D E L I B E R A

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2010 le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del Comune di Taggia come segue:

1) Terreni agricoli: 4,40 per mille;

2) Immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;

3) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3 della Legge 09/12/1998, n° 431: 5,5 per mille;

4) Immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 431/1998, da almeno 24 mesi: 9,00 per mille, con le seguenti precisazioni:

- sono soggette all’aliquota del 9 per mille le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 3 della Legge 431/1998 nei precedenti 24 mesi.

- sono escluse le abitazioni concesse, ai sensi dell’art. 8 del regolamento ICI, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle), che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare. A tali abitazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le abitazioni principali, in quanto assimilate ad esse ad opera del regolamento comunale.

- E’ esclusa l’abitazione posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare per nucleo familiare, a condizione che la stessa sia ammobiliata, provvista di allacci alle utenze domestiche e sia tenuta a stretta disponibilità del contribuente.

- Sono escluse le unità immobiliari in comproprietà, utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari.

- Sono escluse le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 10 del regolamento ICI, non utilizzate per inagibilità.

- Sono escluse le abitazioni in comproprietà per le quali uno dei comproprietari abbia concesso il comodato gratuito ai sensi dell’art. 8 del regolamento ICI.

- Per poter usufruire dell’aliquota ordinaria, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il termine della dichiarazione ICI per l'anno di riferimento, contenente gli elementi utili ai fini dell’individuazione della tipologia di immobile, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi.

5) Altri immobili: 7,00 per mille;

 

2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell’aliquota di cui alla lettera c) del precedente capoverso dovranno produrre all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio corredata da copia del contratto di locazione e scheda di calcolo del canone di affitto, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi le parti, così come approvata nell’accordo territoriale tra le Associazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e dei proprietari di case;

3. di mantenere, nella misura di € 118,79, come determinata dal Consiglio Comunale con delibera n° 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale.