OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2011.

 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di OTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

 


TOSELLI FABRIZIO                                 P

MARVELLI FILIPPO                                P

LODI ROBERTO                                       P

VERGNANI ILARIA                                 P

GRAZIOLI LORENZO                              P

PAZI LUCA                                               P

LODI LUIGI                                              P

DIEGOLI ANTONIO                                 P

SICILIA TEODORA                                  P

ROSSI RENZA                                          P

SCIMITARRA OLGA                                P

SCHIAVINA MATTEO                             P

TASSINARI SIMONE                                P

BONORA ANNA                                      P

ANSALONI MAURO                                A

SANTI MICHELE                                      P

FERRIOLI VITTORIO                               P


 

 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

 

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

 

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

 

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) =  2) =  3) = .


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30.12.92, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'imposta comunale sugli immobili, a norma di quanto indicato dall'art. 4 della legge 23.10.92 n. 421;

 

             Richiamato i primi due commi del’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;

1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

           

            Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine sopraindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

            Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2011 che ha prorogato i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 30/06/2011;

             

            Visto:

-         che l’art.1, comma 7, del D.L.93/2008, convertito nella L.24/7/2008 n.126, sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

-         che la suddetta sospensione è stata confermata per il triennio 2009/2011 dal comma 30, art.77 bis. Del DL 112/2008 convertito nella L.133/2008 e dall’art. 1; comma 123, Legge n. 220/2010;

 

Rilevato che il gettito relativo all’anno 2010 è stato registrato in circa Euro 1.492.800 al lordo delle spese di riscossione, del quale circa Euro 1.398.000 per imposta relativa all'anno 2010 ed Euro 94.800 per recupero di evasione relativa ad anni precedenti;

 

Visto che con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2011 la previsione di gettito per l’anno 2011 è stata stimata in 1.459.000 , tenuto conto della possibile riduzione della parte derivante dalla lotta all’evasione e dell’altrettanto possibile dilatazione dell’esenzione relativa alla abitazione principale;

 

            Richiamati i seguenti ulteriori atti propedeutici alla presente determinazione di aliquote:

-         delibera di Giunta n.23 del 6/4/2011 di approvazione del progetto di bilancio;

-         verbale   del 3 maggio 2011   con il quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole in relazione al suddetto progetto di bilancio

 

            Ritenuto che anche per l’anno d’imposta 2011 vada confermata l’individuazione di alcune categorie beneficiarie di un aumento della detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, se dovuta;

 

Ritenuto quindi di confermare interamente le modalità adottate nel 2010 per il riconoscimento della maggiore detrazione dall’Imposta per l’abitazione principale, limitatamente alla fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad Euro 155, nella misura di Euro 258, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e alla quota di possesso dell’immobile a favore delle categorie di contribuenti sotto indicate, con l’unica variante dei limiti ISE e ISP che subiscono un aggiornamento del 1,4% come da richiesta del 22/12/2010 prot. 16812 delle organizzazioni sindacali SPI – CGIL, FNP – CISL, UILP, CUPLA:

 

-                                              Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 10.300 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad Euro 68.500.

 

-                                              Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.500 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 68.500;

 

-                                              Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.500 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 68.500.

 

Ritenuto, inoltre, che l’applicazione dell’ulteriore detrazione debba essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2011 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantina) - C/6 - C/7,

 

Ritenuto di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:

-                     i contribuenti interessati dovranno presentare, diretta­mente o con raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro 16 del mese di giugno di ogni anno e per l'anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:

Ø       nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Ø       che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2011 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantina) - C/6 - C/7,

 

-                     Allegata alla sopraccitata autocertificazione dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) relativamente ai redditi dell’anno 2010 con allegata dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.

 

-                     Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2011;

 

-                     tale attestazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;

 

-                     i contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

-                     le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

            Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta all'omologazione del Ministero delle Finanze, come specifi­cato da nota dello stesso n. 1/46 del 3 febbraio 1993;

 

            Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/4/2003 che prevede e specifica le nuove modalità di pubblicazione delle delibere concernenti le variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti n. 12 favorevoli  e n. 4 contrari    

 

 

Delibera

 

1)      per i motivi in premessa ampiamente descritti di confermare per l’anno 2011, l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili  (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo  30.12.92 n. 504,  nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti fattispecie:

 

A.     aliquota nella misura del 7 per mille per le unità abitative di categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze classificabili in categoria C2 (cantine) – C6- C7

 

B.     Aliquota nella misura del 7 per mille per le aree edificabili.

 

2)      di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2011 nella misura  di 155,00 Euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali in misura pari all’importo ottenuto dividendo 155,00 Euro per il numero di soggetti medesimi

 

3)      di confermare l’individuazione delle seguenti categorie di contribuenti che, con effetto dall’1/1/2011, beneficiano dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale da 155,00 a 258,00 Euro, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23.12.96 n. 662:

 

A)      Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 10.300 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad Euro 68.500.

 

B)                       Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.500 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 68.500.

 

C)                       Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad Euro 12.500 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad Euro 68.500.

 

4)      di stabilire che per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 3) è necessario che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2011 di altre proprietà immobiliari diverse dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantina) - C/6 - C/7;

 

5)      di stabilire che per l’applicazione della maggiore detrazione si dovranno seguire le seguenti modalità:

 

- i contribuenti interessati dovranno presentare, diretta­mente o con raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro 16 del mese di giugno di ogni anno e per l'anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si dichiari:

Ø       nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Ø       che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1° gennaio 2011 di altre proprietà immobiliari; diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantina) - C/6 - C/7,

 

- Allegata alla sopraccitata autocertificazione dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente) relativamente ai redditi dell’anno 2010 con allegata dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.

 

- Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2011;

 

- tale attestazione potrà essere presentata entro il 16 dicembre qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il 16 Giugno dell’anno d’imposizione;

 

- i contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

- le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

Con successiva e separata votazione avente il medesimo esito il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.