PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

OGGETTO. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Ritenuto di confermare per il 2008 la aliquota ICI gia’ fissata negli anni dal 1998 al 2008 mantenendo altresì le aliquote differenziate applicate negli ultimi anni dal 1998 al 2007;

 

Ritenuto inoltre di confermare anche nell’esercizio 2008 l’aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti o utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, con applicazione per tre anni dalla data di inizio di attività;

 

            Preso atto della richiesta di aggiornamento del reddito per i soggetti aventi diritto all’ulteriore detrazione inviata in data 10/12/2007 dai Sindacati provinciali dei Pensionati;

 

            Ritenuto accogliere la richiesta sopraccitata al fine di pervenire a misure, modalità, modulistica e procedure omogenee a tutti i Comuni della Provincia e quindi meritevole di approvazione l’elevazione a € 258,23  complessive della detrazione sull’ICI come già deliberata anche negli esercizi precedenti, approvando nel contempo i limiti di  reddito stabiliti negli accordi con i Sindacati provinciali dei Pensionati, fermo restando che saranno applicate alla collettività eventuali disposizioni migliorative previste dalla Legge Finanziaria 2008, in corso di approvazione;

 

            Considerato che dalla esperienza degli anni precedenti non si prevedono minori entrate tali che non possano trovare compensazione nel complesso degli introiti relativi all’I.C.I.;

 

            Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

 

 

DELIBERA

 

 

1) Di applicare anche per l’anno 2008 l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I capo I del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

 

 

- aliquota del 5,8 per mille per:

q       unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente

q       di estendere l’aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale

q       una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7)

 

 

- aliquota del 4,0 per mille per:

q       i fabbricati di nuova costruzione ultimati e accatastati dall’anno 2004 posseduti ed utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio attività.

 

 

 

 

 

 

- aliquota del 5,9 per mille per:

q       negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed artigianali

q       terreni agricoli

 

- aliquota del 7 per mille per:

q       alloggio non locato; intendendosi per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data  in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall’art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate.

 

- pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:

q       aree fabbricabili

q       altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata;

q       alloggi dati in comodato  o in uso gratuito a terzi;

q       alloggi  posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;

q       tutti gli altri immobili

 

 

Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all’Ufficio Tributi del Comune entro l’esercizio di competenza.

 

            La detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 è elevata a € 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni, fermo restando che saranno applicate a tutti tutte le disposizioni migliorative previste dalle disposizioni vigenti all’atto del pagamento dell’imposta;

 

1. PENSIONATO monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell’anno 2007 non superiore a €. 9.249,80 lorde;

 

2. PENSIONATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2007 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a €. 14.937,32  + € 1.142,74 per ogni persona a carico;

 

3. PORTATORE DI HANDICAP (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell’anno 2007 non superiore a €. 9.249,80 lorde;

 

4. PORTATORE DI HANDICAP con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2007 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a €. 14.937,32  + € 1.142,74 per ogni persona a carico;

 

5. DISOCCUPATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2007 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a €. 14.937,32  + € 1.142,74 per ogni persona a carico;

 

6. LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - IN MOBILITA’ con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2006 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a €. 14.937,32  + € 1.142,74  per ogni persona a carico;

 

7. TITOLARE DI ASSISTENZA SOCIALE a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

 

            L’agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificata o classificabilie nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7;

 

            Per beneficiare della maggiore detrazione di € 258,23 occorre presentare la richiesta, entro il 2008, all’Ufficio Tributi del Comune.

 

            I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate ICI 2008, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.