Deliberazione C.C. n. 20 del 20.03.2009

 

 

Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione ai sensi dell’art. 6, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006, delle aliquote e delle detrazioni applicabili per l'anno d'imposta 2009.

 

 

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

- Visto l’articolo 149 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata;

 

- Visto il Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili (di seguito denominata I.C.I.);

 

- Visti, in particolare, gli articoli 6 e 8 del succitato decreto, e successive modifiche ed integrazioni, statuenti competenze, criteri e modalità di applicazione dell'imposta in oggetto;

 

- Visto l’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, conversione in Legge n. 126/2006, in materia di esenzione I.C.I. prima casa;

 

- Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie;

 

- Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

 

- Visto l'articolo 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, che attribuisce la facoltà ai comuni di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nella misura anche inferiore al 4 per mille e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori;

 

‑ Visto l'articolo 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 relativo alle modalità di stipula e rinnovo dei contratti di locazione e, in particolare, la facoltà dei comuni di modificare le aliquote I.C.I;

 

- Visto l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

- Visto l’articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

- Visto il provvedimento del 19/12/2008 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31/03/2009 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2009;

 

- Visto l'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pubblicazione delle delibere concernenti variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

 

- Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003 che prevede le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI; 

 

- Vista la propria deliberazione n. 24 del 18.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano, per l'anno d'imposta 2008, l'aliquota, i criteri e le modalità di applicazione delle maggiori detrazioni I.C.I.;

 

- Visto l’articolo 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/08/2008, n. 133 che prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

 

- Ritenuto di confermare per l’anno 2009:

 

·        l’aliquota ordinaria per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per  mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle fattispecie riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione;

·        la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;

 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge n. 662/1996, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

- Ritenuto altresì di confermare, per l'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 11.03.1997, n.50, convertito in Legge n. 122/1997, l'elevazione da Euro 103,29 a Euro 258,23, della misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 , e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalità sottoindicate:

 

      a)      pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 9.700,00;

 

      b) pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 15.500,00, aumentato di Euro 1.300,00 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

 

      c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 15.500,00, aumentato di Euro 1.300,00 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.

      I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il pagamento del saldo I.C.I. per l’anno 2009, apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.

      I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2009, fatta salva la potestà del Comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;

 

- Visto l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote in materia di ICI; 

 

- Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;

 

- Dopo votazione palese da parte di n.19 Consiglieri presenti e votanti,di cui n.12 voti favorevoli(PD),n. 7 voti contrari(AR,AN-Pdl,FI-Pdl)

 

D e l i b e r a

 

per le considerazioni espresse in premessa:

 

1)   di determinare per l’anno 2009, a conferma di quanto disposto per il 2008 in forza della propria deliberazione n. 24 del 18.03.208, ed in ossequio al disposto dell’art.77-bis, comma 30 del D.L. 25/05/2008 n.112 convertito in Legge 06/08/2008 n.133, l’aliquota ordinaria per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per  mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione delle fattispecie indicate nell’allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 

2)   di dare atto che per l’anno 2009 la detrazione per abitazione principale è fissata in Euro 103,29 così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;

 

3)   di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4)   di dare atto, altresì, che - ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50, convertito in Legge n. 122/1997, - la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevata da Euro 103,29 a Euro 258,23 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalità sottoindicate:

 

      a) pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 9.700,00;

 

      b) pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 15.500,00, aumentato di Euro 1.300,00 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

 

      c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 15.500,00, aumentato di Euro 1.300,00 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.

      I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il pagamento del saldo I.C.I. per l’anno 2009, apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.

      I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2009, fatta salva la potestà del Comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;

 

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003;

 

6) di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n.20 Consiglieri presenti e votanti,di cui n.13 voti favorevoli (PD,RC),n. 7 voti contrari (AR,AN-Pdl,FI-Pdl) la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di disporre nel merito in termini correnti per assicurare dovuti elementi di correttezza e di valida comunicazione ai cittadini.

 

 

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to Dr.ssa Patrizia Travasoni

 

 

 

Allegato A)

 

      a) aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge 27.12.1997,n. 449:

 

      - recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili

      Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della Legge 05.08.1978, n. 457.

      L'inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

 

      - recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici

      Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona "A" ai sensi dell'articolo 29 delle "Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale " per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere c) e d) dell'articolo 31,  comma 1, della Legge 05.08.1978 n. 457;

 

      - recupero di sottotetti

      Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;

 

      b) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o

      artigianale, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

      c) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati, già esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

           Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale e/o artigianale, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

      d) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali, artigianali e/o di servizio, accatastati o accatastabili  nella categoria catastale D, ubicati nelle zone classificate come “D” produttive dal Piano Regolatore Generale vigente.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale, artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

      e) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività commerciali “di vicinato” ai sensi del D. Lgs. n.114/98 (con superficie fino a 250 mq.) , accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 e D.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell’attività commerciale, anche in seguito a trasferimenti di sede e di titolarità, attestata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune;

 

      f) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;

 

       g) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole che riconoscono l'eccezionalità delle calamità atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla Legge 185/1992;

 

      h) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli ceduti in proprietà da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a parenti fino al 2° grado, purché da questi condotti a titolo di coltivatori diretti  o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuta cessione a titolo di proprietà del terreno medesimo;

 

      i) aliquota nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998;

 

l) aliquota nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta per espressa previsione legislativa e/o regolamentare;

 

m)    aliquota nella misura del 7 per mille per le unità abitative non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta;