DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 62  del  27/12/2007

 

OGGETTO: determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2008  ed     ulteriore  detrazione per abitazione principale.

 

….. omissis

D E L I B E R A

Alla luce di quanto in premessa:

 

1)      applicare per l’anno 2008, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote di imposta così diversificate:

A)        5,9 per mille per:

·      le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento ICI), ivi comprese, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui  all’art. 3 c. 56 L. 662/1996;

·      per tutti i casi non descritti al successivo punto B) e C);

B)                7 per mille per:

1.    terreni edificabili;

2.    abitazioni vuote, intendendosi per tali quelle genericamente non occupate dai soggetti anagraficamente residenti, nonché quelle“ tenute a disposizione.”

 

C)                l’aliquota agevolata del 4 per mille a favore  dei soggetti proprietari, così come previsto dal regolamento ICI art. 7 bis:

a) persone fisiche , di età  inferiore  ai 40 anni, che ,per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, acquistano o costruiscono ex novo, nel territorio di questo Comune, un fabbricato destinandolo ad abitazione  principale, e per il quale  sono state concesse  le agevolazioni prima casa  ;

b) persone fisiche e giuridiche, che, ugualmente acquistano o costruiscono ex novo, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune, uno o più fabbricati  destinandoli ad attività produttive artigianali o commerciali;

c) di terreni agricoli che impiantano, a decorrere dal 01.01.2003, nel territorio di questo Comune nuovi frutteti, limitatamente alla superficie a ciò destinata.

Dette agevolazioni hanno durata quinquennale con decorrenza , rispettivamente :

a) dalla data della stipula del contratto relativo, in caso di acquisto;

b) dalla data di ultimazione lavori, in caso di nuova costruzione

c) dalla data di variazione colturale, comprovata dalla relativa comunicazione presentata alla  Agenzia del territorio (Catasto terreni), e risultante dal piano aziendale.

 

 

Il godimento del suddetto beneficio è subordinato:

·        alla presentazione di autocertificazione, in carta semplice, comprovante  la sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 6 del vigente regolamento entrate, tenuto conto degli emendamenti introdotti dalla legge 3/2003 al D.P.R. 445/2000, con l’inserimento del 77/bis;

·        o in alternativa, ove possibile, alla indicazione nelle annotazioni, in calce al modello di denuncia  ICI ministeriale, da presentare   nell’anno successivo  all’avvenuto  acquisto  o modificazione strutturale , o altra variazione prevista ex lege.

 

La presentazione  della autocertificazione e/o indicazione nelle annotazioni nella denuncia  presentata nei modi e termini richiamati nel D. Lgs 504/92, o degli atti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti  per godere di detta  misura agevolativi, deve avvenire, pertanto, in occasione e/o  nel rispetto  dei termini di presentazione della denuncia ICI, vale a dire, comunque , non oltre il 31.10 (ottobre) dell’anno successivo al verificarsi  dei requisiti richiesti per godere di tale agevolazione.

Qualora non si presenti, nei termini di cui sopra, la documentazione prevista, si concede ugualmente l’agevolazione di aliquota, a decorrere dall’anno di presentazione tardiva fino alla scadenza naturale dei cinque anni, ove per scadenza naturale si intendono i 5 anni dalla data di acquisto, ultimazione lavori, variazione colturale.

 

2) di confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29, così come previsto dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;

 

3) l’importo minimo di versamento di imposta, ai sensi del regolamento generale delle entrate, art. 21, è fissato in Euro 12,00;

 

4) avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 legge n .662/96, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell’imposta in argomento elevando a € 258,23 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  per le seguenti categorie di contribuenti e precisamente:

-         Pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non superiore ad € 9.600,00  ed indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non superiore ad € 64.700,00;

-         Soggetti con handicap grave permanente riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore ad € 11.700,00   e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 64.700,00;

-         Disoccupati, in Cassa integrazione o in mobilità inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore a € 11.700,00 e l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) ad € 64.700,00;

-         Nuclei famigliari formati da 6 o più  componenti il cui indicatore I.S.E.E. non è superiore a € 11.700,00 e l’indicatore della siturazione patrimoniale (ISP) ad € 64.700,00;

 

5) di stabilire che per usufruire dell’agevolazione i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti modalità:

-         presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del Comune, entro  il 16 mese di giugno di ogni anno per l’anno stesso, richiesta mediante apposita autocertificazione nella quale si deve dichiarare:

Ø   Nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita , codice fiscale, periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l’applicabilità dell’ulteriore detrazione, percentuale di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;

Ø   Che né il contribuente né i familiari o conviventi inseriti nello stesso nucleo familiare siano proprietari od usufruttuari al 1 gennaio 2008 di altre proprietà immobiliari, diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza, quest’ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C2 – C/6 – C/7;

 

-      Allegata alla richiesta dovrà essere presentata l’attestazione I.S.E.E. relativamente ai redditi dell’anno 2007 con allegata la dichiarazione sostitutiva unica, valida ad ottenere il beneficio della maggiore detrazione d’imposta I.C.I.;

 

-      Il termine ultimo di presentazione è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiore detrazione per l’anno 2008 ed  è fissato nel giorno di scadenza del versamento acconto dell’imposta comunale sugli immobili – 16 giugno  e potrà essere presentata entro il termine di pagamento a saldo di imposta 2008– 16 dicembre, qualora l’immobile sia stato acquistato dopo il mese di giugno;

 

§         I contribuenti che abbiano trasmesso l’attestazione nei termini di cui sopra potranno, al momento del pagamento dell’ICI, già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

 

§         Le autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni previste dalla legge;

 

6) di dare atto che :

o       la maggior detrazione €  258,23 prevista per i menzionati soggetti è stata  calcolata nel rispetto dell’equilibrio di bilancio in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 comma 55 legge. n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

o       l’importo  dell’ulteriore detrazione non può in ogni caso superare l’importo dell’imposta ICI dovuta per l’abitazione principale e le eventuali pertinenze;

o       il presente atto costituisce allegato del bilancio di previsione 2008;

o       si provvederà ai sensi della circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF alla pubblicazione della deliberazione in Gazzetta Ufficiale

 

Con successiva votazione resa palese per alzata di mano avente il seguente risultato:

-      Consiglieri presenti: nr. 16

-      Voti favorevoli: nr. 14

-      Voti contrari: nr. 0

-      Astenuti: nr. 2 (Elisabetta Bovina, Marco Storaci)

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL stante l’urgenza di provvedere.