C.C. N. 11 DEL 13/02/2007

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2007 E DETERMINAZIONE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

IL C.C.

 

“OMISSIS”

 

DELIBERA

 

di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nella misura del:

 

6,5 per mille aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, e per gli immobili e relative pertinenze concessi in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa;

 

7,0 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per le abitazioni non locate, per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti.

 

4,0 per mille per i fabbricati di nuova costruzione esclusivamente posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l’esercizio di attività industriali, artigianali o commerciali e, comunque, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e C1, C3.

A decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’aliquota agevolata del 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di inizio dell’attività industriale, artigianale e commerciale al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni.

Tale agevolazione non si applica se il fabbricato di nuova costruzione, potenzialmente da accatastare nelle categorie catastali sopraccitate, è posseduto ma non utilizzato per l’esercizio di attività industriali artigianali o commerciali ed è pertanto soggetto ad aliquota ordinaria.

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di determinare la detrazione per l'abitazione principale in €. 103,29 elevabile a €. 258,23 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale e quindi il beneficio all’applicazione della ulteriore detrazione I.C.I. fino ad €. 258,23, viene riconosciuto ai titolari di importo ISEE non superiore ad €. 9.104,14 con applicazione dei valori della scala di equivalenza di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale per l’individuazione della situazione economica per l’accesso e/o la determinazione dei costi a carico degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 06/11/2002;

“Esempio di calcolo per la determinazione del limite massimo di reddito:

I.S.E.E.

 n.ro occup.nucl. fam.

 scala di equivalenza

 Limiti di Reddito

 

 

 

 

9.104,14

1

1,00

  9.104,14

9.104,14

2

1,57

14.293,50

9.104,14

3

2,04

18.572,45

9.104,14

4

2,46

22.396,18

9.104,14

5

2,85

25.946,80

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

maggiorazione di 0,2 in caso di presenza, nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3 della legge 104 del 5/2/1992, o di invalidità superiore al 66%

maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro e impresa.”

Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale e quindi il beneficio all’applicazione della ulteriore detrazione I.C.I. viene riconosciuto solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

Pensionati e/o portatori di handicap monoreddito in condizione non lavorativa;

Disoccupati;

Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da relativa attestazione ISEE completa di tutte le sue parti, entro il 30.06.2007 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione.

1.      Al fine dell’ottenimento dell’applicazione della detrazione per le fattispecie impositive disciplinate dall’art. 1 del Regolamento Comunale I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 08/01/2001 (detrazione abitazione principale per abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e/o viceversa), occorre presentare annualmente una certificazione redatta su apposito modello, predisposto e messo a disposizione dei contribuenti dall’Ufficio Tributi comunale, e/o scaricabile dal sito internet del comune. Non sono ammessi e quindi saranno considerati nulli, modelli di certificazione diversi da quello ufficiale predisposto dall’Ufficio Tributi. La certificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30.06.2007 con validità per lo stesso anno di imposizione.

2.      Di comunicare al Concessionario della Riscossione della Provincia di Ferrara SIFER S.p.A., la misura delle aliquote come sopra determinate per le finalità di cui all'art. 10, comma 3, del D.lgs. 504/92.

3.      Di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale quanto sopra deliberato.