Aliquote ICI anno 2011

Aliquota ordinaria                   7,00 per mille

L’esenzione per l’abitazione principale si applica, oltre che per l’unità immobiliare ad essa destinata, anche per le relative pertinenze, al massimo due se ubicate nello stesso complesso immobiliare dell’abitazione principale o al massimo una se ubicata in un complesso immobiliare diverso dall’abitazione principale (categorie: C/2-C/6-C/7.)

 

Modalità di pagamento:

Versamento intestato a: Comune di Diano Arentino   – ICI. c/c/p 08432298. (IBAN: IT61M0760110500000008432298)

Acconto entro il 16 giugno 2011 (50% dell’imposta pagata nell’anno 2010);

Saldo entro il 16 dicembre 2011 e calcolato con le aliquote in vigore nell’anno corrente;

Disposizioni particolari

Il comune di Diano Arentino, con proprie disposizioni regolamentari, ha esteso il beneficio dell’abitazione anche per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. I suddetti benefici comportano l’esenzione per la sola abitazione principale, escluse quindi eventuali pertinenze  e decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione

Aree Fabbricabili

Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta calcolata in relazione al valore di mercato delle aree stesse ed in relazione alla deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con il n. 13 in data 04.03.2009 di rideterminazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta. Si dà atto che dal 2011 è stata deliberata una aliquota agevolata del 4 per mille e che con modifica all’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili si è stabilito che l’imposta è ridotta del 50% per le aree edificabili quando, in base agli strumenti urbanistici vigenti, la stessa non raggiunge complessivamente almeno il 50% del lotto minimo edificabile.

Quando la superfice complessiva dell’area edificabile supera il 50% del lotto minimo l’imposta è ridotta  della percentuale di lotto mancante per il raggiungimento del lotto minimo.

 

Terreni agricoli

Sono esenti in quanto ricadenti in zona montana

Immobili inagibili o inabitabili

La riduzione dell’imposta del 50% si applica agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o  con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n’ 445. La condizione di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere comunicata a mezzo di denuncia di variazione entro il 31 luglio  dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. La denuncia deve essere integrata della documentazione dello stato dell’immobile.

                                    Ufficio Tributi