Il Consiglio Comunale di Premilcuore, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, ha stabilito di confermare per l’Anno 2008, le aliquote e detrazioni determinate per l’anno 2007 con propria deliberazione n. 7 del 23.03.2007 di cui segue estratto.

 

 

     COMUNE DI PREMILCUORE

                              Prov. di Forlì-Cesena

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ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero:   7          Data:     23/03/2007

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2007.

 

 

Il giorno 23/03/2007 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

 

 

Presente

 

Presente

CAPACCI LUIGI

S

GIOVANNETTI FRANCESCA

N/G

GORI CESARE

S

VAROLI VALERIO

S

MILANESI FRANCESCO

S

LEOTTA BENITO

S

BANDINI MICHELINA

S

MAMBELLI PIA

S

FREDDI ROBERTO

S

BARUFFI LORETTA

N

RUGGERI ALESSIO

N

CONTI GABRIELE

S

BIONDI DINO

S

TOTALE PRESENTI   

10

 

 

 

Assiste il Dr. IOCCA DOTT.SSA FILOMENA.

 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

Biondi – Conti - Milanesi 

 

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

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Illustra il presente punto all’o.d.g. il Sindaco.

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

….. OMISSISS …

 

D E L I B E R A

 

·        per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

 

-  aliquota 6 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (come definite ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);

 

-   aliquota 6 per mille sul valore delle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale (come definite ai sensi dell’art. 17, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);

 

-  aliquota 6 per mille sul valore degli altri immobili;

 

-  aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati (come definiti ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) e per le residenze secondarie (come definite ai sensi dell’art. 4 dello stesso regolamento comunale) e relative pertinenze (come definite ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento);

 

-  aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria (come previsto dall’art. 17 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili);

 

·        di stabilire che i contribuenti (come previsto dall’art. 17 comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI), per poter usufruire dell’aliquota del 1 per mille per le aree fabbricabili interessate da utilizzazione edificatoria, dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre 2007, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente al possesso dei requisiti previsti (sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi) e che, nel caso di violazione dell’obbligo di presentazione di tale dichiarazione, sarà d’ufficio applicata l’aliquota del 6 per mille;

 

·        per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinare le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

 

-  detrazione € 103,29, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, ed anche per le unità immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso regolamento;

 

… OMISSISS …