Estratto delibera di C.C. n. 29 del 22/02/2011

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.

 

 

 

 

O M I S S I S

 

 

 
DELIBERA

 

1.      di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2011 nella misura del:

- 6,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze accatastati o potenzialmente accatastabili nelle categorie A1, A8, A9 per le quali si rende applicabile la detrazione per abitazione principale di cui all’Art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92;

- 7,0 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per le abitazioni locate e non locate e relative pertinenze, per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti;

- 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l’esercizio di attività industriali, artigianali o commerciali e, comunque, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e C1, C3. A decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’aliquota agevolata del 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell’attività industriale, artigianale e commerciale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni; tale agevolazione non si applica se il fabbricato di nuova costruzione, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali sopraccitate, è posseduto ma non utilizzato per l’esercizio di attività industriali artigianali o commerciali ed è pertanto soggetto ad aliquota del 7 per mille;

2.      di stabilire, ai sensi dell’Art. 1 del D.L. N. 93 del 27/05/2008, convertito con modifiche dalla Legge N. 126 del 24/07/2008, l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 504/92, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore di detto decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’Art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 504/92;

3.      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.      di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 per le unità immobiliari accatastate o potenzialmente da accatastare nelle categorie A1, A8 e A9;

5.      di stabilire che, al fine dell’ottenimento dell’applicazione dell’esenzione per le fattispecie impositive disciplinate dall’Art. 1 del “Regolamento Comunale I.C.I.”, approvato con deliberazione del C.C. N. 5 del 08/01/2001 (abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e/o viceversa), occorre presentare annualmente una certificazione redatta su apposito modello, predisposto e messo a disposizione dei contribuenti dall’Ufficio Tributi Comunale, e/o scaricabile dal sito internet del Comune. Non sono ammessi e quindi saranno considerati nulli, modelli di certificazione diversi da quello ufficiale predisposto dall’Ufficio Tributi. La certificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 16/12/2011 con validità per lo stesso anno d’imposizione;

6.      di fissare nella misura di Euro 2,00 il limite minimo al di sotto del quale non si esegue il versamento I.C.I. e non si procede ad alcun rimborso I.C.I.;

7.      di fissare, per l’anno 2011, la misura annua degli interessi di cui all’Art. 1, comma 165 della Legge 296/06 nella misura del tasso legale d’interesse stabilito periodicamente con Decreto Ministero dell’Economia e Finanze (dal 01/01/2011 fissato nella misura dell’1,50%);

8.      di comunicare all’Agente della Riscossione della Provincia di Ferrara, Equitalia Ferrara S.p.A., la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalità di cui all'Art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/92.

9.      di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale quanto sopra deliberato;

10.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;