Copia

 

 

 

COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

  27/05/2011
N. 39

 

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011          

 

L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

 

Cognome e Nome

Presente

1.         GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco

2.         ALBERGHI MASSIMO - Assessore

No

3.         ARIETA PIERO SALVATORE - Assessore

4.         CAGNACCI MATTEO - Assessore

5.         MANNI MARIO - Assessore

6.         CORDONI GIOVANNI - Assessore

7.         GAROFALO DOMENICO - Assessore

8.         LANTERI ANDREA - Consigliere

9.         LOMBARDI IVAN - Vice Sindaco

10.     BEGHELLO LUIGI - Consigliere

11.     ORENGO ROBERTO - Consigliere

12.     BELCAMINO COSIMO - Consigliere

13.     ROGGERI CRISTINA - Consigliere

No

14.     CASELLI DIEGO - Consigliere

15.     NEGRONI MAURIZIO - Consigliere

16.     ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere

No

17.     LUPI GIANCARLO - Consigliere

18.     LUPI PIERA - Consigliere

No

19.     ASCHERO UBERTO - Consigliere

No

20.     LUPI CRISTIAN - Consigliere

21.     BOLLA MASSIMO - Consigliere

No

Totale Presenti:

15

Totale Assenti:

6

 

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.


Il Presidente introduce il tredicesimo  punto posto all'o.d.g. relativo a: “Imposta Comunale sugli immobili – conferma delle aliquote per l’anno 2011” e cede la parola al consigliere Belcamino per la disamina della pratica.

 

Dr. Belcamino (Consigliere Delegato al bilancio): spiega che anche per l'anno 2011 si confermano le aliquote ICI dell’ anno 2010 ed illustra le diverse casistiche.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 23.02.1993, con la quale:

1.      si prendeva atto della normativa dettata dal D.Lgs. 30/12/1992, n° 504, ed in particolare, dell'istituzione dall'anno 1993 dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), disposta dall'art. 1, comma 1;

2.      si stabiliva nella misura del 4,25 per mille l'aliquota della predetta imposta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, commi 1 e 2 e dall'art. 18, comma 1;

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 1060 del 22/12/1994 di aumento al 4,90 per mille dell'aliquota di cui si tratta, per l'anno 1995;

 

RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n° 130 del 29 Febbraio 1996 e n° 206 del 13/03/1997 in cui veniva fissata l'aliquota del 5,50 per mille per gli anni 1996 e 1997;

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C: n° 324 del 15/04/97 in cui veniva differenziata l'aliquota per i terreni agricoli, determinandola al 4,40 per mille;

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 62 del 26/02/1998 con la quale, per l’anno 1998, veniva fissata l'aliquota al 6 per mille, mantenendo inalterata al 5,50 per mille l'aliquota per l'abitazione principale ed al 4,40 per mille l'aliquota per i terreni agricoli;

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 17 del 30/03/1999 con la quale, per l’anno 1999:

1. veniva fissata al 7 per mille l’aliquota ordinaria;

2. veniva fissata al 5,50 per mille l’aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel Comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 09/12/1998, n° 431;

3. venivano confermate al 5,50 per mille l’aliquota per l’abitazione principale ed al 4,40 per mille l’aliquota per i terreni agricoli;

 

RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n° 23 del 1° febbraio 2000, n° 286 del 28 dicembre 2000, n° 34 dello 07/02/2002, n° 33 del 13/02/2003 e n° 27 del 10/02/2004, n° 56 del 28/02/2005 e n° 35 del 10/02/2006 con la quali, anche per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 venivano confermate le aliquote fissate per l’anno 1999;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n° 97 del 26.04.2007 con cui sono state confermate per l’anno 2007 le aliquote fissate per l’anno 1999.

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 03/04/2008 con cui sono state confermate le aliquote approvate per il 2007, introducendo inoltre una nuova aliquota pari al 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 431/1998, da almeno due anni.

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 14 del 19/03/2009 e n° 19 del 31/05/2010 con cui venivano confermate per gli anni 2009 e 2010 le aliquote fissate per l’anno 2008.

 

VISTA la deliberazione Consiliare n° 3 del 28/02/1996 di aumento della detrazione concessa ai detentori di abitazione principale da Lit. 180.000 a Lit. 230.000 pari ad € 118,79 a partire dall’esercizio 1996;

 

VISTO il comma 30 dell’art.77 bis del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008, che prevede la sospensione fino al 2011, del potere degli EE.LL di deliberare aumenti di tributi, addizionali e aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU.

 

CONSIDERATO pertanto, ai sensi della norma sopra citata, che non è possibile prevedere aumenti delle aliquote ICI, e ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di confermare quanto approvato per l'anno 2010.

 

VISTO l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dal comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n° 296, ai sensi del quale l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale.

 

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n° 296, il quale stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2011 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 da parte degli Enti Locali al 30.06.2011;

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio sino alla data di cui sopra;

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

 

Rientra il consigliere Alberghi ed esce il consigliere Orengo Roberto: i presenti sono pertanto n. 15.

 

Con la seguente votazione, resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente:

 

Presenti:                                                                                                       n. 15

Favorevoli alla proposta:                                                                              n. 14

Contrari alla proposta (Lupi C. Gr. “Centrodestra”)                                     n. 1

 

               D E L I B E R A

 

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2011 le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del Comune di Taggia come segue:

a)      Terreni agricoli: 4,40 per mille;

b)       Immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;

c)      Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 09/12/1998, n° 431: 5,5 per mille;

d)      Immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 431/1998, da almeno 24 mesi: 9,00 per mille, con le seguenti precisazioni.

Sono escluse ed applicano pertanto l’aliquota ordinaria (7 per mille):

 

·         le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 431/1998 nei precedenti 24 mesi;

·         le abitazioni concesse, ai sensi dell’art. 8 del regolamento ICI, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare. A tali abitazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le abitazioni principali, in quanto assimilate ad esse ad opera del regolamento comunale;

·          l’abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare per nucleo familiare, a condizione che la stessa sia ammobiliata, provvista di allacci alle utenze domestiche e sia tenuta a stretta disponibilità del contribuente;

·         le unità immobiliari in comproprietà, utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari;

·         le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 10 del regolamento ICI.

·         le abitazioni in comproprietà per le quali uno dei comproprietari abbia concesso il comodato gratuito ai sensi dell’art. 8 del regolamento ICI.

 

e)      Altri immobili: 7,00 per mille;

 

2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire dell’applicazione dell’aliquota di cui alla lettera c) del precedente capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di riferimento, apposita autocertificazione corredata da copia del contratto di locazione e scheda di calcolo del canone di affitto, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi le parti, così come approvata nell’accordo territoriale tra le Associazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di case;

 

3. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire dell’aliquota ordinaria (7,00 per mille) di cui alle casistiche della lettera d) del precedente capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di riferimento, apposita autocertificazione contenente gli elementi utili ai fini dell’individuazione della tipologia di immobile;

 

4. di mantenere, nella misura di € 118,79, come determinata dal Consiglio Comunale con delibera n° 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale;

 

- Con la seguente successiva votazione, resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente:

 

Presenti:                                                                                                       n. 15

Favorevoli alla proposta:                                                                              n. 14

Contrari alla proposta (Lupi C. Gr. “Centrodestra”)                                     n. 1

 

    5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma del D.lgs. n. 267/2000.