COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Numero

Data

 

Protocollo Numero

Categoria

364

20/12/2005

 

31827

0503004

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006.

 

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Il giorno  20/12/2005  alle ore  15:40  nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti Assessori:

 

         MENGHI MAURIZIO                                                                        Presidente

         GOLINUCCI DINO                                                                            Assessore

         ROCCHI WALTER                                                                            Assessore

         BALLERIN BRUNO                                                                          Assessore

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Francesco Mei.

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Constatata la regolarità della seduta, il presidente invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

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In merito all’argomento, in particolare, il Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari formula la seguente proposta di deliberazione:

 

“”LA GIUNTA COMUNALE

 

-        Visti gli artt. 1 - 18 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, attuativo della Legge delega 23.10.1992 n. 421, contenenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza dall'anno 1993;

 

-        richiamato il Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, con propria deliberazione n. 138 del 20.11.1998, e successive modificazioni, che ha apportato alla disciplina dell’imposta rilevanti modifiche;

 

-        preso comunque atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti;

 

-        dato atto che per effetto dell'art. 3, commi 48 e 51, della citata L. 662/96, agli effetti dell'Imposta ICI le vigenti rendite catastali sono aumentate del 5% ed i redditi dominicali sono aumentati del 25% a decorrere dal 1.1.1997;

 

-        Richiamata la Legge 9.12.1998, n. 431 che, nel definire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo, all’art. 2, comma 3, prevede che le parti possano stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, definiti “Contratti-tipo”;

 

-        Preso atto che la citata Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, prevede che per favorire i “Contratti-tipo” di cui sopra, i Comuni possano deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

 

-        Visto, inoltre, che la medesima Legge 431/98, all’art. 2, comma 4, ultimo periodo, prevede, che i Comuni di cui all’art. 1 del D. L. 30.12.1988 n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21.02.1989, n. 61, e successive modificazioni (“Comuni ad alta tensione abitativa”), per le medesime finalità di cui al primo periodo, possano derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

-        Precisato che l’aliquota eccedente la misura del 7 per mille, come sottolineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali con nota del 18.05.2005, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo a scopo turistico suo o dei suoi familiari, neanche occasionalmente, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

 

-        Preso atto che in data 21.09.2004 è stato siglato l’accordo territoriale per il Comune di Cesenatico in attuazione della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3;

 

-        richiamata la propria precedente deliberazione n. 68 del 08.03.2005, con la quale per l'anno 2005 le aliquote dell'imposta erano state determinate nel seguente modo:

 

·       5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate all'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

·       0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, cos ì come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

·       7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

 

·       9 (nove) per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

·       6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;

 

-        richiamata inoltre la sopracitata propria deliberazione con la quale è stata disposta per l'anno 2005 la detrazione per abitazione principale in relazione a particolari casi di carattere sociale;

 

-        rilevato dal Pre-Consuntivo 2005 che il gettito d’imposta, inclusi i recuperi di annualità pregresse, è stato accertato in Euro 8.450.000,00;

 

-        atteso che per l’anno 2006 il gettito complessivo dell’imposta si stima essere pari ad Euro 8.485.000,00;

 

-        ritenuto opportuno per l'anno 2006 confermare le aliquote previste per l'anno 2005;

 

-        accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431, che viene garantito l’equilibrio di bilancio;

 

-        ritenuto opportuno riconoscere una maggiore detrazione per l'abitazione principale, nella misura di € 154,94, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, individuati nei casi già previsti per l'anno 2005 dalla citata deliberazione n. 68 del 08.03.2005, come dettagliati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A;

 

-        dato atto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448;

 

-        visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

-        richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente afferma che il Consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta tale competenza;

 

DELIBERA

 

-        di determinare per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:

 

·       5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa e per le unità immobiliari indicate all'art. 5 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 138 del 20.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

·       0,5 (zerovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, così come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

·       9 (nove) per mille per i fabbricati ad uso abitativo, per i quali alla data del 1.1.2006 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

·       7 (sette) per mille per gli alloggi non locati perché tenuti a disposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche se occasionale, per le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale e comunque diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

 

·       6,4 (seivirgolaquattro) per mille per tutti gli altri immobili;

 

-        di stabilire che i contribuenti che usufruiscono dell’aliquota agevolata dello 0,5 per mille devono presentare al Comune, entro il 20 dicembre 2006, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell’allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto;

 

-        di precisare che l’aliquota del 9 per mille, può riguardare esclusivamente  quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo neppure occasionalmente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al mercato delle locazioni immobiliari;

 

-        di approvare per l'anno 2006 la maggiore detrazione, pari a € 154,94, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) e di stabilire che apposita autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’allegato schema debba essere presentata al Comune entro il 20 dicembre 2006;

 

-        inoltre, in relazione all'urgenza,

- delibera -

-        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.””

 

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LA  GIUNTA  COMUNALE

 

-        Vista la proposta del Dirigente;

 

-        Ritenuto di doverla fare propria;

 

-        Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

 

-        con voto unanime e palese,

D E L I B E R A

 

-        di fare propria la proposta deliberativa di cui alle premesse;

 

-        inoltre, in relazione all’urgenza, con voto unanime, palese,

 

- delibera -

 

-        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

 

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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE

 

IL PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO 

Maurizio MENGHI                                                                                         Francesco MEI

 

 

 

 

 

Visto:              IL RAGIONIERE CAPO

                        Riccardo SPADARELLI

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000.

 

Cesenatico, 29/12/2005

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

 

è stata pubblicata all’albo pretorio dal giorno 29/12/2005 al giorno 13/01/2006 al n._____.

 

Cesenatico, 16/01/2006

 

                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

 

 

 

 

 

 


 

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 20/12/2005

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2006

Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da € 103,29 a € 154,94 rapportate ad unità immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92. Le categorie individuate devono possedere soltanto l’unità abitativa (e relative pertinenze) per la quale chiedono la maggiore detrazione, oltre ai redditi di seguito elencati.

Categorie individuate:

 

            soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, che vive solo;

            in possesso nell'anno 2005 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unità abitativa, non superiore a € 7.230,40 lordi.

 

            soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, con coniuge;

            con reddito del nucleo familiare nell'anno 2005 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unità abitativa, di importo complessivo non superiore a € 10.845,59 lordi.

 

            soggetto passivo titolare di pensione di invalidità civile, non titolare di redditi di lavoro proprio, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2005 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

 

            soggetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di età inferiore a 18 anni, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2005 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

 

            soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti, con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 2005 non superiore ad importo pari a € 5.164,57 per ogni componente il nucleo stesso.

 

 

I sopra indicati requisiti devono essere posseduti al 1° gennaio 2006 per dare diritto alla maggiore detrazione ICI.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta; dovrà inoltre produrre al Servizio Tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, entro il termine di pagamento della seconda rata d'imposta per l'anno 2006; l'ufficio provvederà successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.