I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2005

 

 

*     Unità immobiliari adibite ad abitazione principale                4,8 per mille

*     Detrazioni di imposta per abitazione principale                    EURO 132,00

*     Unità immobiliari locate con contratto ad uso abitativo      ESENTE

    così detto “concordato” (ex art. 2, comma 3,

     Legge 9/12/98, n. 431)

*     Altre unità immobiliari                                                             7 per mille

*     Unità immobiliari (civile abitazione) non locate                   9 per mille

 

Il regolamento dell’I.C.I. (approvato con delibera del C.C. n. 90 del 18/11/98 e successivamente modificato con delibera n. 135 del 27/11/02) identifica come abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, oltre a quelle considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata):

 

a)   l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti vuota oppure  a condizione che siano soddisfatte le situazioni riportate ai punti successivi b) o c);

b)   l’abitazione locata, con contratto regolarmente registrato all’Ufficio del Registro, a soggetto che la utilizza come dimora abituale ed in possesso della residenza anagrafica;

c)   l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle) o ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna e figliastri) che la occupano quale loro abitazione principale ed in possesso della residenza anagrafica, oppure l’abitazione di proprietà del coniuge separato che debba variare residenza a seguito di provvedimento di separazione legale che assegna l’abitazione coniugale all’altro coniuge;

d)   due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e)   l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti vuota oppure a condizione che siano soddisfatte le situazioni riportate ai punti b) o c).

Le cantine, i garages, i posti macchina coperti e scoperti appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A, C6 e C7 che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi entro un mese dall’avvenuto evento in alternativa alla “comunicazione”.

 

I fabbricati adibiti ad abitazioni e le rispettive pertinenze di nuova costruzione, di proprietà di imprese o cooperative costruttrici, sono assoggettate ad aliquota ordinaria per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di ultimazione lavori, dopo il quale saranno considerati come fabbricati sfitti.

 

Dal 1° gennaio 2003 la dichiarazione presentata su modello ministeriale è stata sostituita dalla “comunicazione”.

La “comunicazione” di inizio, di cessazione o di variazione deve essere presentata entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il versamento dell’I.C.I. dove essere effettuato esclusivamente sul:

C/C Postale n. 39429295

intestato a: Comune di Granarolo dell’Emilia - ICI - Servizio Tesoreria