COPIA

 

 

 

Comune di Diano Arentino

PROVINCIA DI Imperia

 

verbale di Deliberazione

DelLA GIUNTA COMUNALE N° 7

 


OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili ICI. Determinazione aliquote anno 2007. Proposta.

 

 

Nell’anno DUEMILASETTE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 12:30 nella sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

 

NOMINATIVO

PRESENTE

ASSENTE

GASTALDI DELIO

ROSSI VINCENZO

BERTONE MAURO

X

X

X

 

 

 

 

TOTALE

 

3

 

0

 

Presiede il Sig.: GASTALDI DELIO

 

Assiste quale segretario il  Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -   

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.


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OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili ICI. Determinazione aliquote anno 2007. Proposta.

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I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

 

Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta.

 

 IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ardissone Sabrina  ____________ F.to __________

 

 IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO

Arch. GIOSSO Andrea  ____________ F.to __________

 

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LA GIUNTA COMUNALE

 

- Richiamato il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;

 

- Ritenuto, tuttavia, ai fini dell’approvazione da parte della giunta comunale degli schemi di bilancio annuale e pluriennale, nonché della relazione revisionale e programmatica di stabilire le aliquote del tributo in questione, con valore altresì di proposta di deliberazione del consiglio comunale;

 

- Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2006, che ha fissato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007;

 

- Richiamato il comma 169 dell’ art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;

 

- Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze della abitazione principale, nel senso che “…. Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze…..deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze…”;

 

- Visto, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “…salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;

 

- Atteso che al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio si rende necessario determinare per l’anno 2007 le aliquote ici nelle misure di seguito indicate:

 

aliquota ordinaria      7 per mille;

 

aliquota agevolata      5 per mille, da applicarsi nei seguenti casi:

 

a) Abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse - detrazione euro 120,00;

    

b) Abitazione concessa in uso gratuito a  parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione    che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione - Detrazione: euro 120,00;

 

c) Pertinenze dell’abitazione principale (C/6 e/o C/2). Massimo due                                       pertinenze, a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;

 

Esenzioni: terreni agricoli, perché il Comune è interamente montano.  

 

Incremento detrazione:  i contribuenti che per l’anno 2006 si trovano nelle condizioni di disagio sociale, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici, possono elevare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 120,00 a 154,94:

 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998;

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

1. Di approvare, stante quanto esposto in narrativa, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, la proposta di determinazione delle aliquote ici per l’anno 2007, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, nelle seguenti misure:

 

7 per mille: aliquota ordinaria;

 

5 per mille, aliquota agevolata, da applicarsi nei seguenti casi:

 

a) Abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse - detrazione euro 120,00;

    

b) Abitazione concessa in uso gratuito a  parenti entro il 1 grado in linea retta (padri/figli),a condizione    che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; per usufruire della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione - Detrazione: euro 120,00;

 

c) Pertinenze dell’abitazione principale (C/6 e/o C/2). Massimo due                                       pertinenze, a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare; oppure di n°1 pertinenza se ubicata in un complesso immobiliare diverso da quello in cui è situata l’abitazione principale;

 

Esenzioni: terreni agricoli perché il Comune è interamente montano.  

 

Incremento detrazione:  i contribuenti che per l’anno 2006 si trovano nelle condizioni di disagio sociale, ai sensi del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Ici, possono elevare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da Euro 120,00 a 154,94:

 

3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.

 

Successivamente, con separata votazione, all’unanimità dei voti favorevoli resi dagli aventi diritto, la Giunta comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.