1) Di applicare anche per l’anno 2006 l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I capo I del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

 

- aliquota del 5,8 per mille per:

q       unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente

q       di estendere l’aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale

q       una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7)

 

- aliquota del 4,0 per mille per:

q       i fabbricati di nuova costruzione ultimati e accatastati dall’anno 2004 posseduti ed utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali. Tale aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio attività.

 

- aliquota del 5,9 per mille per:

q       negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed artigianali

q       terreni agricoli

 

- aliquota del 7 per mille per:

q       alloggio non locato; intendendosi per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data  in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall’art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate.

 

- pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:

q       aree fabbricabili

q       altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata;

q       alloggi dati in comodato  o in uso gratuito a terzi;

q       alloggi  posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;

q       tutti gli altri immobili

 

 

Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all’Ufficio Tributi del Comune entro l’esercizio di competenza.

 

            La detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 è elevata a € 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:

 

1. PENSIONATO monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell’anno 2005 non superiore a € 8.925,63 lorde;

 

2. PENSIONATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2005 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82  + € 1.102,70 per ogni persona a carico;

 

3. PORTATORE DI HANDICAP (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell’anno 2005 non superiore a 8.925,63 lorde;

 

4. PORTATORE DI HANDICAP con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2005 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;

 

5. DISOCCUPATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2005 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70  per ogni persona a carico;

 

6. LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - IN MOBILITA’ con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2005 di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.413,82 + € 1.102,70 per ogni persona a carico;

 

7. TITOLARE DI ASSISTENZA SOCIALE a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

 

            L’agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificata o classificabilie nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7;

 

            Per beneficiare della maggiore detrazione di € 258,23 occorre presentare la richiesta, entro il 2006, all’Ufficio Tributi del Comune.