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OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Conferma  aliquote anno 2009.

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I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

 

Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta.

 

 IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ardissone Sabrina  ____________ F.to __________

 

 IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO

Arch. GIOSSO Andrea  ____________ F.to __________

 

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LA GIUNTA COMUNALE

 

- Richiamato il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;

 

- Ritenuto, tuttavia, ai fini dell’approvazione da parte della giunta comunale degli schemi di bilancio annuale e pluriennale, nonché della relazione revisionale e programmatica di stabilire le aliquote del tributo in questione, con valore altresì di proposta di deliberazione del consiglio comunale;

 

Visto il Decreto del ministero dell’interno del 20.12.2007 che ha disposto la proroga dell’adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2008 al 31.03.2008;

 

-Richiamato l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che testualmente recita: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali, … l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine…”

 

- Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze della abitazione principale, nel senso che “…. Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze…..deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze…”;

 

-Dato atto che il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa con decorrenza dal primo acconto di giugno 2008 anche per le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.);

 

- Visto, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “…salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;

 

-Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con il n. 7, in dat 21.03.2007 con la quale si determinavano le seguenti aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2007 e la deliberazione G.C. n. 22 del 26.03.08 con le quali le seguenti venivano confermate anche per il 2008 e precisamente:

 

aliquota ordinaria      7 per mille;

 

Pertinenze dell’abitazione principale (C/6 e/o C/2). Massimo due pertinenze, a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;

 

Esenzioni: terreni agricoli, perché il Comune è interamente montano.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

-Ritenuto di poter provvedere per l’esercizio in corso alla conferma delle aliquote e detrazioni sopraindicate, deliberate per l’anno 2008;

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare, per l’anno 2009, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e del regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per tutti i fabbricati, confermando la misura già stabilita per l’anno 2008.

2.      Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Leg.vo 267/2000.