Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 357 del 22.12.2004
Seduta del 22/12/2004 alle ore 10.00.
In seguito ad inviti si è riunita nell'apposita sala della Sede Comunale, la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale, risultano:

  1. PERSANTI GIANNI Vice Sindaco reggente

  2. BELLINI GIUSEPPE Assessore

  3. CAVALIERI FOSCHINI WALTER Assessore

  4. CICOGNANI MARIA CRISTINA Assessore

  5. FARINELLI GIULIANO Assessore

  6. GRAMOLELLI EUGENIO Assessore

  7. FELLETTI FABRIZIO Assessore
tutti presenti. Assiste il Sig. DOTT. GIUSEPPE VINDIGNI.
Presiede il DOTT. GIANNI PERSANTI.
OGGETTO:
 
I.C.I. - CONFERMA PER L'ANNO 2005 DELLE ALIQUOTE DIVERSIFICATE, RIDUZIONI E DETRAZIONI.
 
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le proprie deliberazioni n. 12 del 30/01/2001, n. 19 del 09.02.2002 e n.46 del 12.03.2003 e n. 304 del 23.12.2003, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state determinate per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 rispettivamente le aliquote ed il riconoscimento di una ulteriore detrazione a favore di contribuenti in particolare situazione di carattere sociale del tributo indicato in oggetto, ai sensi di quanto allo scopo previsto dagli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 504/1992;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 24.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
Atteso che le disposizioni contenute nell'art. 3 - commi 53 e 55 - della Legge n. 662/1996 e nell'art. 4 del D. L. n. 437/1996 offrono la possibilità di operare in modo diversificato in ordine all'applicazione del tributo in argomento relativamente a quanto segue:
Considerato che l'Amministrazione Comunale, nell'intento di rendere meno gravosa possibile la situazione impositiva di alcune categorie di persone "svantaggiate", ha recepito la richiesta delle associazioni sindacali dei pensionati -CGIL-CISL-UIL-CUPLA- per la determinazione della detrazione d'imposta I.C.I. Euro 258,23 in favore dei contribuenti che si trovino in situazioni particolarmente disagiate dal punto di vista sociale, adeguando i limiti di reddito nelle misure meglio specificate nell'allegata tabella;
Tenuto presente che trattandosi di tributo istituzionalmente finalizzato per il reperimento delle risorse necessarie ad una rilevante parte del fabbisogno finanziario dell'Ente, pur nell'ambito della discrezionalità consentita dalla legge, dovrà essere rapportato alle spese che si prevede di dovere sostenere nel corso dell'esercizio 2005;
Dato atto che le proiezioni riguardanti la presumibile risorsa per l'anno 2005 sono in linea con l'entrata accertata per lo stesso tributo applicato nell'anno 2004 e nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;
Ritenuto che l'adozione del presente atto rientri nelle competenze di questo organo per quanto allo scopo previsto dall'art. 48 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
- di confermare le aliquote, riduzioni e detrazioni meglio risultanti dall'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2005;
Prot. n. 4603/Rag. 673/Serv. Entrate/AF/IC/cmc
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 357 DEL 22/12/2004
 
ALIQUOTE RIDUZIONI E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL' I.C.I. PER L'ANNO 2005.
 

  1. ALIQUOTE

    1. IMMOBILI ADIBITI AD "ABITAZIONE PRINCIPALE" - 5,50 ‰.
      L'aliquota è applicabile unicamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta.

    2. FABBRICATI NON ADIBITI AD "ABITAZIONE PRINCIPALE" - 7 ‰.

    3. IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI (TERRENI E FABBRICATI) - 6 ‰, con le seguenti eccezioni, per le quali è applicata l'aliquota del 5,80 ‰:
    FABBRICATI
    Fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro ( Cat. B1);
    Negozi (Cat. C1);
    Magazzini e locali di deposito (Cat. C2);
    Laboratori per arti e mestieri (Cat. C3);
    Opifici (Cat. D1);
    Alberghi e pensioni (Cat. D2);
    Campeggi (Cat. D8);
    Uffici e Studi privati (Cat. A10).
    TERRENI
    Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti (ex art. 9 - D. Lgs. n. 504/92).

  2. DEDUZIONE DI IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

    1. Per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1) è applicabile una detrazione d'imposta di € 103,29 annue.
      Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi:
      A unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      B abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
      C abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al I° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

    2. La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1), è elevata a € 258,23 per le seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di carattere sociale:
A pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a € 8.604,33 annui, al lordo delle ritenute fiscali;
B pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a € 13.894,96 aumentati di € 1.063,01 per ogni persona a carico;
 
C disoccupati (con certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione) - lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - in mobilità, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a € 13.894,96 , aumentati di € 1.063,01 per ogni persona a carico;
 
 
D famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2005: Nucleo familiare composto da 6 o più componenti all' 01.01.2005;
Reddito familiare riferito all'anno 2005 non superiore a € 52.608,51 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono € 8.767,81 lordi annui per ogni componente superiore a 6;
Si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unità e superiori.
Nel rapporto numero di componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applicherà la detrazione allorquando la metratura stessa sarà inferiore a quella prevista dall’ A.C.E.R. per nuclei familiari di 6 unità;
E Persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio- economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali, se non già beneficiari secondo quanto già visto ai punti precedenti;
 
Sia nel caso della lettera B) (Pensionati e portatori di handicap), che alla lettera C) (Disoccupati - cassintegrati - in mobilità) ed alla lettera D) (Famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 154,94 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. In questa ulteriore circostanza, l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti;
 
 
 
I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla Sezione Tributi del Comune, entro il mese di giugno di ogni anno, per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I., come da fac - simile messo a disposizione dal competente Servizio
I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
Le richieste - autocertificazioni verranno controllate dalla competente sezione dell'Amministrazione Comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.
 
3 RIDUZIONE DI IMPOSTA
Saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della Legge 23.12.1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma.
 
 
 
Letto e sottoscritto.
 
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Gianni Persanti
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vindigni
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14 GEN 2005, art. 124, D. Lgs. 267/00 e contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D. Lgs. 267/00.
Dalla Sede Comunale, addì 11 GEN 2005.
 
IL DIRIGENTE SETTORE I
F. to Dott. FERNANDA VALLARIO
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.