C I T T A’ D I I M P E R I A

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’ICI 2011

SCADENZE

- unica soluzione……… 16 giugno 2011;

- due rate……………… 16 giugno 2011 (acconto) e 16 dicembre 2011 (saldo)

ALIQUOTE 2011

Sono state confermate le aliquote già vigenti nel 2010, ossia:

- aliquota ordinaria…6,5 per mille (immobili diversi dall’abitazione principale e aree

fabbricabili);

- aliquota ridotta……3,5 per mille (abitazione principale di categoria A1 e A8 e

relative pertinenze; spetta la detrazione di € 104 da rapportare ai mesi di possesso e al

numero di persone che ne usufruiscono).

L’abitazione principale (di categoria diversa da A1 e A8) ed eventualmente due pertinenze

(un C2 e un C6) sono esenti.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

- conto corrente postale n° 377 64 925 intestato ad AST S.p.A. ICI presso gli sportelli

dell’AST S.p.A. in Via Cascione n° 130 o qualsiasi ufficio postale;

- F24 (codice Ente: E290; codice tributo ICI aree fabbricabili: 3903; codice tributo ICI altri

fabbricati: 3904; codice tributo abitazione principale 3901);

- on line, con addebito sulla carta di credito e senza commissioni, sul sito internet

ww.comune.imperia.it (oltre alla possibilità di versare l’ICI, il modulo consente anche la

consultazione della propria situazione tributaria risultante negli archivi comunali, previo

rilascio delle credenziali di accesso da parte degli uffici comunali. Per accedere al modulo, è

necessario collegarsi al sito del Comune di Imperia e accedere al link indicato in home page,

ovvero accedere alla pagina relativa ai tributi, e seguire le istruzioni indicate).

I bollettini di conto corrente postale sono disponibili presso l’Ufficio ICI, gli sportelli

dell’AST S.p.A. in Via Cascione n° 130 e presso gli uffici postali.

ARROTONDAMENTO

A partire dall’anno 2007, tutti i versamenti dell’ICI devono essere arrotondati all’unità di

euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, e per eccesso se superiore.

CALCOLO DELL’IMPOSTA

· immobili diversi dall’abitazione principale di categoria A e C, esclusi A/10 e C/l

Rendita catastale + 5 % = rendita catastale 2011

Rendita catastale 2011 x 100 = valore catastale 2011

Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

· abitazione principale per fabbricati di categoria catastale A1 e A8 e relative

pertinenze

Rendita catastale + 5% = rendita catastale 2011

Rendita catastale 2011 x 100 = valore catastale 2011

Valore catastale x 3,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

La detrazione, pari a € 104, va rapportata ai mesi di possesso ed eventualmente al numero di

soggetti che ne usufruiscono per il medesimo fabbricato e poi detratta dall’imposta.

· fabbricati di categoria B

Rendita catastale + 5 % = Rendita catastale 2011

Rendita catastale 2011 x 140 = valore catastale 2011

Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

· fabbricati di categoria A/10 e D (con rendita catastale)

Rendita catastale +5% = rendita catastale 2011

Rendita catastale 2011 x 50 = valore catastale 2011

Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

· fabbricati di categoria C/l

Rendita catastale +5%= Rendita catastale 2011

Rendita catastale 2011 x 34 = valore catastale 2011

Valore catastale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

· aree fabbricabili

Valore venale x 6,5 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alle percentuali di

possesso.

ACCONTO

Si procede al calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno con le aliquote 2010 e si versa,

quale acconto entro il 16 giugno, il 50% di tale importo.

SALDO

Entro il 16 dicembre, si deve calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno con le aliquote per

il 2011 e detrarre l’acconto già versato a giugno, per ottenere l’importo da versare a saldo.

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI

Si ricorda che, a partire dall’anno di imposta 1997, le rendite catastali dei fabbricati risultanti

dalle visure catastali, ai fini del calcolo dell'ICI, devono essere rivalutate del 5%.

SOGGETTO NON ASSEGNATARIO

Il soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,

può beneficiare dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale, a condizione che lo

stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato

ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

PERTINENZE

Possono usufruire dell'esclusione dall’imposta le pertinenze asservite all’uso dell’abitazione

principale, distintamente accatastate, al massimo nel numero di due, una di categoria C/6 ed

una di categoria C/2, adibite l'una a garage, posto auto, box e 1'altra a cantina o soffitta, a

condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione

principale, e non siano locate.

