IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare l'art. 6 che stabilisce, per i Comuni, l'obbligo di fissare l'aliquota per l'Imposta Comunale  sugli  Immobili,  con effetto per l'anno successivo;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, con il quale, tra l'altro, viene disposto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione all’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgvo. 28/09/1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi loculi, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO inoltre il comma 156 della Lege 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’Ici è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006 (G.U. n. 287 in data 11 dicembre 2006) è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2007 e ulteriormente differito al 30/04/2007 con successivo Decreto del 19/03/2007;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 18/02/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2006;

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 18/12/1998, sottoposta a controllo preventivo di legittimità ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, composto  da n. 20 articoli;

 

RITENUTO opportuno di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote, nonché la detrazione per abitazione principale:

 

DATO ATTO che a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune di Castellaro e il Concessionario per la riscossione Sestri Spa, a partire dall’anno d’imposta 2004 l’ICI dovrà essere versata da parte  dei contribuenti al suddetto Concessionario;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario  in  ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI E N. 3 CONTRARI (Anfossi Gianfranco, Mileto Raffaele e Nuvolone Domenico) espressi nei modi e forme di legge;

 

 D E L I B E R A

 

 

1) Di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili: