IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2009

In applicazione dell'art. 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93, convertito con legge 24.07.2008 n.126

1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (unità

immobiliare presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto

uso o abitazione ha stabilito la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria), purchè

non classificata nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9;

2) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado

(genitori/figli) o a fratelli/sorelle, che la occupano quale abitazione principale;

3) l'abitazione posseduta da anziano o disabile che abbia acquisito la residenza presso

l’Istituto di ricovero, a condizione che la medesima non risulti locata;

4) le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione dei soci assegnatari;

5) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

6) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo di imposta, non assegnatario della casa

coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del

diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato

nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale.

Sono esenti anche tutte le pertinenze delle abitazioni indicate.

 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9.

L'abitazione principale continua ad essere soggette all'imposta, con applicazione delle

agevolazioni già esistenti (aliquota ridotta e detrazione) se classificata nei gruppi catastali

A/1, A/8 e A/9. Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento dell'unità principale cui

accedono.

 

Per tutti gli altri casi di assimilazione all'abitazione principale in base all'art. 15 del

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non previsti al

precedente punto 2) - fra cui le unità abitative concesse in comodato d'uso agli affini in

primo grado ovvero al coniuge non separato né divorziato - si invitano i contribuenti a

rivolgersi per informazioni all'Unità Entrate Tributarie del Comune.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

(INVARIATE RISPETTO AL 2008)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7.01.2009 sono state confermate per l’anno

d’imposta 2009 le aliquote e detrazioni già vigenti nell'anno 2008:

a liquota 5,5 per mille : fabbricati adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A/1,A/

8 e A/9ed unità assimilate all'abitazione per regolamento, non compresi nell'esenzione , e

relative pertinenze.

La detrazione per abitazione principale è stabilita in euro 104,00. E' prevista la possibilità di

elevarla fino ad € 240,00 per casistiche di particolare disagio economico-sociale, sulla

base di requisiti previsti da apposita modulistica da presentare entro il 16 dicembre di ogni

anno; la mancata presentazione comporta l'applicazione di sanzione di 51 €.

Comunicazione in caso di comodato d'uso in favore di parenti e affini:

In caso di comodato d'uso di alloggio in favore di parenti e affini in primo grado, fratelli e

sorelle, ovvero del coniuge, è prevista la comunicazione, su apposita modulistica, da

presentarsi all'Unità Entrate Tributarie del Comune, entro il 16 dicembre dell'anno in cui la

situazione ha inizio.

sono esenti da I.C.I.:

aliquota 0,5 per mille : alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione

principale - intendendosi come tale il luogo di dimora abituale, anche se non coincidente con la

residenza anagrafica, in caso di residenza anagrafica in altro Comune - sulla base di contrattitipo

(c.d. affitti concertati, ex art.2 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n.431), compresi i

contratti con Società SERINAR, Società per l’Affitto e Agenzia per l’affitto del Comune di Forlì. In

sede di prima applicazione deve essere presentata comunicazione, su apposita modulistica ,

entro il 16 dicembre ; in assenza verrà applicata sanzione pari a € 51,00. Va ripresentata in caso di rinnovo anche tacito del contratto;

 

aliquota 5,5 per mille : unità immobiliari e relative pertinenze interessate da interventi di

recupero di cui all’art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della Legge 457/78 (risanamento

conservativo, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica). In questo caso la base imponibile è

costituita non dal valore catastale dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento edilizio ma dal

valore dell’area, considerata edificabile. In sede di prima applicazione deve essere

presentata comunicazione su apposita modulistica entro il 16 dicembre ; in assenza verrà

applicata una sanzione pari a 51 euro;

 

aliquota 9 per mille : alloggi non utilizzati come abitazione principale o equiparata e relative

pertinenze, per i quali da almeno due anni non siano stati registrati contratti di locazione. In sede

di prima applicazione deve essere presentata comunicazione su apposita modulistica entro

il 16 dicembre ; in assenza verrà applicata una sanzione pari a 51 euro ;

 

aliquota 7 per mille: (aliquota ordinaria) fabbricati e relative pertinenze non indicate nelle

altre aliquote, compreso aree fabbricabili e terreni agricoli. Si confermano per il 2009 i

valori delle aree fabbricabili rivalutati dal 2008: del 12% in caso di destinazione

residenziale; dell'8% negli altri casi (produttivo e terziario);

 

7) VERSAMENTO IN ACCONTO: entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta;

8) VERSAMENTO A SALDO: dal 1° al 16 dicembre 2009, pari alla differenza fra l’imposta

dovuta per l’anno e l’importo versato a titolo d’acconto;

E' possibile il versamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento

dell'acconto (16 giugno).

· con apposito bollettino, sul conto corrente postale c/c n. 88707526 intestato a:

CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. COMUNE FORLI'- FC- ICI

· con Modello F24

· on-line, collegandosi al sito del concessionario per la riscossione www.corit.it, a mezzo Pagobancomat aderente al circuito BANKPASS Web, facendone richiesta a uno degli istituti di credito che lo hanno attivato (maggiori informazioni in merito sono disponibili all’indirizzo www.bankpass.it ).

Non è dovuto il versamento se l'imposta annua complessiva è pari o inferiore a 12 euro.

SANZIONI:omesso, tardivo o parziale versamento: 30% dell’imposta; è possibile usufruire di una riduzione della sanzione effettuando il ravvedimento operoso (per informazioni rivolgersi all’Ufficio I.C.I. )

LA DICHIARAZIONE I.C.I., per variazioni della base imponibile, va presentata entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.

Informazioni: Ufficio I.C.I. (presso l’Unità Entrate Tributarie) – P.zza Saffi, 8 - tel. 0543 712481

-712311- 712414 -712315 - 712318 fax 0543 712310

orari al pubblico: lunedì -mercoledì -venerdì ore 9.00-13.00 - martedì e giovedì ore 9.00-

13.00 e 16.00-17.00

Sito internet del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it – e-mail tributi@comune.forli.fc.it