PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

CC n. 11 del 10/03/2011: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) �C DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L��ANNO 2011.

Il Sindaco illustra il punto all��ordine del giorno. Il Consigliere Monari rileva, al presente riguardo, l��esigenza di procedere ad una politica tributaria che possa consentire un��appropriata redistribuzione del reddito in relazione alle varie categorie contribuenti, concretamente identificate. Il Sindaco descrive la politica del Consiglio al riguardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 15/12/2008, con la quale si stabilivano ai fini dell��imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le aliquote e le detrazioni per l��anno 2009;

Vista la bozza del bilancio di previsione 2010 che rende necessario adottare per l��anno 2010 aliquote e detrazioni I.C.I. in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;

Ritenuto che per il raggiungimento di tale obiettivo possa essere sufficiente nell��anno 2010 riconfermare le aliquote previste per il 2009;

altres��, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, di confermare sostanzialmente per l��anno 2010 quella stabilita nell��anno precedente;

Visto il comma 156 dell��art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. 504/92 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l��approvazione delle aliquote ICI;

Visti lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale di contabilit��;

il D.Lgs. 25 Febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all��art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espressi dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarit�� tecnica e del Ragioniere economo in ordine alla regolarit�� contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa: presenti n. 10+ il Sindaco, astenuti n. 0, contrari n. 4, favorevoli n. 7

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D E L I B E R A

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  1. DI CONFERMARE per l��anno 2010, l��aliquota agevolata nella misura del 6 (sei) per mille in favore delle persone fisiche residenti nel Comune, per l��unit�� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale non rientrante nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l�� aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;

     

  2. DI CONFERMARE per l��anno 2010, una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell��attivit�� la costruzione e l��alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.

     

  3. DI CONFERMARE per l��anno 2010 una aliquota ridotta al 4 (quattro) per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unit�� immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall��inizio dei lavori.

  4. DI DARE ATTO che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08, possono usufruire dell��aliquota ordinaria del 6 (sei) per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

  5. DI DARE ATTO che con l��applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d��entrata per l��imposta Comunale sugli Immobili da indicare nel bilancio di previsione per l��esercizio finanziario 2010, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2008;

  6. DI PREVEDERE, per l��anno 2010, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali non rientranti nel regime esonerativo di cui al D.L. 93/08 come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l��applicazione dell��imposta comunale sugli immobili;

  7. DI RIBADIRE che la detrazione di cui al punto 6 va sottratta dall��imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell��anno durante il quale per l��immobile si �� protratta la destinazione che d�� diritto all��agevolazione; qualora la detrazione riguardi pi�� soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

  8. DI DARE ATTO che i proprietari o equipollenti delle unit�� immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l��anno 2010 dell��aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6);

  9. DI INCARICARE il Funzionario responsabile di curarne la pubblicazione come previsto dal quarto comma dell��art. 58 del D.Lgs. 446/97.

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  10. SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, �� dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell��art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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