ICI 2005 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE. AUMENTO DETRAZIONE A FAVORE DI CATEGORIE DISAGIATE.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

 

Si dà atto che sono presenti gli Assessori Tosi Ermanno, Tumiati Gianni, Veronesi Marino, Dall’Olio Andrea, Cusinatti Secondo, Rossi Nicola.

 

Giustificano l’assenza i Sigg.ri: PAZI CLAUDIO

 

Scrutatori: BERTELLI CHIARA, PERELLI ELVIO, CIRELLI BRUNA.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Presidente rileva che i punti all'o.d.g. 2), 3) e 4) sono collegati fra loro per cui autorizza la discussione complessiva degli argomenti; successivamente a voti unanimi favorevoli si autorizza l'entrat in aula del Sig. Fedozzi Luca per dar modo all'Assessore Tumiati Gianni di poter illustrare l'argomento con l'aiuto del video proiettore;

 

            Visto il titolo I del D. Lgs. 504/92 recante disposizioni in ordine all’Imposta Comunale Immobili;

 

            Visto l’art. 8 del D. Lgs. 504/92 riguardante la detrazione prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale;

 

            Viste le disposizioni contenute al comma 3 dell’art. 8 che prevedono la facoltà per i Comuni di aumentare la suddetta detrazione da € 103,29 ad € 258,23 nei confronti di determinate categorie disagiate;

 

            Richiamato il proprio atto n. 144 del 22/12/2003 con il quale veniva fissata la detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23, nei confronti di determinate categorie disagiate;

 

            Ritenuto di dover confermare per l’anno 2005 l’aumento della detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23, in applicazione del comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92, nei confronti dei soggetti in disagiate condizioni economiche;

 

            Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria;

 

            Visto il parere contabile favorevole espresso dal Ragioniere Capo;

 

            All'unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

1)  norma dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni per l’anno 2005, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale Immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da € 103,29 ad € 258,23 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

 

a)      pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non lavorativa SINGLE (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 2004 non superiore ad € 8767,81, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due.

La maggior detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede, a titolo di proprietà o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

 

b)      pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione non            lavorativa con reddito complessivo 2004, di tutto il nucleo familiare, non superiore ad € 14.158,96, incrementato di € 1.083,21 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggior detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede, a titolo do proprietà o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

 

Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa:

 

per reddito complessivo si intende:

 

redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge, interessi su depositi bancari, postali, ecc….)

 

rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, somme e contributi erogati da Enti pubblici o privati, pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni privilegiate, pensioni, assegni, indennità erogate dal Ministero dell’Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali;

 

per nucleo familiare si intende:

 

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

 

per abitazione principale si intende:

 

l’unità immobiliare ad uso abitativo nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono abitualmente;

 

ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Immobili è riconosciuta abitazione principale anche quella concessa dal possessore a parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale loro abitazione principale; tale disposizione è limitata alla detrazione di legge. Per gli scpi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente all’1/01/2005;

 

      2)   di stabilire dal 2 al 31 Maggio 2005 il termine della presentazione, da parte degli            

interessati, delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. La domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento, motivato, di diniego entro il termine del 20 Giugno 2005 da parte del Funzionario Responsabile;

 

      3)   di stabilire, inoltre, per l’anno 2005, sempre a norma dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 504/92, la detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23

 

a)   per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, acquistata nel corso del 2005 con mutuo ipotecario ordinario contratto con istituto di credito, ed unico immobile posseduto da “giovani coppie”;

 

a tal fine per “giovani coppie” devono intendersi coppie miste legali e/o di fatto costituite dall’1/01/2005, in età compresa fra i 18 ed i 30 anni;

 

ai fini della decorrenza dell’agevolazione, la stessa si intende riferita alla data di              utilizzazione dell'unità immobiliare come dimora abituale (a titolo esemplificativo si fa riferimento alla data di richiesta della residenza anagrafica) e per una durata complessiva di anni tre.

 

l’agevolazione non si applica se i soggetti possiedono, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, altre proprietà immobiliari in aggiunta all’abitazione principale e relative pertinenze (non più di due). La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

 

            4) di stabilire, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la presentazione da parte degli interessati di apposita domanda  corredata della documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di utilizzazione dell’immobile quale dimora abituale.

La domanda si intende accolta qualora non venga adottato, entro trenta giorni dalla presentazione, provvedimento motivato di diniego da parte del Funzionario Responsabile.

 

      5)   di dare atto che il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Tributi Sig.ra Matteucci 

Emanuela.

 

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Visto e prese le debite annotazioni

F.TO IL RAGIONIERE CAPO

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER L'ESERCIZIO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il Titolo I, Capo I, del Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, recante disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visto in particolare l'art. 6 del decreto anzi citato, in base al quale il Comune stabilisce l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille, con proprio atto da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio;

 

            Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 190 del 17/12/2003, con il quale veniva confermata nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2004;

 

            Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 con aumento e diversificazione così stabilite:

 

-         Aliquota ordinaria: 6,6 per mille;

 

-     Aliquota abitazione principale e massimo due pertinenze classificabili nelle categorie C2-C6-C7: 6,0 per mille;

 

-     Aliquota terreni agricoli: 6,4 per mille;

 

-     Aliquota fabbricati uso civile abitazione e due pertinenze classificabili nelle categorie C2-C6-C7, locati e non, in uso gratuito o comodato, in ogni caso diversi dall’abitazione principale: 7,0 per mille;

 

            Dato atto che il servizio idrico è trasferito in gestione alla Società "C.A.D.F. S.p.A" con sede in Codigoro;

 

