La Giunta
 
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n° 4 del 25/02/2000 con la quale, fra l'altro, erano state fissate come di seguito le aliquote dell'ICI, per l’anno 2000:
 
a)         unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431
                                                                                                           6 per mille
 
b)        immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati
                                                                                                           7 per mille
 
c)       terreni agricoli                                                                       4,80 per mille
 
d)      aree edificabili                                                                            7 per mille
 
2)             era stata stabilita in Lit.200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 18/2001, le predette aliquote erano state confermate per l’anno 2001 ,con propria deliberazione n. 26/2002 le stesse sono state confermate per l’anno 2002, con propria deliberazione n. 26 dell’8/2/2002, per l’anno 2003 con propria deliberazione nr. 24 del 21/02/2003 e per l’anno 2004 con propria deliberazione nr. 29 del 12/03/2004;
 
RITENUTO di confermare per l'anno 2005, in ordine all'applicazione dell'ICI, le medesime aliquote applicate nell'anno 2004, nonché l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n.504, e successive modificazioni.
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e, in particolare, l’art. 42, 2° comma , lettera f);
 
Visto la L. 1 marzo 2005 n. 26 di conversione del DL. n.314 del 30.12.2004, con la quale è stato differito al 31.3.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso;
 
VISTO l'art. 53 - comma 16 - della legge 23/12/2000, n. 388 – come sostituito con l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), ove è previsto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
 
PRESO ATTO che in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Tributi (Dr.ssa Carmela Borda).
 
Ad unanimità di voti, espressi mediante alzata di mano,
 
Delibera
 
Di confermare come di seguito, per l'anno 2005, le aliquote già in vigore dell’Imposta Comunale sugli Immobili  relative alle unità immobiliari situate nel territorio del Comune di Riva Ligure:
 
a)         unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate – con contratto stipulato entro la data del 17/02/2004 - a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431
 
                                                                                                           6 per mille
 
c)         immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati
                                                                                                           7 per mille
 
c)       terreni agricoli                                                                       4,80 per mille
 
d)      aree edificabili                                                                            7 per mille
 
2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del T.U. 18/08/2000, n.267, con separata, unanime, favorevole votazione palese.
 
 
 
 
 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
 
 
 
 
18/03/2005 
 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICABILI NELL’ANNO 2005.
 
 
 
 
VISTO:              Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
 

Il Responsabile

del Servizio Tributi

- Dr.ssa Carmela Borda -