Comune di Vigarano Mainarda

OGGETTO. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO

2005.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) Di applicare anche per l’anno 2005 l’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I

capo I del D. Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30

per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

- aliquota del 5,8 per mille per:

q unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la

possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente

q di estendere l’aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione

principale

q una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7)

- aliquota del 4,0 per mille per:

q i fabbricati di nuova costruzione ultimati e accatastati dall’anno 2004 posseduti ed utilizzati

da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali. Tale

aliquota agevolata si applica per tre anni con decorrenza dalla data di inizio attività.

- aliquota del 5,9 per mille per:

q negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o

classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed

artigianali

q terreni agricoli

- aliquota del 7 per mille per:

q alloggio non locato; intendendosi per "alloggio non locato", l’unità immobiliare, classificata o

classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria

A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di

locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare

la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di

aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall’art. 7, comma 10 del regolamento

generale delle entrate.

- pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:

q aree fabbricabili

q altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella

penalizzazione sopra riportata;

q alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi;

q alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;

q tutti gli altri immobili

Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di

comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all’Ufficio Tributi del

Comune entro l’esercizio di competenza.

La detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 è elevata a € 258,23, rapportata ad

anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari

condizioni:

1. PENSIONATO monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da

pensione, nell’anno 2004 non superiore a € 8.767,81 lorde;

2. PENSIONATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2004 di tutti i componenti il

nucleo familiare non superiore a € 14.158,96 + € 1.083,21 per ogni persona a carico;

3. PORTATORE DI HANDICAP (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione

lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell’anno 2004 non superiore a € 8.767,81 lorde;

4. PORTATORE DI HANDICAP con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2004 di tutti

i componenti il nucleo familiare non superiore a € 14.158,96 + € 1.083,21 per ogni persona a

carico;

5. DISOCCUPATO con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2004 di tutti i componenti

il nucleo familiare non superiore a € 14.158,96 + € 1.083,21 per ogni persona a carico;

6. LAVORATORE IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - IN MOBILITA’ con reddito

annuale imponibile ai fini IRPEF nell’anno 2004 di tutti i componenti il nucleo familiare non

superiore a € 14.158,96 + € 1.083,21 per ogni persona a carico;

7. TITOLARE DI ASSISTENZA SOCIALE a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo

se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

L’agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i

familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal

fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili nelle

categorie catastali C/2-C/6-C/7;

Per beneficiare della maggiore detrazione di € 258,23 occorre presentare la richiesta, con

dichiarazione relativa al reddito, entro il 2005, all’Ufficio Tributi del Comune.