COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 30/01/2009

 

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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2009.

 

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

“”IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-         Omissis….

DELIBERA

 

-         di confermare per l’anno di imposta 2009 per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili vigenti per l'anno 2008 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

 

·        5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che per espressa previsione legislativa non sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili;

·        0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·        7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

 

-         di stabilire che i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota agevolata dello 0,5 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell’allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell’imposta non versata;

 

-         di precisare che l’aliquota del 9 per mille, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

 

-         Di confermare l’aumento, anche per l’anno di imposta 2009, della detrazione per abitazione principale, portandola ad Euro 115,00, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, così come disposto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 e secondo le modalità applicative di cui al medesimo art. 8, comma 2;

 

-         di confermare per l'anno 2009 la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di stabilire che apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’allegato schema debba essere presentata al Comune entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI.””