ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 118 DEL 28/12/2007

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazioni aliquote e detrazione anno 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…..omissis…..

DELIBERA

1.Di determinare le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 2008 nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

            5 - Aree fabbricabili;

            6 - Terreni agricoli;

 

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:

            1.Abitazione principale così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

            2.Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle  abitazioni principali, quali box, autorimesse,  posti auto,  soffitte  e  cantine, anche se  tali  fabbricati  non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

            3.In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92:

a)   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

 

….omissis…..

C) ALIQUOTE  RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:

1. Al  3,50 per mille (pari al  50%dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2005.

Tali immobili devono essere  direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte  attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,

 

2.  Al  2 per mille( pari al ½ della percentuale minima prevista dall’art.6 c.2 del D.Lgs 504/92) per le aree fabbricabili ubicate in Zona territoriale omogenea D1- soggette a piani particolareggiati ad iniziativa privata approvati da parte dell’Amministrazione Comunale…………….omissis…………

 

2.Di stabilire la  detrazione da applicare  alle  unità immobiliari  adibite  ad abitazione principale del  soggetto passivo, nella misura base prevista dall’art.8 comma 2 del D.lgs 504/92;

 

3.di dare atto che l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni determinate con il presente atto, assicurano l'equilibrio del Bilancio ed il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi forniti dall'Ente.