1) Di stabilire, per l’anno 2011, la detrazione sull’ICI concessa dalla legge a favore dei titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art.8, c.2 D.Lgs. n.504/92) in €  115,00 e concedere l’aumento della detrazione fino a € 258,23 qualora ricorrano le seguenti particolari situazioni di carattere sociale (art.8 c. 3 D.Lgs. n.504/92) e secondo le seguenti disposizioni normative:

a)      Pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.756,64 riferito all’anno 2010, in condizioni non lavorative, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

b)      Nuclei familiari composti da n. 2 persone (pensionati e/o portatori di handicap) con reddito annuale complessivo lordo ai fini IRPEF fino a € 15.755,80 riferito all’anno 2010, maggiorato di € 1.205,36 per ogni successiva persona a carico, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

c)      Nuclei familiari composti da n. 2 persone disoccupate (al momento della domanda) con reddito annuale complessivo imponibile ai fini IRPEF di € 15.755,80 riferito all’anno 2010 (comprensivo di eventuali indennità di disoccupazione ed altri redditi equipollenti), maggiorato di € 1.205,36 per ogni familiare a carico, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione  e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

·        I dati relativi alla composizione del nucleo familiare debbono riferirsi all’01.01.2011 - L’agevolazione non viene concessa se un componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario di altri fabbricati o terreni (compresi i lotti edificabili). Inoltre, per quei nuclei familiari seguiti dal Comune tramite l’Ufficio Servizi sociali, in quanto bisognosi di assistenza e che non ricadono fra gli aventi diritto ai precedenti punti a), b) e c), sarà compito dell’apposita Commissione  valutare la possibilità di erogare un eventuale contributo.

·        Sarà compito dell’Amministrazione eseguire i dovuti accertamenti se i suddetti beneficiari siano in possesso dei requisiti richiesti.

·        Di stabilire al 31 dicembre 2011 il termine per presentare la domanda di ulteriore detrazione, prendendo atto del dispositivo della deliberazione consiliare n. 7 del 25.01.2006, sia per coloro che sono all’1.01.2011 già in possesso della sola abitazione principale - come prescritto per aver diritto all’agevolazione – sia per coloro che diverranno possessori dell’abitazione principale in corso d’anno, sia per coloro che a seguito della vendita in corso d’anno di altri immobili di proprietà diverranno in corso d’anno possessori della sola abitazione principale, rapportando in tutti i casi la detrazione agli effettivi mesi di possesso dell’immobile come abitazione principale.

2) Di equiparare all’abitazione principale le  unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale;

3) Di dare atto che le pertinenze dell’abitazione principale richiamate dall’art. 817 del C.C., classificate o classificabili nelle categorie catastali C2( cantine, soffitte e magazzini), C/6 (autorimesse rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) per godere dell’esenzione d’imposta devono essere destinate di fatto in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;

4) Di dare atto che per usufruire della agevolazione di cui al punto 2) del presente atto i soggetti interessati dovranno attenersi alla disciplina prevista dall’art. 16 commi 2, 3 e 4 del vigente Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

5) Di mantenere per l’anno 2011 l’aliquota ICI nella misura unica del 6,5 per mille;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli stanziamenti di Entrata per l’ICI inseriti nel Bilancio di Previsione;

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto a norma dell’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/1997;

8) Di comunicare al concessionario della riscossione della Provincia di Ferrara Equitalia Emilia Nord SpA, la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalità di cui all’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 504/92;