            Dato atto che il servizio di igiene ambientale e la gestione dei rifiuti è trasferito alla Società “AREA S.p.A” con sede in Copparo e che dall’1/1/2004 è stata istituita la Tariffa di Igiene Ambientale;

 

            Visto l’atto deliberativo di G.C. n. 186/2003 di “Determinazione dell’aliquota dell’Addizionale comunale Irpef per l’esercizio 2004”;

 

            Visti gli atti deliberativi di G.C. n. 224/2001, n. 205/2002 e n. 6/2003, n. 190/2003, di determinazione aliquote e tariffe tributi e servizi pubblici locali, per gli anni 2002 e 2003, 2004;

 

            Visti gli atti deliberativi di G.C. n. 193/2004 di “Determinazione della tariffa per la refezione scolastica delle scuole elementari e medie per l’esercizio 2005” e n. 198/2004 “Determinazione delle tariffe dei servizi sportivi per l’esercizio 2005”

 

            Ritenuto opportuno, quale Comune capofila dei Servizi Sociali Distrettuali, gestiti dall'Associazione dei Comuni ai sensi della legge regionale n. 3/99, approvare le rette e le contribuzioni per la gestione di questi servizi;

 

            Dato atto che nel quadro dei provvedimenti emanati dal decreto legge 415/89 convertito con modificazioni nella legge 28/2/90 n. 38 e' stato fatto obbligo ai Comuni di definire la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale nonchè le tariffe e contribuzioni;

 

            Constatato che i costi dei servizi individuali devono essere coperti in misura non inferiore al 36% con riferimento alle corrispondenti entrate del bilancio;

 

            Visto altresì' il costo complessivo dei servizi di cui in precedenza ammontante a Euro 941.986,07, mentre le entrate danno un gettito di Euro 478.949,94 con una percentuale di copertura dei suddetti costi pari al 50,84%, superiore al 36% previsto dall'art. 14 del D.L. 415/89 convertito con modificazioni nella L. 38/90 (allegato 1);

 

            Visto il D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

 

            Visto il D.Lgs. 446/1997;

 

            Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

            Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria;

 

            Visto il parere contabile favorevole espresso dal Ragioniere Capo;

 

            A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

 

 

                                                               D E L I B E R A

 

 

1)   di applicare, per l'anno 2005, l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 504/92, con aliquota così determinata:

 

-     Aliquota ordinaria: 6,6 per mille;

 

-     Aliquota abitazione principale e massimo due pertinenze classificabili nelle categorie C2-C6-C7: 6,0 per mille;

 

-     Aliquota terreni agricoli: 6,4 per mille;

 

-     Aliquota fabbricati uso civile abitazione e due pertinenze classificabili nelle categorie C2-C6-C7, locati e non, in uso gratuito o comodato, in ogni caso diversi dall’abitazione principale: 7,0 per mille;

 

2)   di dare atto che i proventi derivanti dall'importo di cui al punto 1) saranno introitati alla Risorsa 30 Cod. 1010030 "Imposta Comunale sugli Immobili" del Bilancio 2005;

 

 

            3) di dare atto che la misura percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblic a domanda individuale per l'anno 2005 è pari al 50,84%, come meglio specificato nell'allegato 1);

 

            4) di confermare, per l'anno 2005, le tariffe relative ai servizi Asili Nido, Scuole Materne Comunali, refezione Scuole Materne Statali, Trasporto scolastico, in misura pari a quelle determinate nell'anno 2005;

 

            5) di approvare, per l'anno 2005, le tariffe e contribuzioni dei Servizi Sociali gestiti dall'Associazione dei Comuni, specificate nell'allegato 2);

 

            6) di confermare, per l'anno 2005, i Diritti di Segreteria ed i Diritti Tecnici Urbanistica e Lavori Pubblici, in misura pari a quelle determinate nell'anno 2004;

 

            7) di dare atto che per l'anno 2005, i prezzi degli spettacoli ed iniziative culturali sono fissati con specifiche deliberazioni;

 

            8) di confermare, per l'anno 2005, le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti per Pubbliche Affissioni, nella misura di cui alla deliberazione di G.C. n. 49/98 e norme in materia;

 

            9) di confermare per l'esercizio 2005, ai fini dell'applicazione delle tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale, le tariffe e contribuzioni relative ai servizi Lampade Votive, Mensa Personale, Colonie Climatiche (pari al 100% della spesa), uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;

 

            10) di confermare, per l'anno 2005, le tariffe base ai fini dell'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, istituito con deliberazione di C.C. n. 178/1998;

 

            11) di confermare le tariffe medie per le aree edificabili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui alla deliberazione di G.C. n. 334/1999;

 

            12) di confermare le quote di contributi spese per gite o visite guidate di cui alla deliberazione di G.C. n. 6/2003;

 

            13) di dare atto che con gli atti deliberativi di G.C. n. 193/2004 e n. 198/2004 è stata determinata la tariffa per la refezione scolastica delle scuole elementari e medie e sono state determinate le tariffe dei servizi sportivi per l’esercizio 2005”;

 

            14) di confermare l’aliquota dell’Addizionale comunale Irpef per l’esercizio 2005 nella misura di cui alla deliberazione di G.C. n. 186/2003;

 

            15) si dà atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Servizio Programmazione e Controllo di Gestione Zucchini Mario;

 

            16) si dà atto che la Giunta Comunale, all'unanimità di voti ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a termini dell'art. 134 - 4^ comma D.Lgs. 267/2000;

 

 

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                                                  Viste e prese le debite annotazioni

                                                  F.TO  IL RAGIONIERE CAPO