DELIBERAZIONE G.C. N. 12 del 01.02.2005

 

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili - Determinazioni per l'anno d'imposta 2005.

 

 

 

LA GIUNTA

 

 

OMISSIS

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   D e l i b e r a

 

per le considerazioni espresse in premessa:

 

1)   di determinare per l'anno 2005 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura base del 5,7 per mille ad eccezione delle seguenti fattispecie:

 

      a)      aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge 27.12.1997,n. 449:

 

      - recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili

      Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della Legge 05.08.1978, n. 457.

      L'inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

 

      - recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici

      Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona "A" ai sensi dell'articolo 29 delle "Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale " per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere c) e d) dell'articolo 31,  comma 1, della Legge 05.08.1978 n. 457;

 

      - recupero di sottotetti

      Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;

 

      b)      aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o

      artigianale, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

      c)      aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati, già esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

           Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale e/o artigianale, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

d)      aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali, artigianali e/o di servizio, accatastati o accatastabili  nella categoria catastale D, ubicati nelle zone classificate come “D” produttive dal Piano Regolatore Generale vigente.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale, artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

 

      e)       aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi ICI per l’esercizio di attività commerciali “di vicinato” ai sensi del D. Lgs. n.114/98 ( con superficie fino a 250 mq.) , accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 e D.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell’attività commerciale, anche in seguito a trasferimenti di sede e di titolarità, attestata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune;

 

      f)      aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

      Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;

 

g)   aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole che riconoscono l'eccezionalità delle calamità atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla Legge 185/1992;

 

      h)   aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli ceduti in proprietà da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a discendenti ed affini entro il 2° grado, purché da questi condotti a titolo di coltivatori diretti  o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale .

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuta  cessione  a titolo di proprietà  del terreno medesimo.

 

      i)      aliquota nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998;

 

      l)      aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

      Si precisa che per "alloggio non locato" deve intendersi l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), ad eccezione delle seguenti fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria):

      1 - unità immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compreso il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

      2 - unità immobiliari date in comodato o in uso gratuito a terzi;

      3 - unità immobiliari possedute  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

      4 - unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili.

      L'aliquota  del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio è rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza.

      Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli artt.21, 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni entro il termine stabilito per il pagamento del saldo I.C.I. per l’anno 2005;

 

2)     di dare atto che per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale è fissata in Euro 103,29, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

3)     di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4)     di dare atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50, convertito in Legge n. 122/1997, la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevata da Euro 103,29 a Euro 258,23 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalità sottoindicate:

 

      a)      pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 8.767,81;

 

      b)            pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 14.158,96, aumentato di Euro 1.083,21 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

 

      c)            disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 14.158,96, aumentato di Euro 1.083,21  per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.

            I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per il pagamento del saldo I.C.I. per l’anno 2005, apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 465 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.

            I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2005, fatta salva la potestà del Comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;

 

5)     di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003;

 

6)     di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

 

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

 

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to dott. P. Travasoni