Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24 febbraio 2005
 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
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DELIBERA

 
1.      Di confermare quanto disposto con delibera della Giunta Comunale n. 202 del 30/12/2004, e di confermare anche per l'anno 2005 le  aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
 
A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:
1 - Abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B);
2 - Immobili destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine;
4 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;
            5 - Aree fabbricabili;
            6 - Terreni agricoli;
   
B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 5,3 per mille nei seguenti casi:
1.Abitazione principale cosi’ come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI.
 
2.Immobili di categoria C/2 , C/6 e C/7 destinati a servizio delle  abitazioni principali, quali box, autorimesse,  posti auto,  soffitte  e  cantine, anche se  tali  fabbricati  non      risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n.4 immobili di pertinenza per ogni unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale . Tali immobili di pertinenza devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e’ situata l’abitazione principale;
 
C)  ALIQUOTA  RIDOTTA al 3,5per mille nei seguenti casi:
Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :
a)Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2005, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
 
b)Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2005. Tali immobili devono essere  direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.
Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte  attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare.
 
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3.      Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 55^ della L.662/96 e come modificato dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. la detrazione di EURO 120,00 a valere per l’anno 2005;
 
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