IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2006, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni che seguono:

 

-         5,8 per mille sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con  detrazione  misura unica di € 103,29;

-         7 per mille sulle rimanenti unità immobiliari;

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 28.03.2007, di proposta al Consiglio comunale di confermare , per l’anno 2007, le aliquote ICI, vigenti al 31.12.2006;

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006 (G.U. n. 287 in data 11 dicembre 2006), è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2007;

 

Dato, altresì, atto che con decreto del Ministro dell’Interno  del 19 marzo 2007 (G.U. n. 71 del 26 marzo 2007), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Acquisti i pareri di cui all’articolo 49, comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

Di confermare, per l’anno 2007, la deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2006, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote e le detrazioni ICI, che seguono:

 

-         5,8 per mille sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con  detrazione  misura unica di € 103,29;

-         7 per mille sulle rimanenti unità immobiliari;

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.