Eventuali pertinenze riferite ad abitazioni principali di categoria A1 ovvero A8 possono

beneficiare, al pari dell’abitazione, dell’aliquota agevolata del 3,5 per mille.

Si devono dichiarare, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta, le pertinenze

che soddisfano le condizioni di cui sopra, (se non sono già state denunciate negli anni

precedenti) tramite apposita comunicazione scritta, contenente i dati catastali, all'Ufficio ICI

del Comune di Imperia.

AREE FABBRICABILI

Si rammenta che, mentre i terreni agricoli situati nel Comune di Imperia sono considerati

esenti per disposizione di legge, sono invece soggette all'ICI le aree utilizzabili a scopo

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione; il valore su cui calcolare l’ICI è il valore venale in

comune commercio.

Nell’anno 2010 sono stati approvati dal Comune dei valori minimi di riferimento,

omogenei per zona di Piano Regolatore, che si prega di verificare per i

proprietari di aree edificabili.

INAGIBILITA' O INABITABILITA'

E’ prevista la riduzione al 50% dell'imposta dovuta nei casi di inagibilità o inabitabilità,

congiunta all'assenza di utilizzo anche parziale; il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato

diroccato, pericolante, fatiscente) non deve essere superabile con interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, bensì soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo

e/o di ristrutturazione edilizia secondo le leggi in vigore. Poiché negli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria sono comprese moltissime casistiche, si consiglia di

esaminare attentamente il tipo di lavori occorrenti per eliminare le cause di inagibilità od

inabitabilità, considerando le notevoli restrizioni imposte dalla legge in questo campo. E'

possibile richiedere un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale per accertare la situazione

reale dell'immobile previo il versamento di euro 20,66 per ogni unità immobiliare su c/c

postale n° 11241189 intestato a: Comune di Imperia con causale: sopralluoghi ICI - entrate

extratributarie proventi di servizi pubblici. In alternativa, lo stato di inagibilità può essere

dichiarato con autocertificazione; la riduzione dell’imposta ha decorrenza dalla data in cui

l’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione

della dichiarazione sostitutiva del contribuente.

RESIDENTI ALL’ESTERO

Per i cittadini italiani residenti all’estero, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale in Italia, si applica l’aliquota del 3,5 per mille e la detrazione dall’imposta pari a €

104, se l’abitazione non è locata.

Tutti i cittadini non residenti in Italia possono effettuare il versamento in una unica soluzione

entro il 16 dicembre, con l'applicazione degli interessi nella misura del 3%.

PAGAMENTO DALL’ESTERO

Per i soggetti residenti all’estero, è possibile effettuare i versamenti dall’estero a mezzo

bonifico bancario indicando nella causale:

- cognome e nome

- codice fiscale italiano o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato

dallo Stato fiscale di residenza

- anno d’imposta

- acconto/saldo

e utilizzando i codici:

IBAN IT11U0760110500000037764925

BIC BPPIITRRXXX

beneficiario: AST SpA - ICI

IMPORTO MINIMO

I versamenti ICI non sono dovuti qualora siano uguali o inferiori a € 3,00.

ORARI UFFICI

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio ICI sono:

- da lunedì a venerdì…….. dalle 8.30 alle 13.00;

- lunedì e giovedì…………dalle 15.30 alle 17.00.

Per contattare l’Ufficio ICI:

tel. 0183/701.416-417-271; fax 0183/29.06.91; e-mail ici@comune.imperia.it.

Gli orari di sportello dell’AST S.p.A., società concessionaria per la riscossione dell’ICI per il

Comune di Imperia, con sede in Via Cascione n° 130, Imperia, sono:

- da lunedì a venerdì…………… dalle 8.30 alle 12.30;

- lunedì e giovedì………………. dalle 15.00 alle 16.00.

Per contattare l’AST S.p.A.:

tel. 0183/66.01.48.

Le informazioni per il versamento dell’ICI sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Imperia al

seguente indirizzo: www.comune.imperia.it.