23

 

f) per i fabbricati oggetto di ristrutturazione compresi nel

perimetro del centro storico così come individuato dal

vigente PRG, limitatamente alla durata della concessione

edilizia,                                                                                           €  258,23

 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento, esecutivo ai sensi di lex al Ministero dell’Economia e delle Finanze – mediante invio telematico – per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

6) di rendere immediatamente eseguibile il presente atto previa separata ed unanime votazione favorevole.