Comune di Bologna - Area Finanza Settore Entrate

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI 2007

 

ALIQUOTE 2007

Per l'anno 2007 il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote:

 

ESENZIONE PER ABITAZIONI CON VALORE CATASTALE NON SUPERIORE AD EURO 50.000

Art. 8 quater del Regolamento ICI

A decorrere dal 1 gennaio 2007, è stata introdotta, con una modifica al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)" del Comune di Bologna, l’esenzione dall’ICI per i cittadini residenti nel comune che possiedono la sola abitazione principale, classificata o classificabile nella categoria catastale A3, A4 o A5, ed eventuale pertinenza, di valore catastale complessivo non superiore ad Euro 47.619,00 (pari ad Euro 50.000,00 quale valore catastale rivalutato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996)

Per potere usufruire dell’esenzione di imposta, i soggetti passivi devono essere in possesso del seguente requisito: reddito familiare riferito all'anno 2006, non superiore a Euro 15.000,00 annui netti per ogni componente il nucleo familiare. Il nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, è considerato facendo riferimento alla situazione anagrafica al primo gennaio 2007.

Il reddito netto di riferimento è dato dalla differenza tra il reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale, degli oneri deducibili e della deduzione per oneri di famiglia) e l'imposta IRPEF (al netto delle detrazioni e comprensiva delle addizionali comunale e regionale), indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente con i loro familiari: il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; il locatario, che la detiene sulla base di un contratto di locazione registrato; il parente di 1° grado (in linea retta) del proprietario soggetto passivo d’imposta, che la utilizza a titolo gratuito.

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

Esclusivamente nel caso di abitazione locata con contratto registrato e nel caso di abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti fino al 3° grado, al coniuge, ad affini fino al 2° grado o ai cointestatari dell'immobile, il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio. Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.

E’ da considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata.

 

DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

Per l'applicazione delle aliquote previste:

il soggetto passivo dell'imposta deve presentare al Comune, entro il 17/12/2007, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile e dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata).

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA

L’importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è fissata per l’anno 2007 in Euro 118,79.

E’ riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta da aggiungersi a quella di €. 118,79, prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati (A-B-C-D-E), a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unico immobile al primo gennaio 2007, e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

ULTERIORE DETRAZIONE DI € 51,65

  1. Famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2007;

    ULTERIORE DETRAZIONE DI € 61,97

  2. Famiglia con tre o più figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2007;

  3. Famiglie numerose composte da sei o più persone al primo gennaio 2007;

  4. Famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% al primo gennaio 2007.

Nei sopracitati casi A-B-C-D il reddito familiare riferito all'anno 2006, non deve essere superiore a €. 8.690,00 annui netti per ogni componente il nucleo familiare.

  1. Pensionati e altri soggetti in condizione non lavorativa, che abbiano compiuto il 60° anno di età al primo gennaio 2007, con un reddito personale non superiore a €. 8.690,00 annui netti riferito all’anno 2006.

Il reddito netto di riferimento, è dato dalla differenza tra il reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale, degli oneri deducibili e della deduzione per oneri di famiglia) e l'imposta IRPEF (al netto delle detrazioni e comprensiva delle addizionali comunale e regionale), indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006.

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all'ulteriore detrazione per l’anno 2007 i contribuenti dovranno far pervenire entro il 17/12/2007, al Comune di Bologna - Area Finanza Settore Entrate - tramite raccomandata o consegnata direttamente al medesimo ufficio, una autocertificazione in carta libera, attestante, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti in uno dei casi A-B-C-D-E.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione stessa, nonché il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

 

VERSAMENTO

Per il Comune di Bologna i versamenti vanno effettuati sul C/C postale 546408 intestato a: concessione di Bologna GEST Line Spa – Piazza San Domenico, 1 40124 Bologna.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se l'importo da versare supera i 10 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Sarà possibile effettuare il versamento:

 

DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione I.C.I. per le variazioni avvenute nell’anno 2006, redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 (tra il 2 maggio ed il 31 luglio 2007), al Comune di Bologna, Area Finanza - Settore Entrate, dove verrà rilasciata la relativa ricevuta, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio.

 

ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI

Art. 8 ter del Regolamento ICI

L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Il Regolamento ICI del Comune di Bologna, dispone che la suddetta esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

 

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate - Area Finanza del Comune di Bologna - Via Capramozza n.15, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00, e, per i mesi di maggio, giugno e luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 – e-mail: icicapramozza@comune.bologna.it – telefono: 051/2193690 e 051/2193471.