Delibera Consiglio Comunale n. 124 del 28/12/2006

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 504 attuativo dell’art. 4 della Legge delega n. 421/92, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;

Visto l’art. 6 del sopra richiamato D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni che prevede: "L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, fermo restando la disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 02.03.89 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.89 n. 144 e successive modificazioni. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi delle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro [omissis]";

Visto l’art. 31, comma 1, della legge 23.12.98 n. 448 che prevede che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, a decorrere dall’esercizio 2000, siano fissati al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 concernente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ;

Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2007;

Visto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n 157 del 15/12/2006, ha fissato le aliquote dell’ICI per l’anno 2007, stabilendo che le aliquote dell’ICI siano le seguenti:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

5 - Aree fabbricabili;

6 - Terreni agricoli;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:

Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2^ del D.Lgs. 504/92:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 3 lettera b), c), dovranno entro il 31 dicembre di ogni anno presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

C) ALIQUOTA RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:

Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2005.

Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare.

Considerato che, contestualmente, si provvedeva a stabilire, salva diversa determinazione del Consiglio com.le, la detrazione dell’imposta vigente nell’anno 2007 nella misura di € 120,00, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

Visti l'art.3 comma 55^ della L.662/96, art.58 comma 3^ del D.Lgs.446/97 (sostitutivo dell'art.8 del D.Lgs.504/92) in merito alle riduzioni e detrazioni dell'imposta;

Preso atto dell'equilibrio di Bilancio, si ritiene opportuno proporre al Consiglio Comunale la presente delibera e la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 120,00 ;

Dato atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente deliberazione:

- il Responsabile funzione dirigenziale del Settore Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n. 13

consiglieri favorevoli n. 10

consiglieri contrari n. 3 (Ghetti, Bandini e Fabbri)

consiglieri astenuti n. 1 (Branchetti);

DELIBERA

1.Di confermare per l’anno 2007 quanto disposto con delibera della Giunta Municipale n. 157 del 15/12/2006, con la quale è stata determinata la misura delle aliquote ;

2.Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55^ della L.662/96 e come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. la detrazione di EURO 120,00 a valere per l’anno 2007;

3.di dare atto che l'applicazione delle aliquote determinate con il presente atto assicurano l'equilibrio del Bilancio ed il mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi forniti dall'Ente.

Con successiva separata votazione resa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti:

consiglieri votanti n. 13

consiglieri favorevoli n. 10

consiglieri contrari n. 3 (Ghetti, Bandini e Fabbri)

consiglieri astenuti n. 1 (Branchetti);

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.