ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.S. N.27 DEL 01.03.06 ADOTTATA DAL COMUNE DI DIANO MARINA (PROV.IM) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2006

 

 

 

Il Commissario Straordinario

“omissis”

 

DELIBERA

 

-        di determinare per l’anno 2006 le seguenti aliquote I.C.I. da applicare nel Comune di Diano Marina, confermando quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.74/2005:

 

1.    ALIQUOTA AGEVOLATA del 4 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Diano Marina, esclusivamente all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purché vi sia dimora abituale;

 

2.    ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, (comprese aree fabbricabili)  diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve  quelle previste nei punti successivi;

 

3.    ALIQUOTA del 6,5 per mille da applicare ad immobili attualmente utilizzati per le attività produttive, come di seguito specificati:

 

GRUPPO “A”

      Categoria  A/10       Uffici e studi privati

GRUPPO “C”

      Categorie: C/1         Negozi e botteghe

                        C/3         Laboratori per arti e mestieri

                        C/4         Fabbricati e locali per esercizi sportivi

GRUPPO “D” 

       Tutte le categorie

 

ALIQUOTA del 5 per mille da applicare a terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata o dati in gestione gratuita al coniuge o ai parenti entro il primo grado; ai sensi dell’art.58, comma 2, del D.Lgs.n.446/97, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

 

 

-      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta all’aliquota agevolata del 4 per mille, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.:

¨     Art.10, comma 4, punto a. – anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

¨     Art.10, comma 4, punto b. – soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso;

¨     Art.10, comma 4, punto c. – due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

¨     Art.10, commi 2 e 3 – cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un’abitazione principale, così come individuate dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell’I.C.I., purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potrà essere applicata tale agevolazione per più di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, ma si può detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

¨     Art.11, commi 3 e 4 – abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali;

¨     Art.11, comma 5, - proprietari che concedono in locazione immobili classificati o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali con contratti -tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali.

 

 

Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda, su moduli predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune, nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovrà poi essere trasmessa, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., all’Ufficio Protocollo del Comune od inviata tramite raccomandata A.R.. La comunicazione vale fino al perdurare delle condizioni previste.

 

 

-        di determinare in EURO 103,29, come per l’anno 2005, la detrazione per l’imposta dovuta per la “prima casa”, rapportata al periodo dell’anno in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, secondo le modalità indicate nell’art.8, comma 2, del D.Lgs.n.504/92, così come sostituito dalla L.662/96;

 

 

“omissis”