D E L I B E R A

 

1) Di stabilire, per l’anno 2008, la detrazione sull’ICI concessa dalla legge a favore dei titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art.8, c.2 D.Lgs. n.504/92) in €  115,00 e concedere l’aumento della detrazione fino a € 258,23 qualora ricorrano le seguenti particolari situazioni di carattere sociale (art.8 c. 3 D.Lgs. n.504/92) e secondo le seguenti disposizioni normative:

a)     Pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.249,81 riferito all’anno 2007, in condizioni non lavorative, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

b)    Nuclei familiari composti da n. 2 persone (pensionati e/o portatori di handicap) con reddito annuale complessivo lordo ai fini IRPEF fino a € 14.937,32 riferito all’anno 2007, maggiorato di € 1.142,75 per ogni successiva persona a carico, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

c)     Nuclei familiari composti da n. 2 persone disoccupate (al momento della domanda) con reddito annuale complessivo imponibile ai fini IRPEF di € 14.937,32 riferito all’anno 2007 (comprensivo di eventuali indennità di disoccupazione ed altri redditi equipollenti), maggiorato di € 1.142,75 per ogni familiare a carico, che siano proprietari o usufruttuari della sola abitazione  e purché nell’ambito della stessa famiglia non vi sia suddivisione in più nuclei familiari;

·        I dati relativi alla composizione del nucleo familiare debbono riferirsi all’01.01.2008 - L’agevolazione non viene concessa se un componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario di altri fabbricati o terreni (compresi i lotti edificabili). Inoltre, per quei nuclei familiari seguiti dal Comune tramite l’Ufficio Servizi sociali, in quanto bisognosi di assistenza e che non ricadono fra gli aventi diritto ai precedenti punti a), b) e c), sarà compito dell’apposita Commissione  valutare la possibilità di erogare un eventuale contributo.

·        Sarà compito dell’Amministrazione eseguire i dovuti accertamenti se i suddetti beneficiari siano in possesso dei requisiti richiesti.

·        Di stabilire al 31 dicembre 2008 il termine per presentare la domanda di ulteriore detrazione, prendendo atto del dispositivo della deliberazione consiliare n. 7 del 25.01.2006, sia per coloro che sono all’1.01.2008 già in possesso della sola abitazione principale - come prescritto per aver diritto all’agevolazione – sia per coloro che diverranno possessori dell’abitazione principale in corso d’anno, sia per coloro che a seguito della vendita in corso d’anno di altri immobili di proprietà diverranno in corso d’anno possessori della sola abitazione principale, rapportando in tutti i casi la detrazione agli effettivi mesi di possesso dell’immobile come abitazione principale.

2) Di equiparare all’abitazione principale, solo ai fini della concessione della detrazione di cui all’art 8 c. 2 del D.Lgs. 504/1992, a carico del bilancio comunale, le  unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, alle quali viene riconosciuta una detrazione di € 110,00, escludendo le stesse dal beneficio previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008), così come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 1 del 31.01.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3) Di dare atto che per usufruire della agevolazione di cui al punto 2) del presente atto i soggetti interessati dovranno attenersi alla disciplina prevista dall’art. 16 commi 2, 3 e 4 del vigente Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

4) Di mantenere per l’anno 2008 l’aliquota ICI nella misura unica del 6,5 per mille;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli stanziamenti di Entrata per l’ICI inseriti nel Bilancio di Previsione;

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto a norma dell’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/1997;

7) Di comunicare al concessionario della riscossione della Provincia di Ferrara Equitalia Ferrara SpA, la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalità di cui all’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 504/92;

 

 

 

 

 

Successivamente;

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE

 

- con voti favorevoli n.10, contrari n.3 (Manfrin, Beltrami e Marchetti);

 

DELIBERA

 

8) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.