Atto GM n 268/04

COMUNE DI BERTINORO PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 28/12/2004

OGGETTO : I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2005 – DETERMINAZIONI

Omissis…..

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote rispetto all’anno 2004, mantenendo altresì invariate le detrazioni d’imposta;

 

Considerato che dall’attività di accertamento e liquidazione svolta è emersa la necessità di acquisire agli atti apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà inerenti il possesso dei requisiti di parentela per fruire dell’aliquota agevolata applicabile alle abitazioni equiparate alle abitazioni principali, ossia alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale, nonché delle relative comunicazioni di cessazione dei suddetti requisiti;

 

Valutato altresì che l’obbligo di tale comunicazione da parte dei contribuenti evita l’emissione di atti impositivi non conformi al Regolamento Comunale ICI;

Visto l’art. 42 – comma 2 – lettera f del Dlgs. 267/2000;

SI PROPONE

1)   di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così

come previsto dall’art. 6 del Dlgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella

misura di seguito riportata:

Aliquota ridotta 5 per mille per:

-          le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 

- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità

medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

- le pertinenze dell’abitazione principale ed equiparate; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

Aliquota 7 per mille per:

-aree fabbricabili;
-alloggi non locati , alloggi locati senza contratto registrato e le unità abitative locate a soggetti che

  non le utilizzano come abitazione principale o ad esse equiparate;

-pertinenze degli alloggi e delle unità abitative di cui al punto precedente.

 

Aliquota ridotta 5,70 per mille per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigianali) che siano direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa dal/dai soggetti passivi del tributo;

Aliquota ordinaria 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;

2)   di stabilire per l’anno 2005 la misura della detrazione annua dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata:

- euro 123,95 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

- Nessuna detrazione per le unità immobiliari equiparate;

- detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto alla categoria A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville).

 

3) di stabilire per l’anno 2005 che i contribuenti che utilizzano l’aliquota agevolata per abitazione principale equiparata ossia per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, a parenti fino al 2^ grado o ad affini fino al 1^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente il possesso del requisito di parentela con il soggetto che risiede nell’immobile. A tal fine si dovrà utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi la cui presentazione entro il 20 Dicembre 2005 sarà condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione. Tale comunicazione non necessiterà in futuro qualora in relazione alla medesima unità immobiliare permangano le condizioni di applicazione del beneficio.

4)   Di stabilire che entro la medesima data di cui al punto 3) che i contribuenti che non utilizzano più l’aliquota agevolata per abitazione principale equiparata, per perdita dei requisiti, ne diano formale comunicazione entro la medesima data del 20/12/2005;

5)        di stabilire che nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui ai punti 3) e 4) sarà applicata la sanzione di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs 473/97 nell’importo minimo di € 51,00;

 

6)   di comunicare nei termini di legge le aliquote di cui sopra alla CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena Spa – Concessionaria del servizio di Riscossione dei tributi per la Provincia di Rimini e Forlì-Cesena;

7) di inviare copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile I.C.I. per quanto di competenza e spettanza.

8)   di dare atto del rispetto della condizione prevista dall’art.4 del D.L. n. 437/1996, essendo il gettito complessivo previsto, € 2.262.000, superiore al gettito realizzato nell’anno 2003, € 2.106.204.

9)   di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta;

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000:

 

♦ del Dirigente del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica in data 28.12.2004: favorevole;

 

A VOTAZIONE unanime e palese,

 

D E L I B E R A

 

1.                   di approvarla a tutti gli effetti,

 altresì, per l’urgenza di procedere

2.                   pure con voto unanime e palese


 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.