DELIBERAZIONE N. 109 DEL 21.12.2004
OGGETTO: determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005 ed ulteriore detrazione per abitazione principale.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, cui è da ascriversi l’introduzione nell’ordinamento tributario di un imposta locale sugli immobili, di nature patrimoniale a base reale;
Visto il D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 52 in combinato disposto con l’art. 59 D.Lgs. 446/97 , che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di ICI;
Visto il vigente regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. 71 del 11.12.1998, modificata con successivi atti n. 12/15.2.2000, n. 25/28.2.2000, n. 54 del 5.8.2000, n. 36 /28.08.2001, n. 68/21.12.2001 e n. 10/05.03.2003 esecutivi a sensi di legge;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, comma 2 , che prevede entro quali limiti (4/7 per mille) l’aliquota deliberata possa essere diversificata , con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e/o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati…" omissis" …;
Visto , altresì l’articolo 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 che consente di prevedere la riduzione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al 50% o in alternativa elevare l’importo previsto per detrazione da € 103,29 a € 258,23, purchè venga rispettato l’equilibrio di bilancio. Detta facoltà può essere esercitata, anche , limitatamente alle categorie dei soggetti inseriti in condizioni socio- economiche disagiate, come individuate con deliberazione consiliare n. 74/98, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 8 comma 3, D.Lgs 504/92;
Atteso che:
- l’art. 3, comma 53 della L. 662/96 prevede la possibilità di diversificare le aliquote di imposta in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalla abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata fissata in € 103,29, con la modifica del comma 55 art. 3 L. 662/96;
- fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, le rendite catastali urbane ed i redditi dominicali sono rivalutati del 5 e 25%;
Vista la richiesta del Sindacato provinciale prot. 9071 del 17.12.2004, in merito all’aggiornamento del reddito per i soggetti aventi diritto all’ulteriore detrazione, così come individuati nella deliberazione C.C. 74/98 e precisamente:
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ottemperanza al disposto di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
Alla luce di quanto in premessa:

  1. applicare per l’anno 2005, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote di imposta così diversificate:
A) 5,9 per mille per:

  1. 7 per mille per:
1) terreni edificabili ;

  1. abitazioni vuote, intendendosi per tali quelle genericamente non occupate dai soggetti anagraficamente residenti, nonché quelle" tenute a disposizione."
  1. l’aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti proprietari, così come previsto dal regolamento ICI art. 7 bis:
a) persone fisiche , di età inferiore ai 40 anni, che ,per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003, acquistano o costruiscono ex novo, nel territorio di questo Comune, un fabbricato destinandolo ad abitazione principale, e per il quale sono state concesse le agevolazioni prima casa ;
b) persone fisiche e giuridiche, che, ugualmente acquistano o costruiscono ex novo, per la prima volta, a decorrere dal 01.01.2003 , nel territorio di questo Comune ,uno o più fabbricati destinandoli ad attività produttive artigianali o commerciali;
c) di terreni agricoli che impiantano, a decorrere dal 01.01.2003 , nel territorio di questo Comune nuovi frutteti, limitatamente alla superficie a ciò destinata.
Dette agevolazioni hanno durata quinquennale con decorrenza , rispettivamente :
a) dalla data della stipula del contratto relativo, in caso di acquisto;
b) dalla data di ultimazione lavori, in caso di nuova costruzione
c) dalla data di variazione colturale, comprovata dalla relativa comunicazione presentata alla Agenzia del territorio (Catasto terreni), e risultante dal piano aziendale.
Il godimento del suddetto beneficio è subordinato:
La mancata presentazione della certificazione e/o indicazione nelle annotazioni nella denuncia presentata nei modi e termini richiamati nel D. Lgs 504/92, o degli atti comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti per godere di detta misura agevolativa, determina la decadenza della stessa . Detta presentazione deve avvenire, pertanto, in occasione e/o nel rispetto dei termini di presentazione della denuncia ICI, vale a dire, comunque , non oltre il 31.10 (ottobre) dell’anno successivo al verificarsi dei requisiti richiesti per godere di tale agevolazione.
2) di confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29, così come previsto dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
3) avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 legge 662/96, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell’imposta in argomento, per categorie di soggetti, individuati con atto consiliare n. 74/98, che versino in condizioni di particolare disagio economico – sociale, elevando a € 258,23= la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e precisamente:
- Disoccupati – lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilità inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, relativo al 2004 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a € 14.158,96 aumentato di € 1.083,21 per ogni familiare avente i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali;

  1. di determinare che i soggetti individuati al precedente punto 2) per beneficiare della maggior detrazione di € 258,23, provvedano a:
5) di dare atto che la maggior detrazione € 258,23 prevista per i menzionati soggetti è stata calcolata nel rispetto dell’equilibrio di bilancio in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 comma 55 L. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni.