Delibera C.C. n. 115 del 28 dicembre 2005: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI APPLICAZIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2006”

 

….omissis….

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…omissis…..

DELIBERA

 

1.     Di confermare quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 134 del 07/12/2005 , e di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 2006 nelle seguenti misure:

 

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);

2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;

4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

      5 - Aree fabbricabili;

      6 - Terreni agricoli;

   

 B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:

1.Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;

a)l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);

b)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che   acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c)due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione

 

2.Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle  abitazioni principali, quali box, autorimesse,  posti auto,  soffitte  e  cantine, anche se  tali  fabbricati  non      risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;

 

C)  ALIQUOTA  RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:

Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a) Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2006, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

 

b) Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2006.

Tali immobili devono essere  direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte  attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare.

 

2.         Di stabilire che i contribuenti per poter  usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B (ad esclusione dei casi di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale) e C ,dovranno entro il 31 dicembre 2006, presentare al Comune un dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Nel caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sarà applicata l’aliquota ordinaria.

 

3.         Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55^ della L. 662/96 e come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. la detrazione di EURO 120,00 a valere per l’anno 2006;

 

…..omissis……