PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 26.01.2010:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

O  M  I  S  S  I  S

 

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota unica nella  misura pari al 5,5 per mille per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo  I, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

2.       Di concedere, per l’anno 2010 ai sensi art. 8, comma 3°, D.Lgs. 504/92 come sostituito dall’art. 3 - comma 55 - della L. 23.12.1996, n. 662, e come modificato dal D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito nella Legge 09.05.97, n. 122, un aumento della detrazione a € 258,228 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte nell’allegato A) che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;

 

3.       Di dare, alle disposizioni di cui sopra , la massima pubblicità mediante affissione di idonei avvisi nel capoluogo e nelle frazioni;

 

4.       Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze, come specificato da nota dello stesso n. 1/46 del 3.2.93;

 

5.       Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente.

 

 

 


ALLEGATO A)

 

COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

 

 

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -

ANNO 2010

 

MODALITA’  PER L’APPLICAZIONE DELLA MAGGIOR DETRAZIONE PER

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

Con la presente deliberazione di C.C. n.  2  del 26.01.2010  si è concesso, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 8, comma 3°, del Decreto Legislativo 504/93 come modificato dall'art. 15 - comma 6 - della L. 24.12.93, n. 537 e come successivamente sostituito dall’art. 3 - comma 55 - della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato dal D.L. 11.03.97, n. 50, convertito nella legge 9.05.97, n. 122, un aumento della detrazione a € 258,228, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale, ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità di seguito esposte:

 

 

CAPO I

 

 

PENSIONATI E PORTATORI DI HANDICAP

 

 

a) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito imponibile IRPEF al netto della prima casa e relative pertinenze, con riferimento all'anno 2009, non superiore a €  9.434,81.

 

b) Pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito imponibile IRPEF al netto della prima casa e relative pertinenze, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 2009, fino a €  15.236,07 più € 1.165,61 per ogni persona a carico.

 

 

N.B. Sono Soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate",  quelli dichiarati tali dalla apposita Commissione Medica dell'U.S.L. (di cui all'art. 1 della L. 15.10.90, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'U.S.L., ai sensi dell'art. 4 della L. 5.2.92, n. 104.

 


CAPO II

 

DISOCCUPATI

 

a) Disoccupati alla data del 01.01.2010  con reddito imponiibile IRPEF al netto della prima casa e relative pertinenze, riferito al 2010, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 15.236,07 più € 1.165,61 per ogni persona a carico.

 

CAPO III

 

FAMIGLIE NUMEROSE

 

 

a) Nucleo familiare composto da 6 o più componenti all'1.1.2010.

 

b) Reddito familiare riferito all'anno 2009 non superiore a €  56.599,33 (reddito imponibile IRPEF al netto della prima casa e relative pertinenze) nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono € 9.434,80 annui lordi per ogni componente superiore a 6.

 

 

CAPO IV

 

ALTRE DISAGIATE CONDIZIONI

 

 

a) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai capi precedenti.

 

 

 

CONDIZIONI:

 

 

In tutti i casi previsti dai Capi I - II - III - IV :

 

a) L'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 01.01.2010. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri.

 

b) Per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluse le pertinenze dell'abitazione principale.

 

c) Nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse.

 

d) La composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data dell’1.1.2010.

 

 

PROCEDURA:

 

Il Contribuente deve presentare richiesta mediante apposita autocertificazione - nella quale deve dichiarare:

 

-              nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, di non essere o di essere inserito in nucleo familiare. In tale seconda ipotesi nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di tutti i componenti della famiglia al 01.01.2010 e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di € 258,228, ivi compreso il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l'applicabilità dell'ulteriore detrazione.

 

La richiesta dovrà essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune od inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro postale) entro lo stesso termine di pagamento della 1^ rata dell'imposta in oggetto. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2010

 

 

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della 1^ rata I.C.I. 2010  già tener conto della detrazione richiesta.

 

L'Amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. N. 504/92 e le altre previste dalla legge.